Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 23 Edifici di valore eccezionale equiparati a quelli L. 1089/39 - categ. 2

Sono gli edifici, o parti di essi, che per qualità e valore storico architettonico sono assimilabili a quelli notificati e vincolati ai sensi della L. 1089/39. In essi sono compresi anche quelli di cui all'articolo 4 della stessa legge.

Gli interventi devono essere mirati alla tutela dell'edificio e del contesto.

Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro.

Il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi ammessi è subordinato all'avvenuta autorizzazione della Sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali competente per territorio non necessariamente vincolante nelle prescrizioni per la conformità urbanistica.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39