Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 28 Edifici di valore tipologico profondamente alterati - categ. 4b

Sono gli edifici che, se pur privi di particolari caratteristiche architettoniche, per il complessivo assetto tipologico sono di significativo interesse documentario per la storia e le radici della comunità insediata e per l'identità del paesaggio urbano o agricolo, ma che sono pervenuti a noi in condizioni di profonda alterazione nella geometria, nell'assetto tipologico, nei materiali o nella tecnologia usata.

Gli interventi devono essere mirati al ripristino delle più avanzate condizioni di compatibilità dell'edificio nel contesto e alla tutela degli elementi tipologici, architettonici e decorativi ancora presenti.

Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia con vincoli e prescrizioni speciali così come definiti nel precedente articolo 9.

I progetti devono essere corredati da rilievo scientifico quotato di tutto l'edificio finalizzato ad accertare l'assetto fisico complessivo del fabbricato e in esso le eventuali parti oggetto di tutela ai sensi del precedente secondo comma, da una relazione storico critica desumibile da eventuale materiale d'archivio e dal rilievo, da una documentazione fotografica complessiva, anche interna, e dei particolari architettonici, decorativi e tipologici.

Non sono ammessi interventi di ampliamento.

Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire il più elevato grado di compatibilità con le parti più integre dell'edificio.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39