Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 1 Ambito di applicazione

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Le presenti norme si applicano alle parti di territorio, al patrimonio urbanistico ed edilizio oggetto delle tavole 5 e 6.1/2 del regolamento urbanistico e attuano le previsioni generali contenute negli articoli 37 e 38 delle norme di piano strutturale.

Per il patrimonio urbanistico ed edilizio in particolare dà attuazione al disposto di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 37.

Le norme di cui ai seguenti articoli da 3 a 21 valgono per tutti gli edifici ricadenti nel territorio comunale con le limitazioni contenute negli art. da 22 a 61 per il patrimonio storico.

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Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39