Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 36 Edifici in fase avanzata di rudere - categ. 7b

Sono gli edifici che si trovano allo stato di rudere testimoniato dalla sola consistenza planimetrica nell'area di sedime e da quelli attualmente non esistenti, ma testimoniati dalla foto aerea originale più prossima all'entrata in vigore della legge 765/67. Fanno parte della categoria 7b gli edifici anche solo in parte ricadenti in tali condizioni.

Gli interventi sono mirati alla ricostruzione dell'edificio nella stessa area di sedime documentata dalla muratura a terra o dalla planimetria catastale d'impianto, escluse le superfetazioni come definite nel precedente articolo 18. La ricostruzione è altresì possibile esclusivamente sulla base di documentazione, anche fotografica, probante la sua consistenza complessiva in termini di Su o di V o quella delle parti mancanti.

In mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi per i rispettivi casi la riedificazione non è ammessa.

La ricostruzione non è ammessa nel caso di demolizione avvenuta per trasferimento di volume.

Gli interventi devono essere eseguiti con tecnologia compatibile con le preesistenze nell'area agronomica o nell'insediamento di riferimento.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39