Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 44 Edifici della residenza

Oggetto

Comprendono gli edifici di interesse storico sorti per finalità residenziali non connesse alla funzione agricola.

Destinazioni d'uso

La sola funzione ammessa è quella residenziale.

Interventi

Gli interventi sono diretti come da categorie omogenee di edifici.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39