Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 46 Tipologie modulari organiche

Oggetto

Comprendono le unità edilizie originarie o sviluppatesi organicamente su due o tre piani in tempi successivi alla fondazione sul disegno modulare della pianificazione originaria della città murata. Il loro corpo principale si sviluppa lungo il filo stradale occupando l'intero fronte modulare e, generalmente, tutta la profondità del lotto fino al limite del chiasso, spesso intasato da superfetazioni.

Ricadono in questa categoria le unità edilizie originarie o sviluppatesi organicamente in tempi successivi, che insistono con le stesse regole su due o più moduli, dando origine a fabbricati di maggiori dimensioni adatti all'insediamento di ceti sociali più abbienti.

Ricadono in questa categoria anche i casi che possono avere subito nel tempo organici processi di plurifamiliarizzazione

A seconda del numero dei moduli interessati, le u.e. possono essere:

  • a modulo singolo
  • a modulo doppio
  • a modulo triplo
  • a modulo quadruplo
  • a cinque o più moduli (pochi specifici casi).

A seconda del ceto sociale insediato e delle relative regole tipologiche, in stretta relazione alle gerarchie stradali, si ha:

  • edilizia di base, per ceti meno abbienti, in gran parte insistenti su un modulo;
  • edilizia borghese, in gran parte insistenti su uno o due moduli;
  • palazzi e palazzi nobiliari, insistenti su due o più moduli.

Gran parte delle tipologie modulari hanno originariamente un fondaco per attività, organicamente collegato alla strada da uno sporto e alla parte interna dell'edificio (unità polifunzionali).

Per queste unità il regolamento si propone la tutela compatibile con lo stato di conservazione tipologico e, quando possibile, ripristini organici, anche formalmente riconoscibili.

Destinazioni d'uso

Compatibilmente con le destinazioni prescritte di zona, nelle unità monofunzionali la sola funzione ammessa è quella di residenza stabile (A1) con annessi pertinenziali. Nel caso di unità funzionali di superficie utile netta inferiore a 28 mq. ottenute in conformità agli interventi ammessi sono consentite attività terziarie E1, E3 e E4.

Compatibilmente con le destinazioni prescritte di zona e con gli interventi ammissibili perla tipologia insediativa e per le categorie omogenee di edifici, nelle unità individuate come polifunzionali, o nei fondi dell'edilizia borghese e dei palazzi nobiliari, al piano terra sono ammesse attività commerciali (D1), di artigianato di servizio (D2), pubblici esercizi (D3),attività terziarie-direzionali (E1, E2, E3, E4 e E5), piccoli servizi pubblici e di uso pubblico quali sedi di partito, di sindacato e assimilabili, culturali, ecc..

Gli istituti bancari, fermi restando gli interventi ammessi, possono essere localizzati ai soli piani terra degli edifici plurimodulari.

Interventi

Gli interventi sono diretti e da attuarsi come da categorie omogenee di edifici.

Gli interventi non possono prevedere accorpamenti anche parziali di unità modulari distinte e dovranno essere ricercate soluzioni per l'eliminazione di quelle esistenti. Quando consentito dalle norme per categorie omogenee di edifici, possono invece essere ammessi accorpamenti integrali di moduli con rifusioni organiche delle unità.

Per le varie categorie di intervento le opere dovranno prevedere l'eliminazione delle superfetazioni incongrue e la liberazione, almeno a terra, della porzione di chiasso di pertinenza.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39