Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 47 Tipologie modulari da rifusione non organica

Oggetto

Comprendono le unità edilizie su due o tre piani sviluppatesi nella città murata attraverso l'accorpamento funzionale di due o più unità modulari preesistenti. Il loro corpo principale, pur occupando un fronte plurimodulare lungo il filo stradale, si mostra sul fronte non omogeneo e disorganico nella sua composizione complessiva. Essi possono tuttavia mantenere tracce anche significative delle unità originarie.

Anch'esse occupano tutta la profondità del lotto fino al limite del chiasso, spesso intasato da superfetazioni, e talvolta lo sviluppo dell'unità edilizia può avere interessato in profondità altri moduli.

I casi ricadenti in questa categoria hanno sempre subito nel tempo un processo di plurifamiliarizzazione, che ha portato a unità edilizie formalmente non ricomposte.

A seconda del numero dei moduli interessati, le u.e. possono essere:

  • a modulo doppio
  • a modulo triplo
  • a modulo quadruplo
  • a cinque o più moduli.

A seconda del ceto sociale insediato e delle relative regole tipologiche, in stretta relazione alle gerarchie stradali, si ha:

  • edilizia di base, per ceti meno abbienti, in gran parte insistenti su un modulo;
  • edilizia borghese, in gran parte insistenti su uno o due moduli;
  • palazzi, insistenti su due o più moduli.

Gran parte delle tipologie modulari da rifusione hanno mantenuto un originario fondaco per attività, collegato alla strada da uno sporto e talvolta alla parte interna dell'edificio (unità polifunzionali).

Per queste unità il regolamento si propone la tutela della riconoscibilità delle unità originarie compatibile con il loro stato di conservazione e, quando possibile, forme di ripristini organici, anche formalmente riconoscibili, soprattutto nella composizione delle aperture sul fronte.

Destinazioni d'uso

Compatibilmente con le destinazioni di zona prescritte, nelle unità monofunzionali la sola funzione ammessa è quella di residenza stabile (A1) con annessi pertinenziali. Nel caso di unità funzionali di superficie utile netta inferiore a 28 mq. ottenute in conformità agli interventi ammessi sono consentite attività terziarie E1, E3 e E4.

Compatibilmente con le destinazioni prescritte di zona e con gli interventi ammissibili per la tipologia insediativa e per le categorie omogenee di edifici, nelle unità individuate come polifunzionali al piano terra sono ammesse attività commerciali (D1), di artigianato di servizio (D2), pubblici esercizi (D3), attività terziarie-direzionali (E1, E2, E3, E4 e E5), piccoli servizi pubblici e di uso pubblico quali sedi di partito, di sindacato e assimilabili, culturali, ecc..

Gli istituti bancari, fermi restando gli interventi ammessi, possono essere localizzati ai soli piani terra degli edifici plurimodulari.

Interventi

Gli interventi sono diretti e da attuarsi come da categorie omogenee di edifici.

Negli interventi sull'intera unità dovranno essere ricercate soluzioni per la ricomposizione dei prospetti e delle aperture al piano terra. Quando consentito dalle norme per categorie omogenee di edifici, possono invece essere consentiti accorpamenti integrali di moduli con rifusioni organiche delle unità o interventi per il ripristino, anche formalmente riconoscibile, delle unità originarie.

Per le varie categorie di intervento le opere dovranno prevedere l'eliminazione delle superfetazioni incongrue e la liberazione, almeno a terra, della porzione di chiasso di pertinenza.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39