Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 6 Manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria non possono apportare alterazioni o modifiche agli elementi architettonici, decorativi e di finitura degli edifici e delle aree di pertinenza, comprendono:

  1. a) le opere di riparazione, rinnovo o sostituzione delle finiture esterne dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza (intonaci, tinteggiature, manti di copertura, gronde e pluviali, decorazioni a rilievo dei prospetti, pavimentazioni, inferriate, recinzioni e cancelli, pavimentazioni esistenti, ecc.);
  2. b) le opere di riparazione, rinnovo o sostituzione delle finiture interne dei fabbricati (intonaci, tinteggiature, pavimenti e rivestimenti, elementi igienico sanitari, infissi, ecc.);
  3. c) le opere di riparazione e di adeguamento dei servizi igienico sanitari e degli impianti tecnologici, escluse la sostituzione o la realizzazione ex novo degli impianti di trattamento dei liquami;
  4. d) le opere di sostituzione o di installazione di materiali di isolamento, di impermeabilizzazione o di insonorizzazione che non comportino alterazioni esterne ai fabbricati, ivi compreso l'innalzamento del piano del manto di copertura dell'edificio

Per gli edifici produttivi sono compresi nelle opere di manutenzione ordinaria quelli individuati nella circolare ministeriale n.1918 del 16.11.1977.

Per gli edifici ricadenti fra quelli classificati nelle tavole 5 e 6.1 per le opere di manutenzione ordinaria è prescritta l'autorizzazione comunale contenente prescrizioni specifiche per il fabbricato e per i materiali e i colori da usare.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39