Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 83- Pozzi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i pozzi dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni delle quali sono di pertinenza e posti a distanza non inferiore a:

  • 5 ml. da abitazioni;
  • 10 ml. da pozzi neri, fosse biologiche e fognature a completa tenuta;
  • 30 ml. da stalle, concimaie, depositi di immondizia, stoccaggio rifiuti, centri di raccolta e demolizione autoveicoli e da pozzi neri, fosse biologiche e fognature per le quali non è garantita la perfetta tenuta, impianti di smaltimento reflui;
  • 50 ml. da discariche di tipo A;
  • 100 ml. dai cimiteri;
  • 200 ml. da pozzi che erogano acqua a terzi mediante pubblico acquedotto, qualora non siano definite diverse fasce di rispetto, e da discariche di tipo B.

2. Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari dovranno essere realizzati, se richiesti, pozzi esclusivamente di tipo condominiale, in numero idoneo alle esigenze condominiali.

3. In corrispondenza di pozzi, sorgenti e punti di presa per approvvigionamento idrico destinato al consumo umano, per erogazione a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, sono istituite la zona di tutela assoluta e quella di rispetto, così come previsto dalla normativa in materia e dall'Autorità d'Ambito Ottimale.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07