Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 97- Generalità

1. Fanno parte del sistema della residenza i luoghi dell'abitare, comprendendo con tale termine sia gli edifici che gli spazi scoperti e la viabilità a supporto.

2. In tali aree si prevede il mantenimento, la riqualificazione ed il completamento degli insediamenti esistenti, tutelando le parti di più rilevante pregio e valore storico-documentale e valorizzando il rapporto con il contesto paesistico; si persegue inoltre il miglioramento delle prestazioni in particolare per quanto riguarda gli spazi di uso pubblico e di interesse collettivo.

3. Il sistema della residenza è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:

  • centri principali (R1), composto da

nuclei di matrice antica (R1.1)

tessuti pianificati a bassa/media densità (R1.2)

tessuti pianificati ad alta densità (R1.3)

insediamenti eterogenei (R1.4)

aree residenziali miste (R1.5)

  • nuclei minori (R2), composto da

nuclei minori dell'alta collina (R2.1)

nuclei minori del fondovalle (R2.2).

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07