Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 99- Nuclei di matrice antica (R1.1)

1. Sono i nuclei "generatori" dell'insediamento di Pian di Scò, presenti nel capoluogo, che mantengono tuttora la riconoscibilità della struttura che ha originato il paese, anche se in parte alterati dallo sviluppo urbano circostante.

Si tratta di edifici e complessi con principi insediativi e caratteristiche tipologiche ed architettoniche generalmente di pregio, oltre che di valore storico-documentale; pertanto essi risultano meritevoli di salvaguardia.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • residenza.

Sono usi ammessi:

  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive
  • attività commerciali limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande
  • attività direzionali.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali diverse da quelle sopra citate
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

Sono interventi ammessi:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)
  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • sostituzione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica
  • nuova edificazione.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non sono ammesse la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 e la realizzazione di autorimesse fuori terra legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti di cui al comma 3 dell'art. 27 delle presenti norme.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07