Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 101- Tessuti pianificati ad alta densità (R1.3)

1. Sono le parti dei centri abitati costruite soprattutto a partire dalla fine degli anni '80, formate in prevalenza da interventi di dimensione rilevante che hanno fortemente improntato alcune zone - anche se interessando aree non necessariamente di grande estensione -, tra le quali i tessuti delle lottizzazioni recenti connotate da indici di edificabilità molto consistenti. In alcuni casi gli insediamenti presentano caratteristiche di unitarietà.

Questi contesti, di recente realizzazione, non necessitano in generale di particolari interventi per quanto riguarda l'edificato.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • residenza.

Sono usi ammessi:

  • attività di servizio
  • attività direzionali.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività turistico-ricettive
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

Sono interventi ammessi:

  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)
  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • sostituzione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. Non sono ammesse la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme e la realizzazione dei manufatti accessori prevista al comma 5 dell'art. 27.

6. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07