Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 105- Nuclei minori dell'alta collina (R2.1)

1. Corrispondono ai nuclei di Casabiondo e Caselli dove, in virtù della particolare rilevanza dei luoghi, anche dal punto di vista paesaggistico, sono previsti interventi di conservazione dell'impianto e degli elementi di pregio o di valore storico-testimoniale.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • residenza.

Sono usi ammessi:

  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive
  • attività commerciali limitatamente a commercio al dettaglio corrispondente ad esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande, attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale
  • attività direzionali.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali diverse da quelle sopra citate
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

Sono interventi ammessi:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)
  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • sostituzione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica
  • nuova edificazione.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale all'interno dei centri abitati, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non sono ammesse la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 e la realizzazione di autorimesse fuori terra legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti di cui al comma 3 dell'art. 27 delle presenti norme.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07