Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 109- Insediamenti delle zone produttive (P1)

1. Sono i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali e produttive in genere, costituiti da tessuti edificati in zone a ciò destinate dalla pianificazione urbanistica.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività industriali ed artigianali con esclusione delle attività estrattive
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi.

Sono usi ammessi:

  • attività commerciali, per una SUL non superiore al 40% di quella complessiva dell'edificio
  • infrastrutture per la mobilità
  • attività direzionali, per una SUL non superiore al 40% di quella complessiva dell'edificio
  • attività di servizio
  • residenza limitatamente ad abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode) dove già esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico oppure dove esplicitamente previsto nelle aree con discipline specifiche e nelle Aree di Trasformazione.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività turistico-ricettive
  • attività agricole.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto.

Sono interventi ammessi:

  • sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica, secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto
  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione urbanistica.

8. È ammessa, per gli edifici a destinazione non residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento degli spazi aperti privati, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,50 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

4. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme.

Tale intervento è consentito purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,50 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non è ammessa la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 delle presenti norme.

5. Sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07