Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 110- Il Palagio: area a vocazione agro-industriale (P1.1)

1. L'area, anche per la sua collocazione geografica, con un minore livello di accessibilità e più delicata dal punto di vista dell'impatto sul paesaggio, è vocata principalmente all'insediamento di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli ed alla localizzazione di attività con moderato livello di attrattività dal punto di vista del traffico indotto.

2. Oltre a quelle esplicitate al precedente articolo, valgono le seguenti regole:

  • sono esclusi impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
  • sono escluse attività commerciali all'ingrosso e depositi, attività direzionali ed infrastrutture per la mobilità;
  • sono escluse attività commerciali, ad eccezione della somministrazione di alimenti e bevande;
  • tutti gli interventi di sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica oppure di nuova edificazione sono condizionati alla contestuale realizzazione di impianti vegetazionali (formazioni vegetazionali dense, fasce alberate, barriere vegetali) di compensazione delle emissioni di anidride carbonica ed assorbimento delle sostanze inquinanti per una superficie comunque non inferiore al 20% dell'area di intervento.

3. Diversamente dagli altri insediamenti delle zone produttive, in considerazione dello specifico contesto, nell'ambito P1.1sono consentiti:

  • residenza limitatamente ad abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode) anche dove non esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico; in tale caso è ammessa la destinazione ad alloggio del custode di una SUL massima di 90 mq. purché l'unità immobiliare abbia SUL non inferiore a 1.000 mq.; per ogni unità immobiliare è ammesso un solo alloggio;
  • attività turistico-ricettive.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07