Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 113- La Pirotecnica (P2.2)

1. L'azienda, in considerazione della peculiare tipologia produttiva, comprende una vasta area di pertinenza con alcuni edifici di modeste dimensioni a supporto dell'attività.

2. Sono ammessi interventi di nuova edificazione a completamento della struttura produttiva specialistica, secondo i seguenti parametri:

Superficie Coperta 510 mq. - numero di piani 1 (altezza massima 3,50 ml.).

I nuovi edifici non potranno essere localizzati nelle aree individuate dal Piano di Bacino del Fiume Arno - stralcio "Rischio idraulico" - come interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico di tipo A e di tipo B e come aree di pertinenza fluviale.

Uffici, magazzini di materiale inerte e attrezzature sono ammessi esclusivamente nelle aree a quota non superiore a 140 ml. s.l.m.; i depositi di materiali pericolosi sono ammessi esclusivamente nelle aree a quota superiore a 140 ml. s.l.m. e dovranno essere completamente interrati.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti distanze dai confini dell'ambito:

  • 10 ml. per magazzini di materiale inerte
  • 10 ml. per uffici
  • 30 ml. per zone di lavorazione o deposito di materiale esplosivo.

Per l'edificio residenziale esistente ed il fabbricato pertinenziale ad esso sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo b (ri-b).

3. Gli interventi sono subordinati alla redazione di un Piano Attuativo esteso all'intero ambito.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07