Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 10- Superficie Utile Lorda

1. La Superficie Utile Lorda ( SUL) è la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, compresi:

  • gli elementi verticali del fabbricato compresi nell'involucro edilizio quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne;
  • le scale, siano esse condominiali o ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, computate come superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi, ed i vani ascensore;
  • i ballatoi, gli androni di ingresso, i lavatoi comuni e gli altri locali e spazi di servizio condominiali o di uso comune;
  • le logge ed i porticati non condominiali o di uso pubblico;
  • i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5, ed altri piani o locali sottotetto, nonché i soppalchi, per le porzioni aventi altezza interna netta superiore a ml. 2,40, ancorché non delimitate da muri.

Sono esclusi:

  • i piani o locali sottotetto, nonché i soppalchi, per le porzioni aventi altezza interna netta non superiore a ml. 2,40, ancorché non delimitate da muri;
  • i balconi, nei limiti del 5% della SUL complessiva dell'unità immobiliare di riferimento;
  • le terrazze prive di copertura;
  • i porticati condominiali o di uso pubblico;
  • le tettoie libere su tutti i lati o poste in aderenza ad altri fabbricati e conseguentemente chiuse esclusivamente sui lati in comune con altri edifici, nei limiti del 10% della SUL complessiva dell'edificio di riferimento e, se giustapposti al fabbricato principale, fino ad una profondità massima di ml. 2,00; esse corrispondono a manufatti in materiali diversi dalla muratura, sorretti da pilastri o altri elementi puntiformi, autonomi e distinti dal fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico e strutturale e sono adibite alla fruizione protetta di spazi pertinenziali;
  • le pensiline o altri elementi a sbalzo, fino ad un aggetto massimo di ml. 1,50, nei limiti del 5% della SUL complessiva dell'edificio di riferimento;
  • le coperture retrattili, ove mantenute stabilmente in posizione chiusa ed utilizzate in posizione aperta per il tempo strettamente necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci, in caso di destinazione produttiva o commerciale degli immobili;
  • le autorimesse private, singole o collettive, totalmente interrate ricadenti nelle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento, e con altezza interna netta non superiore a ml. 2,40;
  • le autorimesse private, singole o collettive, ricadenti in aree diverse da quelle indicate al precedente punto, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di campagna esistente, purché con altezza interna netta non superiore a ml. 2,40, ed a condizione che siano prive di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone, e comunque entro i limiti delle dotazioni minime di parcheggi pertinenziali richieste dalle norme;
  • le autorimesse private, per la destinazione d'uso commerciale, che costituiscono dotazione di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno;
  • le autorimesse pubbliche o asservite ad uso pubblico, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno;
  • le cantine ed in generale i locali totalmente interrati non destinati alla presenza continuativa di persone, purché con altezza interna netta non superiore a 2,40 ml. e quando compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato ovvero, nelle aree urbane, anche eccedenti fino al 30% rispetto alla Superficie Coperta del fabbricato;
  • i locali non abitabili o non agibili ed i locali non destinati alla presenza continuativa di persone, purché con altezza interna netta non superiore a 2,40 ml., se prevalentemente interrati cioè se almeno il 70% delle pareti perimetrali si trova ad una quota inferiore o uguale a quella media del terreno circostante nello stato di sistemazione preesistente;
  • volumi tecnici, cioè manufatti finalizzati a contenere apparecchiature, macchinari o impianti tecnologici ed aventi dimensioni non superiori a quelle indispensabili per l'alloggiamento e la manutenzione dei medesimi, quali cabine elettriche, vani caldaia, locali per impianti centralizzati di riscaldamento, climatizzazione, trattamento e deposito di acque idrosanitarie, extracorsa degli ascensori e relativi locali macchine, cisterne e serbatoi idrici, gli apparati tecnici per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e canne fumarie; se posti fuori terra non potranno avere superficie interna superiore a 8 mq., fatte salve documentate esigenze tecniche nel caso di insediamenti con destinazione ad attività industriali ed artigianali; nel territorio rurale i locali per le caldaie a cippato o a legna, quale dotazione a supporto dell'uso abitativo, si considerano volumi tecnici se con superficie interna non superiore a 12 mq.;
  • le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all'esterno dell'involucro edilizio, purché adibite esclusivamente a tale funzione;
  • gli spazi scoperti interni al perimetro dell'edificio quali cortili, chiostrine e simili;
  • intercapedini, cavedi e simili;
  • manufatti di servizio ed accessori, di norma di piccole dimensioni, equiparabili ai manufatti a supporto delle pertinenze degli edifici di cui ai comma 3 e 4 dell'art. 26 ed al comma 5 dell'art. 27 delle presenti Norme, dove non sia prevista la permanenza continuativa di persone e che non presentino le caratteristiche idonee all'abitabilità né abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo (ad esempio legnaie, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali domestici o da cortile, forni e barbecue, gazebo, pergolati);
  • attrezzature sportive private di pertinenza degli edifici (piscine, campi da tennis, ecc.), inclusi i volumi tecnici purché interrati e con Superficie Coperta non superiore a 12 mq. ed altezza interna non superiore a 2,40 ml.

2. Ai fini di incentivare l'edilizia sostenibile ed in particolare le prestazioni energetiche degli edifici, sono altresì esclusi dal computo della SUL:

  • lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente 0,30 ml.;
  • i sistemi bioclimatici (pareti ventilate, rivestimenti a cappotto, ecc.), nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme vigenti;
  • le "serre solari" cioè gli spazi ottenuti mediante chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze esposte prevalentemente a sud e quando esclusivamente finalizzati al risparmio energetico, senza determinare nuovi locali per la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente e non, luoghi di lavoro, ecc.), apribili ed ombreggiabili per evitare il surriscaldamento estivo, attraverso schermature mobili o rimovibili; la struttura di chiusura deve comunque essere completamente trasparente, fatto salvo l'ingombro della struttura di supporto; tali elementi non potranno comunque avere superficie superiore al 10% della superficie coperta dell'edificio e dovranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologici che caratterizzano il contesto ambientale; la dimostrazione della finalità di risparmio energetico dovrà essere prodotta attraverso uno specifico elaborato tecnico che ne certifichi le prestazioni, come definito dalle Linee Guida Regionali, tenendo conto dell'irraggiamento

solare su tutta la stagione di riscaldamento.

A tali fini il Comune applicherà inoltre incentivi economici per gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante la riduzione dei contributi concessori in misura crescente a seconda delle prestazioni raggiunte, con le modalità che saranno definite dal Regolamento Edilizio.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07