Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 125- Riserve di naturalità (V1)

1. Sono le aree collinari e montane caratterizzate da continuità vegetazionale ed idrogeomorfologica; ricche di masse arboree, cespuglieti, prati-pascoli e coltivi interclusi nelle aree boscate, definiscono un ecosistema complesso caratterizzato da elevata naturalità ed assumono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico per l'intero territorio.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive, con esclusione dei campeggi.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. È vietato percorrere tali aree con mezzi motorizzati al di fuori delle strade segnalate, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza, alla gestione del patrimonio boschivo, di quelli impiegati per lo svolgimento delle attività lavorative e per i residenti e dei mezzi di soccorso. Sono inoltre vietate le attività di motocross.

4. Gli interventi dovranno essere finalizzati prioritariamente alla salvaguardia dei boschi integri ed al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata, alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico (favorendo l'incremento dei tempi di corrivazione tramite la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione, adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione), alla tutela delle praterie di crinale e delle aree aperte, contrastando, per quanto possibile, l'ulteriore sviluppo del bosco dovuto all'abbandono dei pascoli. Faranno eccezione le aree in cui la rinaturalizzazione tende a migliorare le prestazioni ecologiche, naturalistiche o idrogeologiche del territorio.

5. È ammessa l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie, lungo tracciati esistenti.

6. È consentita la realizzazione di strutture ed infrastrutture destinate a funzione antincendio, protezione civile, elisoccorso e per il raggiungimento degli obiettivi dei piani di assestamento forestale e per le attività pastorali, se proposti da soggetti pubblici.

7. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme. Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali, di nuovi annessi rurali, di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni, di cui al comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005, e di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07