Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 127- Emergenze geomorfologiche (V2)

1. Sono costituite da un insieme di aree, comprendenti parti di territorio agricolo ed aree boscate, incluse in particolare quelle appartenenti all'ANPIL delle Balze - zona monumentale ed area segnalata -, connotate da elevata instabilità geomorfologica.

Tale contesto è riconosciuto di valore naturalistico, ambientale e paesistico e presenta continue dinamiche evolutive degli assetti morfologici e vegetazionali, di estremo interesse scientifico.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive
  • attività industriali ed artigianali limitatamente a impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla salvaguardia dei boschi integri ed al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata, alla regimazione dei corsi d'acqua (favorendo la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione).

Sono vietati colture e costruzioni di vario tipo che comportino cesure, solcature e rimodellamenti ed il sovrapascolamento.

Al fine del contenimento dei fenomeni erosivi in atto, con particolare riferimento alla regimazione idraulica superficiale e al mantenimento, nelle zone di cresta e al piede, di colture che garantiscano una prolungata copertura vegetale e riducano le lavorazioni del terreno, sono vietati i movimenti di terra che modifichino i profili dei terreni sommitali e al piede, la demolizione anche parziale delle formazioni verticali, la modifica alla forma dei campi, alla rete scolante, a terrazzamenti e ciglionamenti, l'apertura di nuove strade, fatta salva la tipologia campestre in terra battuta e manto in ghiaia, le attività estrattive, la sostituzione delle colture tradizionali.

4. All'interno dell'ANPIL delle Balze gli interventi dovranno inoltre fare riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Gestione, in particolare per quanto attiene a gestione e tutela dei soprassuoli, raccolta dei prodotti del sottobosco, esercizio dell'attività venatoria, accessi all'area, accensione dei fuochi e vigilanza.

5. Sono ammesse attrezzature di supporto alle funzioni didattico-informative e documentaristiche per l'ANPIL delle Balze.

6. È ammessa la realizzazione di interventi per l'attività di agricampeggio, con le caratteristiche definite all'art. 149 delle presenti norme.

7. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07