Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 131- Fascia di transizione dell'altopiano (V5)

1. Sono aree agricole diversamente caratterizzate, prevalentemente pianeggianti, comprese tra il principale centro urbano e i territori non antropizzati, e diffusamente insediate, alle quali spetta la funzione di relazione degli insediamenti concentrati e sparsi con la campagna circostante; si tratta di aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra contesti dotati di elevata naturalità ed ambiti antropizzati.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività commerciali limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande
  • attività direzionali limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni
  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività turistico-ricettive.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali diverse da quelle sopra citate
  • attività direzionali diverse da quelle sopra citate
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero delle aree agricole abbandonate ed al recupero delle pratiche agricole tradizionali, con divieto di cambio degli assetti colturali basati sull'oliveto e il vigneto in coltura promiscua o specializzata.

Dovranno essere mantenuti i ciglioni, i muri a secco e le scarpate naturali e artificiali e gli elementi artificiali strutturanti il paesaggio quali viabilità vicinale e percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni, salvaguardando integralmente la tessitura agraria a maglia fitta.

Sono vietati interventi di livellamento, escavazione e rimodellamento in prossimità degli orli morfologici.

4. All'interno dell'ANPIL delle Balze gli interventi dovranno inoltre fare riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Gestione, in particolare per quanto attiene a gestione e tutela dei soprassuoli, raccolta dei prodotti del sottobosco, esercizio dell'attività venatoria, accessi all'area, accensione dei fuochi e vigilanza.

5. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme. Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07