Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 136- V6.3 Coltivi di fondovalle

1. Sono le aree appartenenti all'ambito di fondovalle.

2. Oltre a quelle esplicitate all'art. 133, valgono le seguenti regole:

  • sono ammesse infrastrutture per la mobilità limitatamente ad impianti per la distribuzione di carburanti, nel caso di aree poste lungo la viabilità principale intercomunale (M1) e classificate quali zone E5b oppure E6, verificandone il corretto inserimento paesistico;
  • dovrà essere limitata la conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.);
  • non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07