Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 137- Disposizioni generali

1. In tutto il territorio rurale valgono le seguenti prescrizioni:

  • tutti gli interventi devono tendere alla conservazione ed al ripristino degli elementi strutturanti del paesaggio agrario (viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, singolarità arboree, formazioni arboree di ripa, ecc.) e utilizzare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche tradizionali);
  • per tutti gli interventi di trasformazione, anche se non connessi all'attività agricola, dovranno essere predisposti studi di dettaglio sulle tessiture agrarie e progetti che tengano conto degli elementi della tessitura agraria: la tessitura tradizionale a maglia fitta dovrà essere tutelata integralmente per quanto riguarda le sistemazioni idraulico-agrarie e la vegetazione non colturale; potranno essere ammessi limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e non riducano la capacità di invaso della rete scolante; dovranno inoltre essere salvaguardate la viabilità campestre, le piantate residue di bordo e quelle poste in fregio alla viabilità; nelle aree con tessitura agraria a maglia media e larga dovranno essere evitati ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo e favorendo la reintroduzione di solcature tra i campi, filari arborei e siepi lineari; eventuali modifiche che si rendessero necessarie dovranno essere supportate da uno studio sulle condizioni di efficacia

idrogeologica del sistema scolante ed un progetto nel quale sia verificata la pari o maggiore efficacia della nuova sistemazione in ordine alla regimazione delle acque ed alla difesa del suolo;

  • sono vietati interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo e si dovrà prevedere la limitazione delle aree impermeabilizzate; nelle zone dedicate ad attività complementari a quelle agricole piazzali e viabilità d'accesso dovranno essere trattati a stabilizzato o come strade bianche;
  • salvo il deposito temporaneo di prodotti e materiali di lavorazione, sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto;
  • fatte salve le ordinarie pratiche agricole, non sono ammessi sbancamenti o rialzamenti permanenti dei terreni che superino 0,30 ml. rispetto alle quote esistenti ed eventuali trasformazioni eccedenti tali limiti sono subordinate all'approvazione di P.A.P.M.A.A. corredato di specifico studio morfologico e idraulico che ne dimostri la compatibilità;
  • tecniche e scelte di impianto e specie arboree e arbustive dovranno essere coerenti con il carattere dei luoghi;
  • dovrà essere verificata la necessità di realizzare interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • i luoghi degradati dovranno essere ripristinati;
  • fatto salvo quanto previsto al successivo art. 140 relativamente alle aree di pertinenza degli edifici, è ammessa la realizzazione di recinzioni in legno oppure in rete metallica qualora necessarie allo svolgimento delle attività di allevamento o per proteggere le produzioni vegetali; l'impiego di recinzioni elettrificate a bassa tensione potrà essere autorizzato purché abbia carattere di temporaneità.

2. Per tutti gli interventi nel territorio rurale si dovrà garantire la conservazione di tutti i manufatti storici minori quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, anche non localizzati in cartografia, per i quali sono ammissibili e prescritti la manutenzione ed il recupero con le tecniche del restauro, la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite, mantenendo o riproponendo le medesime specifiche caratteristiche formali dell'opera muraria interessata e adottando le stesse tecniche costruttive.

3. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme.

4. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si applica la disciplina di cui al Capo II del Titolo IX delle presenti Norme. Tale disciplina non si applica nel caso di aree individuate dalle schede contenute al Capo II del Titolo X.

5. Nel caso di interventi che presuppongano incremento del carico urbanistico, anche in relazione alla presenza di addetti e di attività, dovrà essere verificata la disponibilità di risorse adeguate in termini di rete acquedottistica e fognaria, verificando la modalità di smaltimento dei reflui, ed eventualmente attuati dispositivi di potenziamento delle infrastrutture esistenti; saranno privilegiati gli impianti di fitodepurazione.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07