Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 141- Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto disposto dal Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005, dal relativo Regolamento di attuazione e s.m.i., la realizzazione di nuove costruzioni rurali, quando necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse è consentita solo nelle zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola secondo le prescrizioni e condizioni riferite alla disciplina definita dallo statuto del territorio del Piano Strutturale, in particolare per quanto attiene alle invarianti.

In considerazione delle caratteristiche degli ambiti e dei singoli contesti, ai fini dell'applicazione dell'art. 41 della L.R. 1/2005, il territorio rurale è pertanto classificato attraverso un'articolazione delle zone E corrispondente ai differenti livelli di trasformabilità; ciascuna sottozona - identificata dalla sigla E accompagnata da un numero o da numero e lettera minuscola (da E1 a E8) - individua gli interventi ammessi e le eventuali specifiche regole da osservare. Nelle aree classificate solo come zone E non sono ammesse nuove costruzioni rurali ma le superfici agricole ivi ricadenti possono concorrere alla determinazione delle superfici fondiarie minime necessarie alla realizzazione, fuori da tali zone, di nuovi edifici rurali.

2. Nelle aree definite come boschi ai sensi della L.R. n. 39/2000, art. 3 e del Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R del 08/08/2003 è disposto il vincolo assoluto di non edificabilità; se consentita dalla zona E di appartenenza, può essere ammessa l'installazione di manufatti precari di supporto alle attività silvicolturali, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R. 1/2005, in presenza di radure sufficientemente ampie e qualora sia dimostrata l'impossibilità di una diversa localizzazione, con esclusione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari.

Nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione l'individuazione delle aree boscate corrisponde allo stato di fatto relativo alla data delle rilevazioni effettuate su tutto il territorio comunale in occasione della costruzione del Quadro conoscitivo del Piano Strutturale; il perimetro dell'area boscata dovrà comunque essere verificato in relazione alle definizioni e prescrizioni di cui alla normativa vigente e le eventuali modifiche, rispetto a quanto indicato negli elaborati grafici, dovranno essere appropriatamente documentate ed ottenere la validazione da parte degli Enti competenti.

In conformità alla L.R. n. 39/2000 ed al Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R del 08/08/2003 la trasformazione dei boschi è attuabile unicamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico-produttivi e non può essere richiesta per l'installazione dei manufatti precari di supporto alle attività silvicolturali, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R. 1/2005.

3. La realizzazione di nuovi edifici rurali, comprese la realizzazione e l'installazione degli annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e degli annessi per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), è vietata nel caso di trasferimenti parziali di fondi attuati al di fuori dei programmi aziendali di miglioramento e già dotati di annessi agricoli per dieci anni successivi al frazionamento su tutti i terreni risultanti dal frazionamento di proprietà sopradetto.

Tale divieto non si applica nel caso in cui i rapporti tra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per l'attività agricola, stabiliti nell'allegato C del P.T.C.P. di Arezzo, non siano stati superati in alcuna delle porzioni risultanti.

Il divieto non si applica altresì nei seguenti casi:

  • ai trasferimenti in sede di permute di immobili agricoli o di aggiustamenti di confine;
  • ai trasferimenti derivanti obbligatoriamente dall'applicazione di normative comunitarie o nazionali;
  • ai trasferimenti che hanno origine da risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari, da estinzione di enfiteusi o di servitù prediali, da procedure espropriative, da successioni ereditarie, da divisioni patrimoniali quando la comproprietà del bene si sia formata antecedentemente al 29 aprile 1995 oppure da cessazione dell'attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori agricoli professionali.

4. Il rapporto tra edifici e fondo previsto dall'allegato C al P.T.C.P. di Arezzo deve essere utilizzato nel caso di frazionamenti di aziende, al di fuori dei P.A.P.M.A.A., in relazione e secondo quanto stabilito dall'art. 46 della L.R. 1/2005.

5. Nella realizzazione dei nuovi edifici rurali - abitazioni rurali, annessi agricoli compresi quelli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie - dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo, analizzando i seguenti aspetti:

  • il tipo edilizio
  • la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali
  • la tipologia costruttiva prevalente, sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti
  • il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali
  • caratteri dell'involucro (muratura facciavista, intonaco), presenza di scale esterne, logge, ecc.
  • disposizione e forma delle aperture, tipo di infissi
  • caratteri dell'intorno e sistemazioni esterne (pavimentazioni, sistemazioni a verde).

Dovranno inoltre essere privilegiati soluzioni, materiali e tecniche di bio-edilizia ed orientati al perseguimento di alte prestazioni degli involucri edilizi e dell'efficienza energetica degli impianti ed il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, anche in riferimento alle norme per la sostenibilità ambientale del vigente Regolamento Edilizio.

6. Nella scelta della localizzazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • collocazione lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili, fatti salvi i casi nei quali soluzioni diverse si dimostrino inequivocabilmente migliorative dal punto di vista paesaggistico ed ambientale;
  • collocazione nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree urbanizzate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi; in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo);
  • localizzazione che non implichi significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni alternative, è prevista l'adozione di piani terra seminterrati, limitando così sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani;
  • nel caso di contesti di fondovalle, localizzazione ad almeno 50 ml. dal bordo del terrazzo fluviale.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07