Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 145- Nuovi manufatti precari (comma 8 dell'art. 41 della L.R. 1/2005)

1. L'installazione di manufatti precari per lo svolgimento dell'attività delle aziende agricole è consentita previa comunicazione al Comune a condizione che l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Su ciascun fondo (o insieme di terreni concorrenti complessivamente alla formazione della superficie richiesta per l'installazione degli annessi) è ammessa l'installazione di un solo manufatto, previa demolizione di tutti i manufatti precari incongrui eventualmente presenti.

2. I manufatti precari dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • Superficie coperta massima di 35 mq. (18 mq. nel caso di aziende che non raggiungono le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi annessi agricoli o che non rientrano tra quelle non soggette al rispetto di tali superfici così come individuate all'art. 143 delle presenti Norme);
  • unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione, di altezza misurata in gronda non superiore a 2,40 ml.;
  • struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero e delle lamiere incongrue;
  • assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio;
  • assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.

Tipologie diverse sono ammesse esclusivamente per comprovate esigenze produttive.

3. La comunicazione per l'installazione di manufatti precari, presentata dal titolare dell'azienda agricola, dovrà contenere:

  • le motivate esigenze produttive;
  • le caratteristiche e le dimensioni dei manufatti;
  • l'indicazione planimetrica su cartografia catastale e aerofotogrammetrica dell'area nella quale è prevista l'installazione integrata da documentazione fotografica;
  • il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e di quella di rimozione, comunque non superiore ad 1 anno;
  • l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato, che deve essere dimostrato con polizza fidejussoria di importo pari al costo di demolizione;
  • la verifica della conformità dell'intervento alle disposizioni del Regolamento Urbanistico.

Ove perdurino le esigenze, i manufatti precari, previa ulteriore comunicazione possono essere mantenuti o reinstallati previa rimozione anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi, fermo restando quanto stabilito dalla normativa regionale.

4. L'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività agricola aventi le caratteristiche di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale 5R/2007 è consentita solo alle aziende agricole e previa comunicazione al Comune e dovrà essere riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno.

Le distanze minime non devono essere inferiori a:

  • 5 ml. dalle abitazioni esistenti sul fondo;
  • 10 ml. da tutte le altre abitazioni o 5 ml. nel caso la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
  • 3 ml. dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a 5 ml. o 1 ml. negli altri casi.

5. La comunicazione per l'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale, presentata dal titolare dell'azienda agricola, dovrà contenere:

  • le motivate esigenze produttive;
  • la superficie e la dimensione di ciascuna serra ed i materiali utilizzati;
  • l'indicazione planimetrica su cartografia catastale e aerofotogrammetrica dei punti in cui sono previste le varie installazioni;
  • la data di rimozione, per entrambe le tipologie di serre, nonché il periodo annuale di rimozione della copertura per le sole serre con copertura stagionale;
  • la conformità dell'intervento alla L.R. 1/2005 ed al Regolamento Regionale 5R/2007 e s.m.i.

Previa ulteriore comunicazione, le serre temporanee e quelle con copertura stagionale possono essere reinstallate anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi.

Non sono soggette alla disciplina citata le coperture temporanee con altezza inferiore a 1 ml.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07