Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 150- Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, se non diversamente specificato nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione e nelle schede contenute al Capo II del Titolo X, sono consentiti i seguenti interventi:

  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a);
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b);
  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), ivi compresi i trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc. di volume ricostruito (tali trasferimenti dovranno compiersi nell'ambito della stessa azienda proponente); in tale caso le addizioni funzionali possono comprendere un ampliamento una tantum pari a 100 mc. per ogni abitazione rurale, purché senza aumento delle unità abitative, e fino ad un massimo di 300 mc. e del 10% del volume esistente sugli annessi agricoli;
  • sostituzione edilizia, purché i nuovi volumi siano realizzati nello stesso ambito di pertinenza, senza incremento di SUL e di Superficie Coperta, con altezza massima non superiore a quella di eventuali manufatti limitrofi esistenti e comunque con un massimo di due piani fuori terra e senza determinare alcun intervento sulle opere di urbanizzazione; eventuali interventi di ricostruzione dei volumi in ambiti di pertinenza limitrofi potranno essere valutati nei casi in cui i volumi da sostituire si trovino in terreni totalmente classificati con pericolosità idraulica molto elevata (classe 4) e/o pericolosità geomorfologica elevata (classe 4); l'intervento di sostituzione edilizia non dovrà in nessun caso comportare il frazionamento del volume sostituito; per i nuovi volumi valgono le prescrizioni relative ai nuovi edifici rurali.

Tali interventi non possono comunque prevedere il mutamento della destinazione d'uso agricola; nel caso in cui gli interventi siano attuati per attività agrituristica, l'imprenditore agricolo si dovrà impegnare (tramite atto unilaterale d'obbligo) a non mutare la destinazione d'uso agricola per 20 anni dalla loro realizzazione; l'eventuale aumento o la modifica del numero delle unità abitative esistenti non dovrà comportare il frazionamento o la riduzione delle parti comuni.

2. Sono esclusi gli interventi pertinenziali previsti dall'art. 27 delle presenti norme con l'eccezione della realizzazione o dell'ampliamento di un livello totalmente interrato, compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato; è consentito un collegamento verticale esterno con il livello interrato per usi specialistici per l'installazione di impianti meccanici (montacarichi, nastri trasportatori) utili alla movimentazione dei prodotti agricoli.

È comunque vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate.

3. È ammessa, qualora non sia già presente, la realizzazione di una piscina scoperta di superficie non superiore a 100 mq. (non superiore a 160 mq. nel caso di attività agrituristica), in ragione di non più di un impianto per nucleo; il nuovo impianto dovrà essere progettato nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate, dovrà utilizzare guaine o rivestimenti a basso impatto e dovrà essere posizionata nell'ambito di pertinenza stretta degli edifici esistenti; il progetto dovrà dimostrare origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata.

4. Il mutamento della destinazione d'uso agricola, trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici non riconducibili alle precedenti fattispecie sono consentiti per edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste dal P.T.C.P. di Arezzo e sono comunque subordinati all'approvazione del P.A.P.M.A.A.

5. Sono esclusi interventi di ristrutturazione urbanistica.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07