Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 152- Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, se non diversamente specificato nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione e nelle schede contenute al Capo II del Titolo X, sono consentiti i seguenti interventi:

  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a);
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

Al fine di favorire la riqualificazione e l'adeguamento del patrimonio edilizio meno recente e privo di valore storico-documentale, gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) sono ammessi limitatamente agli edifici realizzati precedentemente al 1990 e che non sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia i cui lavori siano stati conclusi successivamente al 1990; in tali casi l'ammissibilità dell'intervento di addizione funzionale è comunque subordinata alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo che preveda un vincolo pertinenziale tra l'immobile ampliato e l'area di pertinenza non inferiore a 1.000 mq.

L'eventuale aumento o la modifica del numero delle unità immobiliari esistenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni del comma 7 dell'art. 20 delle presenti Norme, non dovrà comportare il frazionamento o la riduzione delle parti comuni.

2. Sono esclusi gli interventi pertinenziali previsti dall'art. 27 delle presenti norme con l'eccezione della realizzazione o dell'ampliamento di un livello totalmente interrato, compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato.

È comunque vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate.

3. È ammessa, qualora non sia già presente, la realizzazione di una piscina scoperta di superficie non superiore a 100 mq. (non superiore a 160 mq. nel caso di attività turistico-ricettive), in ragione di non più di un impianto per nucleo; il nuovo impianto dovrà essere progettato nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate, dovrà utilizzare guaine o rivestimenti a basso impatto e dovrà essere posizionata nell'ambito di pertinenza stretta degli edifici esistenti; il progetto dovrà dimostrare origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata.

4. Sono esclusi interventi di ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica e di sostituzione edilizia - fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifiche schede -; sono in ogni caso esclusi interventi di ristrutturazione urbanistica.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07