Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 153- Demolizione e ricostruzione di volumi accessori privi di valore storico-documentale

1. I manufatti costituiti da superfici accessorie non di pertinenza degli edifici principali, quali piccoli depositi e annessi, ecc., realizzati in muratura in epoca antecedente alla data d'entrata in vigore dellaL. 765/1967 o comunque legittimati attraverso regolari atti comunali, qualora siano indiscutibilmente privi di valore storico-documentale e presentino condizioni di degrado per le quali non sia possibile l'intervento di recupero, possono essere demoliti e ricostruiti; tali costruzioni dovranno essere realizzate sullo stesso sedime con tecniche e materiali tradizionali, mantenendo pari superficie coperta ed altezza, ferma restando la destinazione d'uso esistente; nel caso di manufatti di altezza non omogenea o qualora non sia possibile determinarne con precisione l'altezza originaria per le nuove costruzioni si assume quale altezza massima quella degli annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale cioè 2,20 ml. per manufatti di Superficie coperta non superiore a 18 mq. e 2,40 ml. per gli altri manufatti.

2. I manufatti costituiti da superfici accessorie non di pertinenza degli edifici principali realizzati in materiali diversi dalla muratura in epoca antecedente alla data d'entrata in vigore dellaL. 765/1967 o comunque legittimati attraverso regolari atti comunali, qualora presentino condizioni di degrado e/o risultino incongrui con il contesto, possono essere demoliti e ricostruiti; in tale caso i nuovi manufatti dovranno essere realizzati con materiali analoghi cioè con materiali leggeri (ad esempio legno) ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere, sullo stesso sedime, mantenendo pari superficie coperta ed altezza, ferma restando la destinazione d'uso esistente; nel caso di manufatti di altezza non omogenea o qualora non sia possibile determinarne con precisione l'altezza originaria per le nuove costruzioni si assume quale altezza massima quella degli annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale cioè 2,20 ml. per manufatti di Superficie coperta

non superiore a 18 mq. e 2,40 ml. per gli altri manufatti.

3. I manufatti potranno eventualmente essere ricollocati e/o accorpati in un solo sito o ad altri manufatti esistenti nel fondo, secondo un progetto unitario ed organico che dimostri inequivocabilmente il miglioramento qualitativo complessivo nel rispetto dei valori paesaggistico-ambientali presenti e preveda adeguate opere di riqualificazione dei sedimi originariamente occupati. In tale caso dovranno essere rispettate le prescrizioni definite per le nuove costruzioni rurali riportate al comma 6 dell'art. 141 delle presenti Norme.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07