Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 16- Distanze

1. Distanze minime tra fabbricati

Per distanza tra fabbricati si intende la misura intercorrente fra il punto più avanzato delle pareti di entrambi gli edifici, compresi i corpi aggettanti di ogni genere, con esclusione di pensiline, gronde e simili.

Per le distanze minime tra i fabbricati si rinvia integralmente alle disposizioni dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968.

Non sono considerate "pareti finestrate" le pareti con sole "luci", come definite dal Codice Civile.

E' sempre consentita l'edificazione a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà, con appoggio sul muro reso comune ai sensi dell'art. 874 del Codice Civile o con edificazione in aderenza al medesimo ai sensi dell'art. 877 del Codice Civile anche oltre la sua altezza, purché il proprietario confinante partecipi al procedimento di formazione del titolo abilitativo edilizio.

Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le distanze tra edifici legittimi esistenti.

2. Distanze minime dei fabbricati dai confini

Per distanza dai confini si intende la misura intercorrente fra le pareti del fabbricato, compresi i corpi aggettanti di ogni genere, con esclusione di pensiline, gronde e simili, ed il confine del lotto di pertinenza, ortogonalmente a quest'ultimo.

Negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia è prescritto, a tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti, il rispetto della distanza minima di 5,00 ml. dai confini del lotto di pertinenza.

E' consentita la costruzione sul confine del lotto di pertinenza in aderenza ad un edificio esistente, oppure attraverso una progettazione unitaria che preveda la costruzione sul confine anche nel lotto attiguo, ove quest'ultimo sia edificabile.

E' inoltre ammessa in caso di ampliamento degli edifici esistenti e di esplicito accordo tra i proprietari confinanti, la costruzione di un edificio a distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta, a condizione che l'altro proprietario si impegni ad arretrare l'eventuale edificio prevedibile a distanza tale da assicurare il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici; in tal caso l'accordo tra i due confinanti sarà condizione essenziale per l'approvazione del progetto e dovrà risultare da specifico accordo o da un apposito elaborato sottoscritto da entrambi i proprietari ed allegato al progetto a farne parte integrante e sostanziale.

3. Distanze minime dalle strade

Le distanze minime dalla strada che le costruzioni dovranno rispettare - con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti - sono le seguenti:

  • su strade di larghezza inferiore a 7,00 ml., distanza pari a 5,00 ml.
  • su strade di larghezza compresa tra 7,00 e 15,00 ml., distanza pari a 7,50 ml.
  • su strade di larghezza superiore a 15 ml., distanza pari a 10,00 ml.

La strada si intende comprensiva, oltre che delle corsie di marcia, di eventuali marciapiedi, piste ciclabili e percorsi ciclopedonali, parcheggi lungo strada.

Le costruzioni dovranno rispettare una distanza minima di 5,00 ml. dai parcheggi di urbanizzazione primaria.

Qualora le distanze tra fabbricati risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche oppure nel caso in cui l'intervento edilizio serva a completare una schiera esistente o comunque al fine di rispettare l'allineamento con i fronti vicini, ove l'allineamento sia riconosciuto quale elemento caratterizzante il tessuto esistente.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07