Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 176- Programma e priorità degli interventi

Indice |  Precedente  |  Successivo

1. Il programma per il quinquennio successivo all'approvazione del Regolamento Urbanistico prevede quale linea di indirizzo strategico la focalizzazione degli interventi di iniziativa pubblica nelle aree appartenenti al Sistema dei Luoghi centrali, come individuato al Capo I del Titolo VIII delle presenti norme.

Sarà pertanto data priorità agli interventi più significativi per l'identità dei luoghi e di maggiore interesse collettivo.

2. Sono a tal fine considerati prioritari:

  • gli interventi nei luoghi che rappresentano le più rilevanti criticità in tema di accessibilità, fruibilità e sicurezza nel caso degli edifici e delle attrezzature pubbliche con più alta frequenza d'uso, cioè le sedi dei servizi amministrativi, dei servizi sanitari e dei servizi per l'istruzione di base, agendo in particolare per adeguare le modalità di accesso e di superamento dei dislivelli ed i locali igienici;
  • gli interventi nelle aree, nei tratti o nei punti che interrompono la continuità dei percorsi urbani accessibili e/o che presentano le più rilevanti criticità in tema di fruibilità e sicurezza nel caso degli spazi scoperti urbani.

Nel caso del capoluogo l'area di intervento prioritario comprende via Roma, con il Municipio, il distretto sanitario e le scuole, e la fascia tra piazza Cuccoli e piazza Indipendenza fino al viale.

A Faella l'area di intervento prioritario comprende il polo scolastico, con il distretto sanitario, via Vittorio Emanuele ed il sistema che va da piazza Kennedy a piazza Piero della Francesca.

A Vaggio l'area di intervento prioritario comprende via Liguria ed il giardino centrale.

3. Saranno inoltre privilegiati gli interventi per migliorare la fruibilità di alcuni importanti collegamenti quali l'itinerario Matassino-Ontaneto-Montalpero ed i tracciati che connettono le zone prevalentemente produttive ai centri urbani (Faella-Le Chiuse e Pian di Scò-Palagio).

4. Dovranno essere altresì adottate idonee misure per favorire l'accessibilità nei nuclei minori, intervenendo in prima istanza sugli spazi aperti di ingresso/approdo (aree di sosta e spazi pedonali).

5. Gli interventi di iniziativa pubblica, orientati all'eliminazione o almeno al superamento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, saranno articolati nelle seguenti categorie:

  • interventi ordinari e diffusi, corrispondenti ad operazioni "ricorrenti" ed in parte standardizzabili;
  • interventi straordinari, relativi a luoghi per i quali è necessario un insieme di operazioni complesse o particolari attraverso la messa a punto di progetti specifici.

6. Gli interventi da attuare saranno specificamente individuati e definiti nell'ambito della redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), ai fini della programmazione operativa.

7. Nella realizzazione di tutti gli interventi di iniziativa pubblica riguardanti le strutture esistenti dove si svolgono funzioni pubbliche (edifici, attrezzature) e gli spazi aperti urbani esistenti - ad eccezione di manutenzioni e interventi d'urgenza -, anche se attivati con finalità diverse da quelle di abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, dovranno comunque essere messe in atto le operazioni indicate all'art. 175, fatte salve documentate impossibilità tecniche.

8. Per quanto riguarda gli interventi di iniziativa privata, il Comune potrà applicare incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda dei livelli dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti, fino ad un massimo del 70%.

Indice |  Precedente  |  Successivo
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07