Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 20- Disposizioni generali

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico la disciplina di cui agli artt. 78, 79 e 80 della L.R. 1/2005 è integrata con le disposizioni di cui al presente Titolo, articolato in Capi secondo raggruppamenti che evidenziano la caratterizzazione prevalente delle categorie di intervento.

2. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti appartenenti alle aree urbane le Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione riportano gli interventi ammessi attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'intervento è posizionata in basso a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), con riferimento allo specifico ambito di appartenenza ed all'eventuale pregio o valore storico-documentale.

Gli interventi di completamento e riqualificazione e quelli di trasformazione sono individuati da apposita perimetrazione e sigla (di colore rosso) che rinvia alla specifica disciplina contenuta rispettivamente al Capo I del Titolo X e nella Parte III delle presenti Norme.

Nel caso di pertinenze di edifici e manufatti destinati ad attività di servizio di proprietà pubblica, sempreché essi siano privi di particolare pregio o di valore storico-testimoniale, qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente ad un intervento, si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività svolte, ivi compresa la realizzazione di manufatti ad un solo livello, costruiti in legno o altro materiale leggero (ad esempio gazebo con copertura impermeabile, tettoie), qualificabili come elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, che dovranno rispettare una distanza minima di 1,50 ml. dai confini, fatta salva la possibilità di posizionamento sul confine, in aderenza a pareti non finestrate o previo assenso della proprietà finitima.

Per tutti gli interventi su edifici di proprietà pubblica è prescritta la certificazione energetica CasaClima classe A.

3. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti appartenenti al territorio rurale le Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione riportano attraverso perimetrazione e sigla (di colore viola) il riferimento alla specifica scheda, contenuta al Capo II del Titolo X, nella quale sono individuati gli interventi ammessi, in particolare per quanto attiene al pregio oppure al valore storico-documentale.

Qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente ad un intervento, si intendono ammessi tutti gli interventi definiti al Capo II del Titolo IX e riferiti al patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, secondo la destinazione d'uso esistente.

4. Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria e, con le precisazioni e limitazioni definite ai successivi articoli, gli interventi di demolizione e di superamento delle barriere architettoniche.

5. Gli interventi di sistemazione ed attrezzatura di spazi esterni pertinenziali di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 26 sono sempre ammessi, salvo specifiche disposizioni più restrittive stabilite dalle presenti Norme; nel caso di edifici o complessi per i quali è indicato l'intervento di restauro e risanamento conservativo tali interventi saranno consentiti qualora sia garantita la tutela degli elementi di pregio e degli elementi caratterizzanti, evitando in particolare l'impiego di materiali e tecniche non coerenti al contesto.

La realizzazione di autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati è consentita nel rispetto delle disposizioni riportate al comma 3 dell'art. 27 e delle eventuali ulteriori specifiche e limitazioni definite in riferimento a Sistemi ed ambiti funzionali.

L'ammissibilità degli altri interventi riguardanti pertinenze ed installazioni ed impianti temporanei o stabili è disciplinata nella Parte II, in riferimento a Sistemi ed ambiti funzionali, ed al Titolo VII, in riferimento all'integrità delle risorse ed alla difesa dal rischio.

Gli interventi pertinenziali di cui all'art. 27 delle presenti norme sono comunque esclusi nel caso di edifici o complessi per i quali è indicato l'intervento di restauro e risanamento conservativo.

6. La compatibilità tra gli interventi nel gruppo del risanamento e ristrutturazione è così stabilita:

  • il restauro e risanamento conservativo, così come la ricostruzione di edifici diruti, non è compatibile con altri interventi;
  • la ristrutturazione edilizia limitata di tipo a è compatibile con il restauro e risanamento conservativo;
  • la ristrutturazione edilizia limitata di tipo b è compatibile con il restauro e risanamento conservativo e con la ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a);
  • la ristrutturazione edilizia di tipo c è compatibile con il restauro e risanamento conservativo e con la ristrutturazione edilizia limitata di tipo a oppure b (ri-a, ri-b);
  • la ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica è compatibile con il restauro e risanamento conservativo e con ogni tipo di ristrutturazione edilizia, fatto salvo quanto precisato al comma 1 dell'art. 40 delle presenti norme;
  • la sostituzione edilizia è compatibile con il restauro e risanamento conservativo e con ogni tipo di ristrutturazione edilizia, anche con addizione volumetrica.

7. Gli interventi di suddivisione negli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con SUL inferiore a 70 mq. nelle aree urbane e 80 mq. nel territorio rurale. Quando la SUL dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore rispettivamente a 140 mq. o 160 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo per tutte le unità frazionate, è ammessa l'individuazione di una sola unità immobiliare di superficie inferiore al minimo.

8. Gli interventi comportano incremento di carico urbanistico nei seguenti casi:

  • quando determinano aumento di SUL;
  • quando determinano aumento del numero di unità immobiliari;
  • quando si ha mutamento delle destinazioni d'uso dove le dotazioni minime di standard urbanistici richieste per la destinazione finale siano superiori a quelle per la destinazione in atto e sempre dove la destinazione finale sia residenziale.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07