Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 27- Altri interventi pertinenziali

1. Sono gli interventi che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento e nel rispetto delle norme in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del Volume dell'edificio principale, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento.

I volumi realizzati non possono essere collocati in adiacenza all'unità immobiliare principale, devono avere accesso autonomo e non comunicare direttamente con l'unità immobiliare principale.

2. Tali manufatti sono destinati ad usi accessori e non sono suscettibili di utilizzo disgiunto dall'unità immobiliare principale; non possono pertanto comportare incremento di carico urbanistico.

3. La realizzazione di autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati - anche fuori terra o seminterrate - si intende ammessa nei limiti delle dotazioni minime richieste dalle norme per i parcheggi pertinenziali e nel rispetto delle caratteristiche stabilite all'art. 10 in riferimento alle autorimesse private escluse dal computo della SUL.

La realizzazione dovrà privilegiare soluzioni che assicurino un corretto inserimento nel contesto, in particolare per quanto riguarda l'introduzione di eventuali rampe di accesso; fermo restando quanto eventualmente disciplinato in riferimento a Sistemi ed ambiti funzionali, pertanto:

  • localizzazioni interrate o seminterrate dovranno essere previste solo in presenza di terrapieni e dislivelli esistenti, con minime alterazioni della morfologia dei luoghi;
  • localizzazioni fuori terra o seminterrate potranno essere previste solo nel rispetto dei parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee), ove esplicitati in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto, oppure, negli altri casi, purché l'intervento non determini il superamento del Rapporto di Copertura massimo di 0,50.

4. La demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti, che possono essere superiori al 20% del volume dell'edificio principale, si intende ammessa senza ulteriore incremento delle quantità esistenti; i manufatti realizzati saranno ad un solo livello e di altezza in gronda non superiore a 2,20 ml.

5. Nel caso di edifici a destinazione residenziale all'interno dei centri abitati, si intende compresa la realizzazione di manufatti accessori (ripostigli, legnaie, forni e barbecue diversi da quelli individuati al comma 2 dell'art. 26) fuori terra o seminterrati ad un solo livello (con altezza in gronda non superiore a 2,20 ml. e Superficie Coperta non superiore a 6 mq.) oppure la realizzazione di cantine o altri locali totalmente interrati non destinati alla presenza continuativa di persone, inclusi i locali a servizio delle attrezzature sportive (ad esempio piscine), entro il limite del 20% del Volume dell'edificio principale e compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato.

6. La realizzazione dei volumi pertinenziali è comunque subordinata alla dimostrazione dell'assenza o alla presenza in quantità minore di quella prevista di manufatti ad essi equiparabili nell'area di pertinenza degli edifici.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07