Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 37- Ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)

1. Comprende gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010 ed esclude la demolizione con fedele ricostruzione e modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali.

2. Allo scopo di salvaguardare il valore storico-documentale ed eventuali elementi architettonici e decorativi riconosciuti di rilievo, gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi e rispettare le seguenti prescrizioni:

  • non modificare la sagoma del fabbricato, anche nel caso di interventi sugli elementi tecnici; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture;
  • non determinare incrementi di Superficie Utile Lorda, ad eccezione di quanto derivante dall'eventuale realizzazione di soppalchi; la realizzazione di soppalchi, così come di strutture di collegamento verticale interne, è comunque subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue;
  • non comportare demolizioni, anche se parziali, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di limitati interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, qualora debitamente documentati e se dimostrata l'impossibilità di eseguire operazioni con moderne tecniche di recupero edilizio;
  • non modificare le caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali di origine storica e le relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali; è ammesso un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi;
  • non alterare in modo sostanziale il funzionamento statico dell'edificio, cioè la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti;
  • tutelare i prospetti di carattere unitario e compiuto, per i quali sono da escludere nuove aperture e/o modifiche alla forma ed alle dimensioni di quelle esistenti, anche nel caso di interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010; nuove aperture e/o modifiche a quelle esistenti saranno consentite se salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio, attraverso l'utilizzo di forme e dimensioni analoghe o proporzioni conformi a quelle esistenti e senza alterare sostanzialmente l'impaginato presente, sia esso regolare o irregolare, per consentire l'abitabilità di uno o più locali originariamente non adibiti a residenza, raggiungere i requisiti minimi di abitabilità di locali già adibiti a residenza, rispettare requisiti per lo svolgimento di attività compatibili con la riqualificazione dei manufatti originari e diverse dalla residenza; tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali

di servizio e/o accessori della residenza;

nel caso di fronti e prospetti privi di carattere unitario e compiuto modifiche al sistema delle aperture saranno realizzabili, fermo restando il rispetto delle indicazioni precedenti, anche in conseguenza di interventi di frazionamento delle originarie unità immobiliari;

sono in ogni caso consentiti gli interventi di riapertura di finestre e porte tamponate;

non è ammessa la realizzazione di terrazzi a tasca o abbaini; non è inoltre ammessa la realizzazione di balconi;

  • tutelare le caratteristiche degli spazi aperti ed in particolare nelle pavimentazioni di nuova realizzazione impiegare materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto e non realizzare recinzioni che frazionino aree di pertinenza originariamente unitarie.

3. Non è consentita la chiusura di porticati, né con materiali opachi (muratura, legno...) né con materiali trasparenti (vetro). Nel caso di locali chiusi su tre lati dotati di grandi aperture di accesso dall'esterno, molto spesso legate all'originaria destinazione agricola (fienili, carraie, parate...), esclusivamente se tali aperture occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale appartengono è ammessa l'installazione di serramenti con infisso allineato al filo interno della muratura; eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere posizionati all'interno. È altresì ammessa l'installazione di serramenti con infisso allineato al filo interno della muratura, con eventuali sistemi di oscuramento posizionati all'interno, nel caso di logge. Nel caso di locali coperti delimitati dalla struttura di sostegno della copertura (pilastri o setti) ma non chiusi da pareti continue opache è consentita, qualora in presenza di elementi complementari comunque assimilabili a superfici parietali (

grigliati in laterizio), l'installazione di infissi e serramenti, purché a filo interno, con eventuali sistemi di oscuramento posizionati all'interno, ed è inoltre consentito il tamponamento parziale o totale all'interno, mantenendo invariato l'assetto del prospetto esterno, purché ciò non comporti la necessità di realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti per il rispetto degli standard igienico-sanitari; in assenza di elementi complementari come sopra descritti non è ammessa alcuna modifica.

4. Nel caso di complessi edilizi privi di particolare valore storico-documentale o di eventuali elementi architettonici e decorativi riconosciuti di rilievo ma realizzati secondo un progetto unitario e quindi connotati in maniera unitaria, si dovranno rispettare le scelte progettuali originarie senza introduzione di elementi, anche di finitura, atipici e non consoni rispetto al contesto architettonico esistente, fatta salva la possibilità di modifiche estese all'intero complesso edilizio.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07