Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 38- Ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b)

1. Comprende gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010 ed esclude la demolizione con fedele ricostruzione e le modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali.

2. Sono ammessi gli incrementi volumetrici realizzati per il miglioramento energetico degli edifici attraverso sistemi bioclimatici (pareti ventilate, rivestimenti a cappotto, ecc.), nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme vigenti.

3. Sono ammessi incrementi di Superficie Utile Lorda ottenuti senza modifiche della sagoma esistente.

4. Non è consentita la chiusura di porticati, né con materiali opachi (muratura, legno...) né con materiali trasparenti (vetro). Nel caso di locali chiusi su tre lati dotati di grandi aperture di accesso dall'esterno, molto spesso legate all'originaria destinazione agricola (fienili, carraie, parate...), esclusivamente se tali aperture occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale appartengono è ammessa l'installazione di serramenti con infisso allineato al filo interno della muratura; eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere posizionati all'interno. Nel caso di locali coperti delimitati dalla struttura di sostegno della copertura (pilastri o setti) ma non chiusi da pareti continue opache è consentita, qualora in presenza di elementi complementari comunque assimilabili a superfici parietali (grigliati in laterizio), l'installazione di infissi e serramenti, purché a filo interno, con eventuali sistemi di oscuramento posizionati all'interno, ed è inoltre consentito il

tamponamento parziale o totale all'interno, mantenendo invariato l'assetto del prospetto esterno, purché ciò non comporti la necessità di realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti per il rispetto degli standard igienico-sanitari; in assenza di elementi complementari come sopra descritti non è ammessa alcuna modifica.

5. Sono comunque ammesse modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di tettoie, senza incremento di SUL, nei limiti definiti al comma 1 dell'art. 10 delle presenti Norme.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07