Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 41- Sostituzione edilizia (so)

1. Sono interventi intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.

2. L'intervento è ammesso solo nel caso in cui preveda la completa demolizione dell'edificio da sostituire oppure dell'unità immobiliare costituente porzione distinta, riconoscibile e strutturalmente autonoma.

3. Qualora si prevedano interventi di sostituzione edilizia che interessano più lotti, essi si attuano esclusivamente attraverso piano urbanistico attuativo (Piano di Recupero) oppure attraverso intervento edilizio diretto previa stipula di specifica convenzione.

4. I parametri da rispettare negli interventi di sostituzione edilizia sono definiti al Titolo VIII in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto e, nel caso delle Aree di riqualificazione, al Titolo X oppure secondo la disciplina specifica per il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07