Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 49- Parcheggi privati per la sosta di relazione

1. Fatto salvo quanto disposto dal D.P.G.R. n. 15/R del 1/4/2009 e s.m.i., la realizzazione di parcheggi privati per la sosta di relazione è prescritta in tutto il territorio comunale per le strutture commerciali di vendita al dettaglio in caso di:

  • nuova edificazione;
  • ristrutturazione urbanistica;
  • sostituzione edilizia;
  • ristrutturazione edilizia con incremento di Superficie di vendita;
  • mutamento di destinazione d'uso.

2. L'ammissibilità degli interventi è subordinata al soddisfacimento della dotazione di parcheggi privati per la sosta di relazione.

3. Le dotazioni di parcheggi per la sosta di relazione devono rispettare i seguenti parametri:

  • 1 mq. ogni 1 mq. di Superficie di vendita nel caso di esercizi di vicinato;
  • 1,5 mq. ogni 1 mq. di Superficie di vendita e 1 mq. ogni 1 mq. di altre superfici coperte aperte al pubblico nel caso di medie strutture di vendita.

Per gli esercizi di vicinato, nel caso la Superficie di vendita sia inferiore a 50 mq. nelle zone A, le dotazioni non sono richieste.

4. Il numero di posti auto che deve essere individuato non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio; eventuali aree che non raggiungano tale requisito minimo non potranno essere computate per la verifica delle dotazioni richieste.

5. I parcheggi saranno realizzati senza scomputo dagli oneri e a cura del richiedente, che mantiene la proprietà e l'onere della manutenzione, garantendone comunque l'uso pubblico, durante l'orario di apertura delle strutture commerciali, previa formulazione di apposito atto unilaterale d'obbligo, allegato al titolo abilitativo delle trasformazioni edilizie.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07