Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 50- Disposizioni generali

1. La destinazione d'uso in atto di un immobile è l'utilizzazione conforme a quella stabilita da licenza, permesso, autorizzazione o altro titolo abilitativo edilizio rilasciato.

Nel caso di assenza dei suddetti provvedimenti abilitativi, o di loro indeterminatezza, la destinazione d'uso sarà definita dalla classificazione catastale, ovvero dalla richiesta di revisione della stessa, legittimamente formulata prima della data di adozione del Regolamento Urbanistico.

2. In assenza della suddetta documentazione, si potrò fare riferimento all'utilizzazione effettiva in corso al momento dell'entrata in vigore delle norme, comprovabile da chiunque vi abbia interesse, anche mediante legittimi atti contrattuali concernenti l'immobile interessato.

3. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle categorie principali, che sono: residenza (R), attività industriali ed artigianali (I), attività commerciali all'ingrosso e i depositi (G), attività commerciali (C), attività turistico-ricettive (T), attività direzionali (D), attività di servizio (S), attività agricole (A), infrastrutture per la mobilità (M).

4. Si ha mutamento di destinazione d'uso quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 35% della SUL dell'unità stessa, o comunque per più di 30 mq., anche con più interventi successivi.

5. Il passaggio dall'una all'altra delle categorie principali oppure dall'una all'altra destinazione d'uso all'interno dell'articolazione di ciascuna categoria principale è possibile quando previsto e consentito dalle presenti Norme, fermo restando il rispetto della disciplina degli interventi e delle dotazioni richieste in termini di standard urbanistici e parcheggi privati.

6. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto a titolo abilitativo ed è oneroso se comporta incremento di carico urbanistico.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07