Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 63- Valutazione Ambientale Strategica

1. Gli interventi di cui agli allegati II, III, IV del D.Lgs. n. 152\2006 e s.m.i., quando non vietati dal presente Regolamento Urbanistico, sono sempre subordinati alla redazione di specifico Piano Attuativo, comprensivo del Rapporto Ambientale disciplinato dall'art. 24 della L.R. 10/2010 e s.m.i., ovvero, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, alla verifica di assoggettabilità prevista dall'art. 22 della stessa legge regionale.

2. Tale Piano Attuativo costituisce comunque variante al presente Regolamento e per la sua approvazione si dovranno seguire le relative procedure di legge.

3. I Piani Attuativi redatti per la realizzazione degli interventi previsti dalle Aree di Trasformazione così come disciplinati al Titolo XI delle presenti Norme e dunque se non comportanti variante al Regolamento Urbanistico sono esclusi dalle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di verifica di assoggettabilità in quanto strumenti attuativi di un piano urbanistico già sottoposto a Valutazione e conforme ai contenuti specifici di legge sulle nuove previsioni.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07