Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 66- Siepi e arbusti

1. Si definiscono siepi le formazioni vegetali formate prevalentemente da specie arbustive autoctone, insieme a specie arboree autoctone.

2. Sono specie autoctone: ligustro (Ligustrum vulgare), alloro (Laurus nobilis), viburno (Viburnum lantana), ginestra (Spartium junceum, Cytisus scoparius), prugnolo (Prunus spinosa), biancospino (Crataegus monogyna), olmo (Ulmus minor), cisto (Cistus salvifolius), erica (Erica scoparia), fusaggine (Euonymus europaeus).

3. È vietata la posa a dimora di specie diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario; in caso di sostituzione di elementi esistenti sono da privilegiare siepi plurispecifiche e ad elevato grado di copertura.

4. È da escludere l'impianto di specie quali Prunus laurocerasus, Cupressus leylandi, Pyttosporum spp. e conifere esotiche decontestualizzate.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07