Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 68- Aree boscate

1. Nelle aree boscate, così come definite dalle vigenti norme regionali in materia forestale, sono vietati i seguenti interventi:

  • realizzazione di nuove strade carrabili, eccetto quelle di servizio alla silvicoltura, ai piani operativi anti incendi boschivi ed alla tutela ambientale;
  • realizzazione di nuove costruzioni stabili di qualsiasi genere, ad eccezione di strutture e manufatti per servizi di prevenzione incendi;
  • realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero;
  • realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento delle attività di allevamento, a proteggere le produzioni vegetali ed i resedi delle abitazioni dai danni arrecati dalla fauna selvatica, con le modalità definite ai successivi artt. 137 e 140.

2. Le aree boscate costituiscono ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale. Le attività selvicolturali e gli interventi da realizzarsi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggetti alle disposizioni della L.R. 39/2000 e del Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R del 08/08/2003 ed alle relative procedure autorizzative. Tali norme si applicano a tutti i boschi, come definiti dalla norma, anche esterni al perimetro del vincolo idrogeologico.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07