Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 74- Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento luminoso

1. L'Amministrazione comunale, in conformità di quanto previsto dalla L.R. n. 39/2005, nella realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna adotta i criteri stabiliti nell'allegato III del PIER regionale ed alle "Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna", in particolare, dove tecnicamente possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica illuminazione dotati di celle fotovoltaiche e di sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso.

2. In tutto il territorio comunale è vietato per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati, l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi o rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo.

I sistemi di illuminazione dovranno privilegiare pertanto soluzioni che prevedano la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati con luce schermata verso l'alto, elementi a stretto contatto con il terreno o direttamente in esso collocati sempre opportunamente schermati verso l'alto.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07