Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 92- Disposizioni generali

1. I Sistemi funzionali individuati dal Piano Strutturale sono articolati in sottosistemi ed ambiti in relazione agli aspetti paesaggistici ed alle invarianti nonché in base alla caratterizzazione dei tessuti insediativi all'interno delle aree urbane.

2. Sistemi, sottosistemi ed ambiti sono riportati nelle Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla del sistema/sottosistema/ambito è posizionato in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso),

3. Per ciascun sottosistema o ambito sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi che definiscono quanto caratterizzante, ammesso ed escluso, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione o nella disciplina di aree specifiche ed, in particolare, per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale.

4. Per quanto riguarda gli usi, ove non diversamente disciplinato, è sempre consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti, anche se in contrasto con quelle ammesse dal R.U.; in tal caso sono ammessi, oltre agli interventi rivolti all'adeguamento alle previsioni del R.U., gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il superamento delle barriere architettoniche e la demolizione, quest'ultima con esclusione degli edifici ai quali sia attribuito l'intervento di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) oppure di restauro e risanamento conservativo.

5. Quando nelle Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione oltre al riferimento al sistema, sottosistema o ambito di appartenenza è indicata anche una sigla riferita ad una specifica funzione o sua articolazione, questa deve essere intesa come funzione esclusiva; in tali casi questa indicazione prevale sulle prescrizioni del relativo sottosistema.

Capo I- Luoghi centrali (L)

Art. 93- Generalità

1. Fanno parte del sistema dei luoghi centrali i luoghi di incontro collettivo che attraggono flussi di persone, comprendendo con tale termine sia gli edifici e le attrezzature che gli spazi scoperti e la viabilità a supporto.

2. In tali aree si prevede il mantenimento ed il potenziamento delle attività di interesse collettivo, consolidando il ruolo di riferimento per la comunità, nel rispetto dei principi insediativi che connotano, in particolare, il tessuto edificato di antica formazione.

3. Il sistema dei luoghi centrali è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:

  • luoghi centrali delle attrezzature pubbliche (L1)
  • luoghi centrali con destinazione mista (L2), composto da

tessuto di matrice storica dei borghi (L2.1)

tessuto recente (L2.2).

Art. 94- Criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà privilegiare il traffico pedonale e facilitare quello ciclabile, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree.

2. Dovrà essere prioritariamente perseguito l'obiettivo di rendere continua in tutto il sistema dei luoghi centrali, all'interno delle singole frazioni, la percorribilità accessibile e sicura, creando una forte e riconoscibile rete di collegamento tra i principali spazi e strutture di interesse collettivo.

3. Le sistemazioni delle vie individuate come tracciati di viabilità di interesse storico e paesistico e degli spazi pubblici prospettanti su di esse dovranno essere progettate tenendo conto dell'inserimento nel contesto di matrice storica e della leggibilità del percorso come asse portante del tessuto urbano.

4. Dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli nella misura minima di 2 ogni 20 (o frazione di 20) dei quali 1 riservato alle persone disabili, per i parcheggi esterni alla sede stradale; nel caso di parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, i posti auto riservati agli utenti deboli sono prescritti nella misura minima di 2 ogni 30 dei quali 1 riservato alle persone disabili.

Dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette.

Art. 95- Luoghi centrali delle attrezzature pubbliche (L1)

1. Sono i luoghi di concentrazione delle attività di servizio, che spesso assumono un ruolo ed un valore simbolico per l'intera collettività.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività di servizio.

Sono usi ammessi:

  • attività commerciali limitatamente a commercio al dettaglio corrispondente ad esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande, attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale
  • residenza limitatamente ad abitazioni strettamente connesse all'attività di servizio (alloggio del custode).

Sono usi comunque esclusi:

  • attività commerciali diverse da quelle sopra citate
  • residenza diversa da quanto sopra citato
  • attività turistico-ricettive
  • attività direzionali
  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Ove sulle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione non siano individuati interventi specifici, si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività svolte.

Art. 96- Luoghi centrali con destinazione mista (L2)

1. Sono le aree dove si ha maggiore concentrazione di attività commerciali e di servizi, dove l'edificato affaccia lungo piazze e strade relazionandosi con esse.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività commerciali
  • attività turistico-ricettive
  • attività direzionali
  • attività di servizio
  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni.

Sono usi ammessi:

  • residenza, ove esistente ed ai piani superiori.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), negli ambiti corrispondenti al tessuto di matrice storica dei borghi (L2.1)
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), negli ambiti corrispondenti al tessuto recente (L2.2).

Sono interventi ammessi:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), nel tessuto recente (L2.2), ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto;
  • sostituzione edilizia, ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X;
  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente - considerando la Superficie Coperta complessiva dell'edificio o degli edifici rispetto alla Superficie Fondiaria - sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

È ammessa, per gli edifici a destinazione non residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento degli spazi aperti privati, purché il Rapporto di Copertura esistente - considerando la Superficie Coperta complessiva dell'edificio o degli edifici rispetto alla Superficie Fondiaria - sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme.

La realizzazione dei manufatti accessori prevista al comma 5 dell'art. 27 e la realizzazione di autorimesse fuori terra legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti di cui al comma 3 dell'art. 27 delle presenti norme è ammessa esclusivamente nel tessuto recente (L2.2).

Tali interventi sono consentiti purché il Rapporto di Copertura esistente - considerando la Superficie Coperta complessiva dell'edificio o degli edifici rispetto alla Superficie Fondiaria - sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Capo II- Residenza (R)

Art. 97- Generalità

1. Fanno parte del sistema della residenza i luoghi dell'abitare, comprendendo con tale termine sia gli edifici che gli spazi scoperti e la viabilità a supporto.

2. In tali aree si prevede il mantenimento, la riqualificazione ed il completamento degli insediamenti esistenti, tutelando le parti di più rilevante pregio e valore storico-documentale e valorizzando il rapporto con il contesto paesistico; si persegue inoltre il miglioramento delle prestazioni in particolare per quanto riguarda gli spazi di uso pubblico e di interesse collettivo.

3. Il sistema della residenza è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:

  • centri principali (R1), composto da

nuclei di matrice antica (R1.1)

tessuti pianificati a bassa/media densità (R1.2)

tessuti pianificati ad alta densità (R1.3)

insediamenti eterogenei (R1.4)

aree residenziali miste (R1.5)

  • nuclei minori (R2), composto da

nuclei minori dell'alta collina (R2.1)

nuclei minori del fondovalle (R2.2).

Art. 98- Centri principali (R1); criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. Sono gli abitati di dimensione più consistente (il capoluogo, Faella, Vaggio, Matassino, Ontaneto e Montalpero), connotati da tessuti prevalentemente residenziali ai quali corrispondono soprattutto aree urbanizzate in epoca moderna e contemporanea.

2. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a migliorare la fruizione pedonale e facilitare quella ciclabile, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree; ciò potrà in particolare essere ottenuto attraverso la riduzione degli spazi destinati alla componente degli autoveicoli ed al contrasto alla percorrenza veloce, in modo da restituire anche alle vie interne un ruolo di luogo dello stare piuttosto che esclusivamente quello di canale di scorrimento del traffico.

3. Tutte le strade appartenenti al sottosistema R1 dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su almeno uno dei lati, fatti salvi insormontabili impedimenti tecnici nel caso di carreggiate di sezione inferiore a 4 ml.

4. Le sistemazioni delle vie individuate come tracciati di viabilità di interesse storico e paesistico e degli spazi pubblici prospettanti su di esse dovranno essere progettate tenendo conto dell'inserimento nel contesto di matrice storica e della leggibilità del percorso come asse portante del tessuto urbano.

5. Dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli nella misura minima di 2 ogni 40 dei quali 1 riservato alle persone disabili, per i parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale; essi dovranno essere localizzati in prossimità di parchi e giardini pubblici, se presenti.

Art. 99- Nuclei di matrice antica (R1.1)

1. Sono i nuclei "generatori" dell'insediamento di Pian di Scò, presenti nel capoluogo, che mantengono tuttora la riconoscibilità della struttura che ha originato il paese, anche se in parte alterati dallo sviluppo urbano circostante.

Si tratta di edifici e complessi con principi insediativi e caratteristiche tipologiche ed architettoniche generalmente di pregio, oltre che di valore storico-documentale; pertanto essi risultano meritevoli di salvaguardia.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • residenza.

Sono usi ammessi:

  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive
  • attività commerciali limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande
  • attività direzionali.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali diverse da quelle sopra citate
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

Sono interventi ammessi:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)
  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • sostituzione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica
  • nuova edificazione.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non sono ammesse la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 e la realizzazione di autorimesse fuori terra legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti di cui al comma 3 dell'art. 27 delle presenti norme.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Art. 100- Tessuti pianificati a bassa/media densità (R1.2)

1. Sono le parti dei centri abitati costruite in prevalenza prima degli anni '90, formate da tessuti di lotti di dimensione modesta, con villini, piccole palazzine e qualche condominio.

Questi tessuti sono oggi carenti per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali (ad esempio i parcheggi) ed i fabbricati necessitano in genere di adeguamento, soprattutto nel caso delle costruzioni realizzate negli anni '60 e '70.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • residenza.

Sono usi ammessi:

  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività di servizio
  • attività direzionali.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività turistico-ricettive
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto.

Sono interventi ammessi:

  • sostituzione edilizia, ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, nei limiti della SUL esistente e del numero di piani massimo definito al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto e nel rispetto di eventuali allineamenti dell'edificato presente nel contesto; in tali aree sono altresì ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica, secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) e nel rispetto di eventuali allineamenti dell'edificato presente nel contesto;

nel caso di insediamenti incongrui rispetto al tessuto esistente, ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, l'intervento di sostituzione edilizia dovrà fare riferimento alla disciplina specifica riportata al Titolo X;

  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. Sono ammesse la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme e la realizzazione dei manufatti accessori prevista al comma 5 dell'art. 27.

Tali interventi sono consentiti purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Art. 101- Tessuti pianificati ad alta densità (R1.3)

1. Sono le parti dei centri abitati costruite soprattutto a partire dalla fine degli anni '80, formate in prevalenza da interventi di dimensione rilevante che hanno fortemente improntato alcune zone - anche se interessando aree non necessariamente di grande estensione -, tra le quali i tessuti delle lottizzazioni recenti connotate da indici di edificabilità molto consistenti. In alcuni casi gli insediamenti presentano caratteristiche di unitarietà.

Questi contesti, di recente realizzazione, non necessitano in generale di particolari interventi per quanto riguarda l'edificato.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • residenza.

Sono usi ammessi:

  • attività di servizio
  • attività direzionali.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività turistico-ricettive
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

Sono interventi ammessi:

  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)
  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • sostituzione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. Non sono ammesse la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme e la realizzazione dei manufatti accessori prevista al comma 5 dell'art. 27.

6. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Art. 102- Insediamenti eterogenei (R1.4)

1. Sono le parti dei centri abitati formatesi a seguito di progressivi interventi tra loro scarsamente coordinati, a partire da modalità insediative diffuse (complessi di matrice antica, edifici rurali) oppure tessuti successivamente saturati in maniera impropria o fortemente alterati. Sono parti prive di omogeneità e di comuni regole insediative, spesso carenti di infrastrutture - ad esempio per quanto riguarda la viabilità -.

Le caratteristiche di tali contesti comportano la necessità di limitare ulteriori incrementi del carico urbanistico, privilegiando il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in relazione alle specifiche caratteristiche dei manufatti.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • residenza.

Sono usi ammessi:

  • attività di servizio.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • attività turistico-ricettive
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

Sono interventi ammessi:

  • sostituzione edilizia, ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X oppure secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto; sono in tali casi altresì ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) e ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica, nel rispetto dei medesimi parametri
  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non è ammessa la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 delle presenti norme.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Art. 103- Aree residenziali miste (R1.5)

1. Sono le parti che per tipologia insediativa e/o per localizzazione sono particolarmente caratterizzate o caratterizzabili dalla presenza di altre funzioni insieme a quella residenziale.

Questi tessuti sono spesso carenti per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali (ad esempio i parcheggi) e molti fabbricati necessitano di adeguamento, soprattutto nel caso delle costruzioni realizzate negli anni '60 e '70.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • residenza
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • attività industriali ed artigianali limitatamente a laboratori artigianali ed artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni, comprese eventuali abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode).

Sono usi ammessi:

  • attività di servizio
  • infrastrutture per la mobilità limitatamente ad attività di trasporto collettivo, nel caso di aree poste lungo la viabilità principale intercomunale (M1).

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività turistico-ricettive
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità diverse da quelle sopra citate.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto.

Sono interventi ammessi:

  • sostituzione edilizia, ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X oppure secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto e nel rispetto di eventuali allineamenti dell'edificato; sono in tale ultimo caso altresì ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica, secondo i medesimi parametri
  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. Sono ammesse la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme e la realizzazione dei manufatti accessori prevista al comma 5 dell'art. 27.

Tali interventi sono consentiti purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Art. 104- Nuclei minori (R2); criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. Sono nuclei minori prevalentemente di matrice storica, quali Casabiondo, Caselli, Simonti, il Pino e Casariccio, che mantengono comunque un rilevante senso di identità, anche se interventi non adeguati al contesto e addizioni recenti ne hanno in alcuni casi alterato l'impianto e la caratterizzazione.

2. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a tutelare la fruizione pedonale e facilitare quella ciclabile, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree, appropriate alle caratteristiche storiche e paesistiche.

3. Le sistemazioni delle vie individuate come tracciati di viabilità di interesse storico e paesistico e degli spazi pubblici prospettanti su di esse dovranno essere progettate tenendo conto dell'inserimento nel contesto di matrice storica e della leggibilità del percorso come luogo di riferimento per il nucleo.

4. Dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli, parte dei quali riservati alle persone disabili, nella misura di 1 ogni 10 del numero totale di posti auto.

Art. 105- Nuclei minori dell'alta collina (R2.1)

1. Corrispondono ai nuclei di Casabiondo e Caselli dove, in virtù della particolare rilevanza dei luoghi, anche dal punto di vista paesaggistico, sono previsti interventi di conservazione dell'impianto e degli elementi di pregio o di valore storico-testimoniale.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • residenza.

Sono usi ammessi:

  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive
  • attività commerciali limitatamente a commercio al dettaglio corrispondente ad esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande, attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale
  • attività direzionali.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali diverse da quelle sopra citate
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

Sono interventi ammessi:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)
  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • sostituzione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica
  • nuova edificazione.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale all'interno dei centri abitati, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non sono ammesse la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 e la realizzazione di autorimesse fuori terra legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti di cui al comma 3 dell'art. 27 delle presenti norme.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Art. 106- Nuclei minori del fondovalle (R2.2)

1. Corrispondono agli aggregati di Simonti, il Pino e Casariccio che, per le caratteristiche dei contesti e dei manufatti che li compongono e soprattutto per l'incidenza di alterazioni recenti e non, sono da prevedersi prevalentemente interventi di riqualificazione.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • residenza.

Sono usi ammessi:

  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività di servizio
  • attività commerciali limitatamente a commercio al dettaglio corrispondente ad esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali diverse da quelle sopra citate
  • attività turistico-ricettive
  • attività direzionali
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

Sono interventi ammessi:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto
  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • sostituzione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non è ammessa la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 delle presenti norme.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Capo III- Produzione (P)

Art. 107- Generalità

1. Fanno parte del sistema della produzione i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali ed alle attività terziarie, comprendendo con tale termine sia gli edifici che gli spazi scoperti e la viabilità a supporto.

2. In tali aree si prevede il mantenimento, la riqualificazione ed il completamento degli insediamenti esistenti; si persegue inoltre il miglioramento delle prestazioni in particolare per quanto riguarda gli spazi di uso pubblico e di interesse collettivo.

3. Il sistema della produzione è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:

  • insediamenti nelle zone produttive (P1), del quale fa parte

il Palagio: area a vocazione agro-industriale (P1.1)

  • insediamenti produttivi isolati (P2), composto da

la Fornace (P2.1)

la Pirotecnica (P2.2)

  • insediamenti a carattere misto (P3).

Art. 108- Criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà contemplare i requisiti adeguati al traffico pedonale e facilitare quello ciclabile, attraverso un'opportuna configurazione delle aree, mantenendo in ogni caso alti livelli di servizio allo svolgimento delle attività produttive, sia per gli addetti e gli utenti che per le merci.

2. Tutte le strade appartenenti al sistema della produzione dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su almeno uno dei lati.

3. Dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli nella misura minima di 2 ogni 30 (o frazione di 30) dei quali 1 riservato alle persone disabili, per i parcheggi esterni alla sede stradale; nel caso di parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, i posti auto riservati agli utenti deboli sono prescritti nella misura minima di 2 ogni 40 dei quali 1 riservato alle persone disabili.

Art. 109- Insediamenti delle zone produttive (P1)

1. Sono i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali e produttive in genere, costituiti da tessuti edificati in zone a ciò destinate dalla pianificazione urbanistica.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività industriali ed artigianali con esclusione delle attività estrattive
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi.

Sono usi ammessi:

  • attività commerciali, per una SUL non superiore al 40% di quella complessiva dell'edificio
  • infrastrutture per la mobilità
  • attività direzionali, per una SUL non superiore al 40% di quella complessiva dell'edificio
  • attività di servizio
  • residenza limitatamente ad abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode) dove già esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico oppure dove esplicitamente previsto nelle aree con discipline specifiche e nelle Aree di Trasformazione.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività turistico-ricettive
  • attività agricole.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto.

Sono interventi ammessi:

  • sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica, secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto
  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione urbanistica.

8. È ammessa, per gli edifici a destinazione non residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento degli spazi aperti privati, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,50 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

4. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme.

Tale intervento è consentito purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,50 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non è ammessa la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 delle presenti norme.

5. Sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Art. 110- Il Palagio: area a vocazione agro-industriale (P1.1)

1. L'area, anche per la sua collocazione geografica, con un minore livello di accessibilità e più delicata dal punto di vista dell'impatto sul paesaggio, è vocata principalmente all'insediamento di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli ed alla localizzazione di attività con moderato livello di attrattività dal punto di vista del traffico indotto.

2. Oltre a quelle esplicitate al precedente articolo, valgono le seguenti regole:

  • sono esclusi impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
  • sono escluse attività commerciali all'ingrosso e depositi, attività direzionali ed infrastrutture per la mobilità;
  • sono escluse attività commerciali, ad eccezione della somministrazione di alimenti e bevande;
  • tutti gli interventi di sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica oppure di nuova edificazione sono condizionati alla contestuale realizzazione di impianti vegetazionali (formazioni vegetazionali dense, fasce alberate, barriere vegetali) di compensazione delle emissioni di anidride carbonica ed assorbimento delle sostanze inquinanti per una superficie comunque non inferiore al 20% dell'area di intervento.

3. Diversamente dagli altri insediamenti delle zone produttive, in considerazione dello specifico contesto, nell'ambito P1.1sono consentiti:

  • residenza limitatamente ad abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode) anche dove non esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico; in tale caso è ammessa la destinazione ad alloggio del custode di una SUL massima di 90 mq. purché l'unità immobiliare abbia SUL non inferiore a 1.000 mq.; per ogni unità immobiliare è ammesso un solo alloggio;
  • attività turistico-ricettive.

Art. 111- Insediamenti produttivi isolati (P2)

1. Sono i complessi dedicati a specifiche lavorazioni, da tempo insediati nel territorio comunale, costituiti da insediamenti non appartenenti a tessuti produttivi, anche se in parte inseriti nell'area urbana di Matassino.

2. Tali aree sono destinate all'uso esclusivo di attività industriali artigianali; la residenza è consentita limitatamente ad eventuali abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode) e con una SUL non superiore a 90 mq.

3. Gli interventi sono definiti specificamente per ciascuna di esse, tenendo conto delle caratteristiche non assimilabili a generici insediamenti produttivi che ad esse sono attribuibili.

Art. 112- La Fornace (P2.1)

1. L'azienda per la produzione di materiali in laterizio, che rappresenta un elemento di grande rilievo per l'economia produttiva locale, è collegata all'attività estrattiva esercitata nell'area immediatamente alle spalle dell'insediamento.

2. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica, anche con realizzazione di fabbricati autonomi, secondo i seguenti parametri:

Rapporto di Copertura 0,5 - numero di piani 1 (altezza massima 7,00 ml.).

3. Gli interventi sono subordinati alla redazione di un Piano Attuativo esteso all'intero ambito.

Art. 113- La Pirotecnica (P2.2)

1. L'azienda, in considerazione della peculiare tipologia produttiva, comprende una vasta area di pertinenza con alcuni edifici di modeste dimensioni a supporto dell'attività.

2. Sono ammessi interventi di nuova edificazione a completamento della struttura produttiva specialistica, secondo i seguenti parametri:

Superficie Coperta 510 mq. - numero di piani 1 (altezza massima 3,50 ml.).

I nuovi edifici non potranno essere localizzati nelle aree individuate dal Piano di Bacino del Fiume Arno - stralcio "Rischio idraulico" - come interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico di tipo A e di tipo B e come aree di pertinenza fluviale.

Uffici, magazzini di materiale inerte e attrezzature sono ammessi esclusivamente nelle aree a quota non superiore a 140 ml. s.l.m.; i depositi di materiali pericolosi sono ammessi esclusivamente nelle aree a quota superiore a 140 ml. s.l.m. e dovranno essere completamente interrati.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti distanze dai confini dell'ambito:

  • 10 ml. per magazzini di materiale inerte
  • 10 ml. per uffici
  • 30 ml. per zone di lavorazione o deposito di materiale esplosivo.

Per l'edificio residenziale esistente ed il fabbricato pertinenziale ad esso sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo b (ri-b).

3. Gli interventi sono subordinati alla redazione di un Piano Attuativo esteso all'intero ambito.

Art. 114- Insediamenti a carattere misto (P3)

1. Sono i luoghi dove oltre alle lavorazioni industriali, artigianali e produttive, sono presenti in maniera rilevante anche diverse altre funzioni, soprattutto di tipo commerciale e che sono localizzate in aree assai prossime a quelle prevalentemente residenziali e centrali.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività industriali ed artigianali limitatamente a laboratori artigianali ed artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali.

Sono usi ammessi:

  • attività industriali ed artigianali corrispondenti a fabbriche ed officine, nel caso di attività totalmente compatibili con le aree urbane prevalentemente residenziali
  • infrastrutture per la mobilità
  • attività di servizio
  • residenza nei casi di

abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode) e con una SUL non superiore a 90 mq.

abitazioni non connesse all'attività qualora gli alloggi siano già esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, compresa la trasformazione di abitazioni strettamente connesse all'attività in abitazioni non connesse all'attività

abitazioni non connesse all'attività, non esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, per una SUL non superiore al 15% di quella totale dell'edificio.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività turistico-ricettive
  • attività agricole.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo c (ri-c) secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto.

Sono interventi ammessi:

  • sostituzione edilizia secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • nuova edificazione
  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione non residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento degli spazi aperti privati, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,50 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

6. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme.

Tale intervento è consentito purché il Rapporto di Copertura esistente sia inferiore a 0,50 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

Non è ammessa la realizzazione di manufatti accessori di cui al comma 5 dell'art. 27 delle presenti norme.

5. Sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Capo IV- Mobilità (M)

Art. 115- Generalità

1. Fanno parte del sistema della mobilità i tracciati stradali che costituiscono la rete principale e la viabilità minore di interesse generale, con esclusione della viabilità locale di distribuzione interna al sistema insediativo (corrispondente a luoghi centrali, residenza e produzione) e delle altre strade appartenenti alla viabilità minore. Comprendono le sedi stradali in senso stretto, gli svincoli e gli incroci, le aree laterali delimitanti il corpo stradale (cigli, scarpate, fossetti) ed i marciapiedi e/o eventuali percorsi ciclopedonali o piste ciclabili.

2. Il sistema della mobilità è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:

  • viabilità principale intercomunale (M1)
  • viabilità di collegamento interno (M2), del quale fa parte

viabilità di collegamento nel centro abitato di Vaggio (M2.1)

  • altri itinerari di interesse generale (M3).

Art. 116- Criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. La definizione degli spazi di uso pubblico diversi dalle aree di circolazione ed in particolare quella delle aree di sosta dei veicoli dovrà contemplare i requisiti adeguati alla fruizione pedonale, attraverso un'opportuna configurazione delle aree.

2. Dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli nella misura minima di 2 ogni 30 (o frazione di 30) dei quali 1 riservato alle persone disabili, per i parcheggi esterni alla sede stradale; in ambito urbano nel caso di parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, i posti auto riservati agli utenti deboli sono prescritti nella misura minima di 2 ogni 30 dei quali 1 riservato alle persone disabili.

Dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette.

3. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada, l'installazione degli impianti pubblicitari è soggetta alle seguenti regole:

  • lungo le strade appartenenti al sistema della mobilità la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni è ammessa con esclusione degli impianti a messaggio variabile; sono consentiti striscioni, locandine e stendardi e la segnaletica di carattere escursionistico e turistico;
  • nel caso di strade individuate come viabilità di interesse storico e paesistico e nei tratti di particolare rilievo per panoramicità la collocazione degli impianti pubblicitari è comunque subordinata alla valutazione della compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto, anche sulla base di un progetto unitario relativo all'insieme dei manufatti della strada; gli impianti non potranno essere ubicati in ambiti aperti e privi di vegetazione e non dovranno interferire con aperture visuali e punti di vista panoramici; dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità dei centri abitati;
  • è in ogni caso vietato collocare mezzi di pubblicità esterna o impianti per le pubbliche affissioni sui beni culturali di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004); in prossimità di tali beni l'eventuale collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto.

Art. 117- Viabilità principale intercomunale (M1)

1. La viabilità principale intercomunale M1 è costituita dagli assi fondamentali a servizio delle relazioni territoriali: la Provinciale della Castagneta, la Setteponti, la Provinciale Fiorentina e la via Urbinese.

2. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M1 dovrà tendere alle caratteristiche per le infrastrutture stradali definite come Strade extraurbane secondarie, in parte in ambito urbano, cioè strade:

  • ad unica carreggiata
  • con almeno una corsia per senso di marcia e banchine
  • con intersezioni che potranno essere organizzate a raso e dovranno garantire elevati standard di sicurezza e minimizzare gli effetti indotti dalle interferenze tra flussi di traffico.

3. Su tali strade sono ammesse le seguenti componenti di traffico:

  • autoveicoli privati
  • autoveicoli in servizio pubblico, con fermate di linea
  • pedoni e ciclisti.

4. Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

5. In ambito extraurbano:

  • per i mezzi privati la sosta è ammessa esclusivamente su spazi separati con immissioni ed uscite concentrate;
  • è ammesso il transito pedonale solo su marciapiedi protetti; è ammesso il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria.

6. È consentita, lungo i tracciati appartenenti al sottosistema M1 ed appartenenti all'ambito V6.3 Coltivi di fondovalle, l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, in conformità a quanto prescritto dalle normative vigenti. Tali impianti dovranno essere realizzati tenendo conto delle precisazioni di cui all'art. 61.

7. Nei casi di attraversamento dei centri abitati dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale la strada appartiene, tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile.

8. Nei tratti extraurbani della Strada Provinciale Setteponti e lungo la Strada Provinciale Fiorentina - dalla galleria alla località Ciliegiole -, di particolare rilievo per panoramicità, dovranno essere accuratamente tutelati le aperture visuali ed i punti panoramici verso le Balze ed il Pratomagno, evitando la realizzazione di opere che li ostacolino; ove possibile dovranno essere predisposti adeguati slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza.

Art. 118- Viabilità di collegamento interno (M2)

1. La viabilità di collegamento M2 individua i tracciati che strutturano la mobilità all'interno dei centri abitati e le relazioni tra di essi, consentendo altresì l'accessibilità alle zone produttive.

2. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M2 dovrà tendere alle caratteristiche per le infrastrutture stradali definite come Strade extraurbane secondarie, in parte in ambito urbano, cioè strade:

  • ad unica carreggiata
  • con almeno una corsia per senso di marcia e banchine
  • con intersezioni che potranno essere organizzate a raso e dovranno garantire elevati standard di sicurezza e minimizzare gli effetti indotti dalle interferenze tra flussi di traffico.

3. Su tali strade sono ammesse le seguenti componenti di traffico:

  • autoveicoli privati
  • autoveicoli in servizio pubblico, con fermate di linea
  • pedoni e ciclisti.

4. Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

5. In ambito extraurbano:

  • per i mezzi privati la sosta è ammessa esclusivamente su spazi separati con immissioni ed uscite concentrate;
  • è ammesso il transito pedonale solo su marciapiedi protetti; è ammesso il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria.

6. Nei casi di attraversamento dei centri abitati dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale la strada appartiene, tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile.

7. Nel tratto di via del Varco - dal cimitero di Faella a Vaggio - e lungo via del Palagio - dal Corbezzolo alla zona produttiva -, di particolare rilievo per panoramicità, dovranno essere accuratamente tutelati le aperture visuali ed i punti panoramici verso le Balze ed il Pratomagno, evitando la realizzazione di opere che li ostacolino; ove possibile dovranno essere predisposti adeguati slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza.

Art. 119- Viabilità di collegamento nel centro abitato di Vaggio (M2.1)

1. Il tratto urbano di via del Varco a Vaggio è un contesto dove il traffico di attraversamento rappresenta una problematica rilevante alla quale potrà essere data adeguata soluzione solo a seguito della realizzazione dei tracciati alternativi proposti dal Piano Strutturale ed individuati dal presente Regolamento Urbanistico all'interno dell'Area di Trasformazione AT4.01: tale progetto comprende infatti la definizione del collegamento tra via del Varco e la Provinciale della Castagneta e del nuovo collegamento tra via del Varco e la Provinciale Ponte Matassino-Reggello; quest'ultimo progetto è soggetto a specifici accordi con il Comune di Reggello e con gli Enti sovraordinati competenti in materia, in particolare per quanto attiene alla realizzazione del nuovo ponte sul Resco.

2. In attesa dell'attuazione di una o di entrambe le opere, dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale via del Varco appartiene tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile.

3. Successivamente alla realizzazione di una o entrambe le opere il tratto urbano di via del Varco dovrà essere riqualificato nel rispetto dei requisiti stabiliti per la viabilità appartenente ai luoghi centrali di cui all'art. 94 delle presenti Norme.

Art. 120- Altri itinerari di interesse generale (M3)

1. Corrisponde ad una rete di tracciati che attraversa e mette in relazione i differenti paesaggi ed ambienti, i contesti urbani ed aree e siti di interesse storico-naturalistico; essa si identifica con le strade di origine antica che, insieme ai principali assi viari, hanno strutturato il territorio e gli insediamenti.

Si tratta di tracciati rilevanti per usi promiscui, cioè sia per collegare i nuclei rurali e le case sparse sia ai fini della produzione agricola e forestale sia per itinerari escursionistici e del tempo libero in generale.

2. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M3 tendenzialmente corrisponde alle infrastrutture definite come Strade locali extraurbane, cioè strade:

  • ad unica carreggiata con una corsia per senso di marcia, banchine eventualmente pavimentate, con o senza marciapiedi.

3. Dovranno essere mantenuti e tutelati i manufatti complementari ai tracciati, tra i quali, in particolare, gli antichi ponti della strada lungo il Resco che attraverso il Pratomagno conduce a Gastra.

4. Lungo tali itinerari non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio pedonale e ciclabile; dovrà in ogni caso essere previsto il ripristino della continuità fisica del percorso ove questa sia interrotta.

5. Per tali percorsi dovranno essere messi a punto progetti complessivi, relativi ad un singolo tracciato o a più tracciati contigui, che prevedano la riqualificazione di situazioni non ottimali e la riapertura degli eventuali tratti attualmente chiusi. Tali progetti dovranno altresì individuare i servizi necessari e gli elementi di supporto, dando priorità in ogni caso al recupero o alla riqualificazione di strutture e manufatti esistenti.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla progettazione ed alla definizione dei materiali e delle caratteristiche delle sezioni dei tracciati ad esempio con la predisposizione di alberature per fornire un'adeguata ombreggiatura e l'introduzione di opportuna segnaletica stradale e turistica.

I progetti dovranno essere realizzati mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata o mediante progetti di opera pubblica.

6. Lungo la strada che collega Casabiondo e Menzano, da una parte, e dall'altra si snoda parallela alla Setteponti passando da Bergasassi, lungo la via della Ghiacciaia fino a Vallereggi e lungo la Strada di Montecarelli - dal ponte Bailey alla chiesa -, di particolare rilievo per panoramicità, dovranno essere accuratamente tutelati le aperture visuali ed i punti panoramici verso le Balze ed il Pratomagno, evitando la realizzazione di opere che li ostacolino; ove possibile dovranno essere predisposti adeguati slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza.

7. È ammessa la realizzazione di eventuali nuovi tratti alternativi a quelli esistenti - purché di limitata estensione - che si rendessero necessari e di utilità pubblica ad esempio per consentire l'accessibilità ai mezzi di emergenza; i progetti dovranno assicurare, coerentemente al ruolo ricoperto per la mobilità, la continuità della percezione del percorso ed un corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale, oltre a conservare e recuperare gli elementi costitutivi della trama viaria esistente, in particolare i muri in pietra ed il trattamento del fondo stradale, come al precedente comma 5.

Gli interventi, qualora proposti con iniziativa privata, sono subordinati alla stipula di convenzione per la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale dei nuovi tratti realizzati.

8. Valgono inoltre le disposizioni dell'art. 139 delle presenti Norme.

Art. 121- Viabilità di interesse storico e paesistico

1. La viabilità di interesse storico e paesistico individua la trama principale delle strade locali il cui tracciato risulta ancora sostanzialmente coerente a quello presente al Catasto Lorenese e che rivestono particolare importanza nel costituire, insieme agli insediamenti che vi si affacciano e/o agli ambiti rurali che attraversano, contesti paesistici di pregio.

2. Tale viabilità dovrà essere tutelata nei suoi elementi caratterizzanti, compatibilmente con la funzionalità attribuita a ciascun tracciato ai fini della circolazione, anche per quanto riguarda le sistemazioni e gli arredi delle aree contigue (muri a retta e di cinta, ponti, cippi miliari, edicole votive, filari alberati), ove necessario attraverso interventi di ripristino, adottando opportuni accorgimenti che non riducano le condizioni di sicurezza.

Nei tratti nei quali gli elementi caratterizzanti risultino già alterati dovranno essere previsti interventi di riqualificazione.

3. Il trattamento del fondo stradale dovrà essere mantenuto inalterato, evitando in particolare la sostituzione di materiali caratterizzanti quale la pietra (lastricato) e la pavimentazione delle strade bianche.

4. Per la viabilità di interesse storico e paesistico nel territorio rurale valgono inoltre le disposizioni dell'art. 139 delle presenti Norme.

Art. 122- Rete ciclopedonale, percorsi ciclopedonali e piste ciclabili

1. La rete ciclopedonale è destinata alla fruizione da parte di pedoni e ciclisti, per il collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo - anche come alternativa alla mobilità veicolare - e per il tempo libero o lo sport.

All'interno dei centri abitati rappresenta un'alternativa valida all'uso dell'auto privata per coprire piccole distanze. In ambito urbano essa è integrata dalla viabilità e dagli spazi aperti appartenenti al sistema dei Luoghi centrali, nei quali è comunque privilegiato l'uso pedonale.

Nei fondovalle e sull'altopiano si sviluppa prevalentemente su terreni pianeggianti ed è adatta a qualunque tipo di utenza; nell'area collinare ed altocollinare è caratterizzata da pendenze più rilevanti, quindi particolarmente adatta ad esempio per le mountain bike.

2. La rete ciclopedonale principale è costituita dalle strade appartenenti al sottosistema M3 e dagli itinerari individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione come percorsi ciclopedonali. È ammessa l'individuazione di ulteriori itinerari nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti indicati.

3. I percorsi ciclopedonali in sede stradale o su aree di uso pubblico, attraverso i quali si favorisce l'uso allargato del territorio, non individuano aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, quanto piuttosto itinerari d'uso pubblico che utilizzano anche tracciati esistenti, in particolare nel territorio rurale. Ove localizzati su strade carrabili, qualora non sia possibile l'individuazione di spazi riservati esclusivamente alla circolazione ciclopedonale, dovranno essere adottate opportune misure di regolamentazione del traffico per privilegiare e tutelare i ciclisti e i pedoni; nel caso di itinerari individuati lungo strade appartenenti al sottosistemi M1 ed M2 i percorsi ciclopedonali dovranno essere sempre separati dalle corsie destinate al traffico carrabile.

4. Nella realizzazione dei nuovi percorsi dovranno essere preferite pavimentazioni realizzate in terra stabilizzata, mentre le canalette laterali saranno se possibile in pietra, acciottolato, laterizi pieni o erbose; l'eventuale uso di altri materiali è ammesso nel contesto prevalentemente urbano (all'interno dei centri abitati).

5. Gli elementi di ingombro (impianti per l'illuminazione, alberature, sedute, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante, in modo da agevolare il transito e facilitare la percezione degli spazi.

6. Qualora non siano disponibili accessi carrabili alternativi, i percorsi ciclopedonali dovranno di norma consentire anche il transito lento di automezzi di emergenza.

7. Nel caso le dimensioni disponibili consentano la separazione degli spazi riservati al traffico ciclistico da quello pedonale, la larghezza delle piste ciclabili non può essere inferiore a 1,50 ml. se a senso unico, a 2,50 ml. se a doppio senso; esse dovranno essere realizzate tenendo conto dei "Principali criteri e standard progettuali per le piste ciclabili" pubblicati dal Ministero delle aree urbane con circolare n. 432 del 31/03/93 e delle "Linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili" emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Capo V- Ambiente (V)

Art. 123- Generalità

1. Fanno parte del sistema ambientale i grandi spazi aperti, che comprendono le aree agricole e quelle destinate al recupero ed alla salvaguardia ambientale.

Il sistema ambientale corrisponde al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005.

2. In tali aree si prevedono interventi di mantenimento e potenziamento dell'ecosistema ambientale, tutelando gli elementi di pregio naturalistico e di valore storico e paesaggistico, comprese le sistemazioni agrarie tradizionali, e favorendo le attività che assicurano un adeguato presidio del territorio, anche attraverso corrette modalità di fruizione collettiva degli spazi aperti.

3. Il sistema ambientale è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:

  • riserve di naturalità (V1), del quale fa parte

Poggio alla Regina (V1.1)

  • emergenze geomorfologiche (V2), del quale fa parte

Poggio Rosso (V2.1)

  • rete principale delle connessioni ecologiche (V3)
  • fascia di transizione altocollinare (V4)
  • fascia di transizione dell'altopiano (V5), del quale fa parte

altopiano orientale (V5.1)

  • aree coltivate pedecollinari e dei terrazzi alluvionali (V6), composto da

coltivi della bassa collina (V6.1)

coltivi di Simonti (V6.2)

coltivi di fondovalle (V6.3).

Art. 124- Criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a tutelare la fruizione pedonale e facilitare quella ciclabile, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree, appropriate alle caratteristiche storiche e paesistiche.

2. In particolare, le sistemazioni delle vie individuate come tracciati di viabilità di interesse storico e paesistico e degli spazi pubblici prospettanti su di esse dovranno essere progettate tenendo conto dell'inserimento nel contesto di matrice storica.

3. La trama viaria esistente dovrà essere conservata e recuperata nei suoi elementi costitutivi, in particolare i muri in pietra ed il trattamento del fondo stradale, non precludendo comunque la possibilità di impiegare materiali o tecnologie contemporanei qualora si dimostrassero adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.

La modifica dei tracciati rurali esistenti è consentita solamente per variazioni di modesta entità in corrispondenza di nuclei per evitarne l'attraversamento; i nuovi tratti dovranno in ogni caso mantenere le caratteristiche geometriche di sezione ed i materiali della strada esistente; per le strade appartenenti alla viabilità di interesse storico e paesistico la modifica del tracciato non dovrà comunque alterare la percezione del paesaggio.

Valgono inoltre le disposizioni dell'art. 139 delle presenti Norme.

4. È vietata l'installazione di impianti pubblicitari, con esclusione delle aree poste lungo le strade appartenenti al sistema della mobilità per le quali valgono le prescrizioni di cui all'art. 116 delle presenti Norme; la segnaletica di carattere escursionistico e turistico è ammessa purché ne sia verificato il corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale.

Art. 125- Riserve di naturalità (V1)

1. Sono le aree collinari e montane caratterizzate da continuità vegetazionale ed idrogeomorfologica; ricche di masse arboree, cespuglieti, prati-pascoli e coltivi interclusi nelle aree boscate, definiscono un ecosistema complesso caratterizzato da elevata naturalità ed assumono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico per l'intero territorio.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive, con esclusione dei campeggi.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. È vietato percorrere tali aree con mezzi motorizzati al di fuori delle strade segnalate, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza, alla gestione del patrimonio boschivo, di quelli impiegati per lo svolgimento delle attività lavorative e per i residenti e dei mezzi di soccorso. Sono inoltre vietate le attività di motocross.

4. Gli interventi dovranno essere finalizzati prioritariamente alla salvaguardia dei boschi integri ed al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata, alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico (favorendo l'incremento dei tempi di corrivazione tramite la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione, adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione), alla tutela delle praterie di crinale e delle aree aperte, contrastando, per quanto possibile, l'ulteriore sviluppo del bosco dovuto all'abbandono dei pascoli. Faranno eccezione le aree in cui la rinaturalizzazione tende a migliorare le prestazioni ecologiche, naturalistiche o idrogeologiche del territorio.

5. È ammessa l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie, lungo tracciati esistenti.

6. È consentita la realizzazione di strutture ed infrastrutture destinate a funzione antincendio, protezione civile, elisoccorso e per il raggiungimento degli obiettivi dei piani di assestamento forestale e per le attività pastorali, se proposti da soggetti pubblici.

7. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme. Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali, di nuovi annessi rurali, di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni, di cui al comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005, e di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005.

Art. 126- V1.1 - Poggio alla Regina

1. È l'area corrispondente al sito archeologico di Castiglion della Corte e all'insediamento fortificato dei Conti Guidi.

2. In tale ambito sono ammessi esclusivamente interventi volti alla valorizzazione attraverso operazioni di consolidamento e restauro.

Per tali aree è disposto l'assoluto divieto di nuova edificazione e di installazione di manufatti.

3. L'area individuata come Parco territoriale (Svt) è destinata all'uso pubblico, quale luogo di interesse culturale ed ambientale, dove sono consentite esclusivamente attrezzature di supporto alle funzioni didattico-informative, documentaristiche e di sorveglianza, in accordo con la Soprintendenza Archeologica.

La viabilità di accesso dovrà essere mantenuta con le caratteristiche esistenti e con materiali permeabili.

Art. 127- Emergenze geomorfologiche (V2)

1. Sono costituite da un insieme di aree, comprendenti parti di territorio agricolo ed aree boscate, incluse in particolare quelle appartenenti all'ANPIL delle Balze - zona monumentale ed area segnalata -, connotate da elevata instabilità geomorfologica.

Tale contesto è riconosciuto di valore naturalistico, ambientale e paesistico e presenta continue dinamiche evolutive degli assetti morfologici e vegetazionali, di estremo interesse scientifico.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive
  • attività industriali ed artigianali limitatamente a impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla salvaguardia dei boschi integri ed al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata, alla regimazione dei corsi d'acqua (favorendo la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione).

Sono vietati colture e costruzioni di vario tipo che comportino cesure, solcature e rimodellamenti ed il sovrapascolamento.

Al fine del contenimento dei fenomeni erosivi in atto, con particolare riferimento alla regimazione idraulica superficiale e al mantenimento, nelle zone di cresta e al piede, di colture che garantiscano una prolungata copertura vegetale e riducano le lavorazioni del terreno, sono vietati i movimenti di terra che modifichino i profili dei terreni sommitali e al piede, la demolizione anche parziale delle formazioni verticali, la modifica alla forma dei campi, alla rete scolante, a terrazzamenti e ciglionamenti, l'apertura di nuove strade, fatta salva la tipologia campestre in terra battuta e manto in ghiaia, le attività estrattive, la sostituzione delle colture tradizionali.

4. All'interno dell'ANPIL delle Balze gli interventi dovranno inoltre fare riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Gestione, in particolare per quanto attiene a gestione e tutela dei soprassuoli, raccolta dei prodotti del sottobosco, esercizio dell'attività venatoria, accessi all'area, accensione dei fuochi e vigilanza.

5. Sono ammesse attrezzature di supporto alle funzioni didattico-informative e documentaristiche per l'ANPIL delle Balze.

6. È ammessa la realizzazione di interventi per l'attività di agricampeggio, con le caratteristiche definite all'art. 149 delle presenti norme.

7. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme.

Art. 128- V2.1 Poggio Rosso

1. È l'area attualmente soggetta ad attività di escavazione collegata alla produzione di laterizio della fornace di Matassino.

2. L'ambito è caratterizzato dall'uso per attività estrattive (Ie).

3. Sono consentiti gli interventi previsti dal P.R.A.E. e quelli in applicazione del Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Arezzo (P.A.E.R.P.).

4. Sono ammesse, ove compatibili, le attività agricole.

5. Terminate le attività di escavazione è previsto il completo recupero ambientale, che sarà disciplinato attraverso un apposito Piano Attuativo; il risanamento ambientale dovrà essere effettuato con metodi di bioingegneria naturalistica adeguati alle specifiche problematiche dell'area. Il ripristino sarà finalizzato alla realizzazione di un parco naturalistico-scientifico legato ai valori naturalistici, alle caratteristiche del contesto ed all'ANPIL, ed all'interesse paleontologico riconosciuto.

Il progetto dovrà pertanto definire le modalità di fruizione pubblica delle aree, garantendo la percorribilità dei percorsi e l'eventuale connessione all'antica strada delle Chiuse; sarà consentita l'installazione di strutture ed attrezzature funzionali alle attività del parco.

Art. 129- Rete principale delle connessioni ecologiche (V3)

1. È la componente essenziale della rete ecologica, organizzata sui corridoi fluviali e sulle connessioni degli affluenti, sia per le caratteristiche degli ecosistemi presenti (biodiversità), sia per la indispensabile funzione di mettere in continuità ambientale le diverse parti del territorio libero ed antropizzato (le riserve di naturalità, le aree agricole, gli spazi verdi urbani).

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati al contenimento o all'eliminazione del rischio idraulico con interventi di riqualificazione idrogeologica e riassetto idraulico, al ripristino della continuità del sistema dei fossi, alla delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico, al ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionali e faunistici, alla rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e mantenimento, ripristino e potenziamento della vegetazione riparia, anche per quanto riguarda il reticolo idraulico minore.

Dovranno essere mantenuti la viabilità campestre, l'orientamento dei campi, le sistemazioni della bonifica, le piantate residue, le siepi e le alberature a filari, a gruppi e isolate, la vegetazione di ripa, salvaguardando la tessitura agraria a maglia fitta, ove presente.

Dovrà essere limitata la conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.) ed incentivati la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale.

4. All'interno dell'ANPIL delle Balze gli interventi dovranno inoltre fare riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Gestione, in particolare per quanto attiene a gestione e tutela dei soprassuoli, raccolta dei prodotti del sottobosco, esercizio dell'attività venatoria, accessi all'area, accensione dei fuochi e vigilanza.

5. È ammessa la creazione di percorsi di servizio, naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero e di agricoltura biologica ed orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici.

6. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme. Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Art. 130- Fascia di transizione altocollinare (V4)

1. È un ambito articolato e composito che denota un elevato livello di biodiversità negli aspetti climatici, vegetazionali e faunistici da salvaguardare e valorizzare; si tratta di aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra contesti dotati di elevata naturalità (riserve di naturalità) ed ambiti antropizzati; esse sono costituite prevalentemente da aree agricole, soprattutto oliveti, consolidate nell'uso e nei caratteri.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero delle aree agricole abbandonate, con eliminazione delle forme invasive del bosco ove si riscontri un valore paesaggistico o ambientale prevalente rispetto al valore di area forestale, e al recupero delle pratiche agricole tradizionali, con l'impegno a mantenere, negli ordinamenti colturali aziendali, la prevalenza dell'olivo.

In caso di cambio di destinazione d'uso nelle sistemazioni esterne la prevalenza dell'olivo dovrà essere comunque obbligatoriamente mantenuta, limitando ai casi non evitabili l'estirpazione delle piante.

Dovranno essere mantenuti i ciglioni, i muri a secco e le scarpate naturali e artificiali e gli elementi artificiali strutturanti il paesaggio quali viabilità vicinale e percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni, tutelando integralmente la tessitura agraria a maglia fitta, che connota il sottosistema.

Terrazzamenti e ciglionamenti dovranno essere conservati o ricostruiti, fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque; gli interventi di consolidamento e di ripristino saranno considerati, in via prioritaria, quali interventi di miglioramento ambientale.

4. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme. Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Art. 131- Fascia di transizione dell'altopiano (V5)

1. Sono aree agricole diversamente caratterizzate, prevalentemente pianeggianti, comprese tra il principale centro urbano e i territori non antropizzati, e diffusamente insediate, alle quali spetta la funzione di relazione degli insediamenti concentrati e sparsi con la campagna circostante; si tratta di aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra contesti dotati di elevata naturalità ed ambiti antropizzati.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività commerciali limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande
  • attività direzionali limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni
  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività turistico-ricettive.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali diverse da quelle sopra citate
  • attività direzionali diverse da quelle sopra citate
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero delle aree agricole abbandonate ed al recupero delle pratiche agricole tradizionali, con divieto di cambio degli assetti colturali basati sull'oliveto e il vigneto in coltura promiscua o specializzata.

Dovranno essere mantenuti i ciglioni, i muri a secco e le scarpate naturali e artificiali e gli elementi artificiali strutturanti il paesaggio quali viabilità vicinale e percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni, salvaguardando integralmente la tessitura agraria a maglia fitta.

Sono vietati interventi di livellamento, escavazione e rimodellamento in prossimità degli orli morfologici.

4. All'interno dell'ANPIL delle Balze gli interventi dovranno inoltre fare riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Gestione, in particolare per quanto attiene a gestione e tutela dei soprassuoli, raccolta dei prodotti del sottobosco, esercizio dell'attività venatoria, accessi all'area, accensione dei fuochi e vigilanza.

5. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme. Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Art. 132- V5.1 Altopiano orientale

1. Queste aree, situate ad est del Borro Cerbesi e del Borro della Docciolina, sono riconosciute quali aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale.

2. Oltre a quelle esplicitate al precedente articolo, valgono le seguenti regole:

  • sono escluse attività commerciali, attività industriali ed artigianali, attività turistico-ricettive.

Art. 133- Aree coltivate pedecollinari e dei terrazzi alluvionali (V6)

1. Sono aree agricole prevalentemente coltivate con assetti tradizionali a seminativi, seminativi arborati, prati-pascoli, con presenza di vigneti o oliveti, colture tradizionali organizzate su estesi appoderamenti.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive
  • attività industriali ed artigianali limitatamente a impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati al ripristino, nuova piantumazione e mantenimento degli impianti vegetazionali ed in particolare degli elementi strutturali del paesaggio rivolti a limitare i rischi di erosione superficiale del suolo e dei filari alberati o isolati, delle siepi di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi, al recupero delle pratiche agricole tradizionali, con la messa a coltura dei campi abbandonati e controllo dei recenti assetti colturali, al consolidamento del terreno e regimentazione delle acque superficiali.

Dovranno essere mantenuti la viabilità campestre, l'orientamento dei campi, le sistemazioni della bonifica, le piantate residue, le siepi e le alberature a filari, a gruppi e isolate, la vegetazione di ripa, salvaguardando la tessitura agraria a maglia fitta.

4. All'interno dell'ANPIL delle Balze gli interventi dovranno inoltre fare riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Gestione, in particolare per quanto attiene a gestione e tutela dei soprassuoli, raccolta dei prodotti del sottobosco, esercizio dell'attività venatoria, accessi all'area, accensione dei fuochi e vigilanza.

5. È ammessa la realizzazione di interventi per l'attività di agricampeggio, con le caratteristiche definite all'art. 149 delle presenti norme.

6. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme.

Art. 134- V6.1 Coltivi della bassa collina

1. Sono le aree appartenenti all'ambito di bassa collina.

2. Oltre a quelle esplicitate all'art. 133, valgono le seguenti regole:

  • sono vietate colture e sistemazioni che comportino cesure, solcature e rimodellamenti ed il sovrapascolamento, mantenendo e rafforzando invece la copertura vegetale.

Art. 135- V6.2 Coltivi di Simonti

1. Sono aree, situate lungo il Resco a monte di Vaggio, appartenenti all'ambito di fondovalle e riconosciute quali aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale.

2. Oltre a quelle esplicitate all'art. 133, valgono le seguenti regole:

  • sono escluse attività turistico-ricettive e attività industriali ed artigianali;
  • dovrà essere limitata la conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.);
  • non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Art. 136- V6.3 Coltivi di fondovalle

1. Sono le aree appartenenti all'ambito di fondovalle.

2. Oltre a quelle esplicitate all'art. 133, valgono le seguenti regole:

  • sono ammesse infrastrutture per la mobilità limitatamente ad impianti per la distribuzione di carburanti, nel caso di aree poste lungo la viabilità principale intercomunale (M1) e classificate quali zone E5b oppure E6, verificandone il corretto inserimento paesistico;
  • dovrà essere limitata la conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.);
  • non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07