Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 93- Generalità

1. Fanno parte del sistema dei luoghi centrali i luoghi di incontro collettivo che attraggono flussi di persone, comprendendo con tale termine sia gli edifici e le attrezzature che gli spazi scoperti e la viabilità a supporto.

2. In tali aree si prevede il mantenimento ed il potenziamento delle attività di interesse collettivo, consolidando il ruolo di riferimento per la comunità, nel rispetto dei principi insediativi che connotano, in particolare, il tessuto edificato di antica formazione.

3. Il sistema dei luoghi centrali è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:

  • luoghi centrali delle attrezzature pubbliche (L1)
  • luoghi centrali con destinazione mista (L2), composto da

tessuto di matrice storica dei borghi (L2.1)

tessuto recente (L2.2).

Art. 94- Criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà privilegiare il traffico pedonale e facilitare quello ciclabile, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree.

2. Dovrà essere prioritariamente perseguito l'obiettivo di rendere continua in tutto il sistema dei luoghi centrali, all'interno delle singole frazioni, la percorribilità accessibile e sicura, creando una forte e riconoscibile rete di collegamento tra i principali spazi e strutture di interesse collettivo.

3. Le sistemazioni delle vie individuate come tracciati di viabilità di interesse storico e paesistico e degli spazi pubblici prospettanti su di esse dovranno essere progettate tenendo conto dell'inserimento nel contesto di matrice storica e della leggibilità del percorso come asse portante del tessuto urbano.

4. Dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli nella misura minima di 2 ogni 20 (o frazione di 20) dei quali 1 riservato alle persone disabili, per i parcheggi esterni alla sede stradale; nel caso di parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, i posti auto riservati agli utenti deboli sono prescritti nella misura minima di 2 ogni 30 dei quali 1 riservato alle persone disabili.

Dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette.

Art. 95- Luoghi centrali delle attrezzature pubbliche (L1)

1. Sono i luoghi di concentrazione delle attività di servizio, che spesso assumono un ruolo ed un valore simbolico per l'intera collettività.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività di servizio.

Sono usi ammessi:

  • attività commerciali limitatamente a commercio al dettaglio corrispondente ad esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande, attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale
  • residenza limitatamente ad abitazioni strettamente connesse all'attività di servizio (alloggio del custode).

Sono usi comunque esclusi:

  • attività commerciali diverse da quelle sopra citate
  • residenza diversa da quanto sopra citato
  • attività turistico-ricettive
  • attività direzionali
  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Ove sulle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione non siano individuati interventi specifici, si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività svolte.

Art. 96- Luoghi centrali con destinazione mista (L2)

1. Sono le aree dove si ha maggiore concentrazione di attività commerciali e di servizi, dove l'edificato affaccia lungo piazze e strade relazionandosi con esse.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività commerciali
  • attività turistico-ricettive
  • attività direzionali
  • attività di servizio
  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni.

Sono usi ammessi:

  • residenza, ove esistente ed ai piani superiori.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività agricole
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Sono interventi caratterizzanti:

  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), negli ambiti corrispondenti al tessuto di matrice storica dei borghi (L2.1)
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), negli ambiti corrispondenti al tessuto recente (L2.2).

Sono interventi ammessi:

  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), nel tessuto recente (L2.2), ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo i parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee) in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto;
  • sostituzione edilizia, ove esplicitamente indicato dalle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X;
  • nuova edificazione, ove esplicitamente individuati nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione, secondo la disciplina specifica riportata al Titolo X.

Sono interventi esclusi:

  • ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica
  • ristrutturazione urbanistica.

4. È ammessa, per gli edifici a destinazione residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento e alla fruizione delle aree verdi private, purché il Rapporto di Copertura esistente - considerando la Superficie Coperta complessiva dell'edificio o degli edifici rispetto alla Superficie Fondiaria - sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

È ammessa, per gli edifici a destinazione non residenziale, la realizzazione dei manufatti di servizio definiti all'art. 26 delle presenti norme, quali spazi accessori funzionali al mantenimento degli spazi aperti privati, purché il Rapporto di Copertura esistente - considerando la Superficie Coperta complessiva dell'edificio o degli edifici rispetto alla Superficie Fondiaria - sia inferiore a 0,30 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

5. È ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti prevista al comma 4 dell'art. 27 delle presenti norme.

La realizzazione dei manufatti accessori prevista al comma 5 dell'art. 27 e la realizzazione di autorimesse fuori terra legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti di cui al comma 3 dell'art. 27 delle presenti norme è ammessa esclusivamente nel tessuto recente (L2.2).

Tali interventi sono consentiti purché il Rapporto di Copertura esistente - considerando la Superficie Coperta complessiva dell'edificio o degli edifici rispetto alla Superficie Fondiaria - sia inferiore a 0,40 e purché l'intervento non determini il superamento di tale parametro limite.

6. L'ammissibilità degli interventi di cui ai comma 4 e 5 è esclusa nel caso di pertinenze soggette ad intervento di restauro e risanamento conservativo.

7. Non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07