Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 123- Generalità

1. Fanno parte del sistema ambientale i grandi spazi aperti, che comprendono le aree agricole e quelle destinate al recupero ed alla salvaguardia ambientale.

Il sistema ambientale corrisponde al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005.

2. In tali aree si prevedono interventi di mantenimento e potenziamento dell'ecosistema ambientale, tutelando gli elementi di pregio naturalistico e di valore storico e paesaggistico, comprese le sistemazioni agrarie tradizionali, e favorendo le attività che assicurano un adeguato presidio del territorio, anche attraverso corrette modalità di fruizione collettiva degli spazi aperti.

3. Il sistema ambientale è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:

  • riserve di naturalità (V1), del quale fa parte

Poggio alla Regina (V1.1)

  • emergenze geomorfologiche (V2), del quale fa parte

Poggio Rosso (V2.1)

  • rete principale delle connessioni ecologiche (V3)
  • fascia di transizione altocollinare (V4)
  • fascia di transizione dell'altopiano (V5), del quale fa parte

altopiano orientale (V5.1)

  • aree coltivate pedecollinari e dei terrazzi alluvionali (V6), composto da

coltivi della bassa collina (V6.1)

coltivi di Simonti (V6.2)

coltivi di fondovalle (V6.3).

Art. 124- Criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a tutelare la fruizione pedonale e facilitare quella ciclabile, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree, appropriate alle caratteristiche storiche e paesistiche.

2. In particolare, le sistemazioni delle vie individuate come tracciati di viabilità di interesse storico e paesistico e degli spazi pubblici prospettanti su di esse dovranno essere progettate tenendo conto dell'inserimento nel contesto di matrice storica.

3. La trama viaria esistente dovrà essere conservata e recuperata nei suoi elementi costitutivi, in particolare i muri in pietra ed il trattamento del fondo stradale, non precludendo comunque la possibilità di impiegare materiali o tecnologie contemporanei qualora si dimostrassero adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.

La modifica dei tracciati rurali esistenti è consentita solamente per variazioni di modesta entità in corrispondenza di nuclei per evitarne l'attraversamento; i nuovi tratti dovranno in ogni caso mantenere le caratteristiche geometriche di sezione ed i materiali della strada esistente; per le strade appartenenti alla viabilità di interesse storico e paesistico la modifica del tracciato non dovrà comunque alterare la percezione del paesaggio.

Valgono inoltre le disposizioni dell'art. 139 delle presenti Norme.

4. È vietata l'installazione di impianti pubblicitari, con esclusione delle aree poste lungo le strade appartenenti al sistema della mobilità per le quali valgono le prescrizioni di cui all'art. 116 delle presenti Norme; la segnaletica di carattere escursionistico e turistico è ammessa purché ne sia verificato il corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale.

Art. 125- Riserve di naturalità (V1)

1. Sono le aree collinari e montane caratterizzate da continuità vegetazionale ed idrogeomorfologica; ricche di masse arboree, cespuglieti, prati-pascoli e coltivi interclusi nelle aree boscate, definiscono un ecosistema complesso caratterizzato da elevata naturalità ed assumono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico per l'intero territorio.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive, con esclusione dei campeggi.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. È vietato percorrere tali aree con mezzi motorizzati al di fuori delle strade segnalate, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza, alla gestione del patrimonio boschivo, di quelli impiegati per lo svolgimento delle attività lavorative e per i residenti e dei mezzi di soccorso. Sono inoltre vietate le attività di motocross.

4. Gli interventi dovranno essere finalizzati prioritariamente alla salvaguardia dei boschi integri ed al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata, alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico (favorendo l'incremento dei tempi di corrivazione tramite la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione, adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione), alla tutela delle praterie di crinale e delle aree aperte, contrastando, per quanto possibile, l'ulteriore sviluppo del bosco dovuto all'abbandono dei pascoli. Faranno eccezione le aree in cui la rinaturalizzazione tende a migliorare le prestazioni ecologiche, naturalistiche o idrogeologiche del territorio.

5. È ammessa l'individuazione di percorsi trekking ed ippovie, lungo tracciati esistenti.

6. È consentita la realizzazione di strutture ed infrastrutture destinate a funzione antincendio, protezione civile, elisoccorso e per il raggiungimento degli obiettivi dei piani di assestamento forestale e per le attività pastorali, se proposti da soggetti pubblici.

7. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme. Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali, di nuovi annessi rurali, di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni, di cui al comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005, e di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005.

Art. 126- V1.1 - Poggio alla Regina

1. È l'area corrispondente al sito archeologico di Castiglion della Corte e all'insediamento fortificato dei Conti Guidi.

2. In tale ambito sono ammessi esclusivamente interventi volti alla valorizzazione attraverso operazioni di consolidamento e restauro.

Per tali aree è disposto l'assoluto divieto di nuova edificazione e di installazione di manufatti.

3. L'area individuata come Parco territoriale (Svt) è destinata all'uso pubblico, quale luogo di interesse culturale ed ambientale, dove sono consentite esclusivamente attrezzature di supporto alle funzioni didattico-informative, documentaristiche e di sorveglianza, in accordo con la Soprintendenza Archeologica.

La viabilità di accesso dovrà essere mantenuta con le caratteristiche esistenti e con materiali permeabili.

Art. 127- Emergenze geomorfologiche (V2)

1. Sono costituite da un insieme di aree, comprendenti parti di territorio agricolo ed aree boscate, incluse in particolare quelle appartenenti all'ANPIL delle Balze - zona monumentale ed area segnalata -, connotate da elevata instabilità geomorfologica.

Tale contesto è riconosciuto di valore naturalistico, ambientale e paesistico e presenta continue dinamiche evolutive degli assetti morfologici e vegetazionali, di estremo interesse scientifico.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive
  • attività industriali ed artigianali limitatamente a impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla salvaguardia dei boschi integri ed al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata, alla regimazione dei corsi d'acqua (favorendo la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione).

Sono vietati colture e costruzioni di vario tipo che comportino cesure, solcature e rimodellamenti ed il sovrapascolamento.

Al fine del contenimento dei fenomeni erosivi in atto, con particolare riferimento alla regimazione idraulica superficiale e al mantenimento, nelle zone di cresta e al piede, di colture che garantiscano una prolungata copertura vegetale e riducano le lavorazioni del terreno, sono vietati i movimenti di terra che modifichino i profili dei terreni sommitali e al piede, la demolizione anche parziale delle formazioni verticali, la modifica alla forma dei campi, alla rete scolante, a terrazzamenti e ciglionamenti, l'apertura di nuove strade, fatta salva la tipologia campestre in terra battuta e manto in ghiaia, le attività estrattive, la sostituzione delle colture tradizionali.

4. All'interno dell'ANPIL delle Balze gli interventi dovranno inoltre fare riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Gestione, in particolare per quanto attiene a gestione e tutela dei soprassuoli, raccolta dei prodotti del sottobosco, esercizio dell'attività venatoria, accessi all'area, accensione dei fuochi e vigilanza.

5. Sono ammesse attrezzature di supporto alle funzioni didattico-informative e documentaristiche per l'ANPIL delle Balze.

6. È ammessa la realizzazione di interventi per l'attività di agricampeggio, con le caratteristiche definite all'art. 149 delle presenti norme.

7. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme.

Art. 128- V2.1 Poggio Rosso

1. È l'area attualmente soggetta ad attività di escavazione collegata alla produzione di laterizio della fornace di Matassino.

2. L'ambito è caratterizzato dall'uso per attività estrattive (Ie).

3. Sono consentiti gli interventi previsti dal P.R.A.E. e quelli in applicazione del Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Arezzo (P.A.E.R.P.).

4. Sono ammesse, ove compatibili, le attività agricole.

5. Terminate le attività di escavazione è previsto il completo recupero ambientale, che sarà disciplinato attraverso un apposito Piano Attuativo; il risanamento ambientale dovrà essere effettuato con metodi di bioingegneria naturalistica adeguati alle specifiche problematiche dell'area. Il ripristino sarà finalizzato alla realizzazione di un parco naturalistico-scientifico legato ai valori naturalistici, alle caratteristiche del contesto ed all'ANPIL, ed all'interesse paleontologico riconosciuto.

Il progetto dovrà pertanto definire le modalità di fruizione pubblica delle aree, garantendo la percorribilità dei percorsi e l'eventuale connessione all'antica strada delle Chiuse; sarà consentita l'installazione di strutture ed attrezzature funzionali alle attività del parco.

Art. 129- Rete principale delle connessioni ecologiche (V3)

1. È la componente essenziale della rete ecologica, organizzata sui corridoi fluviali e sulle connessioni degli affluenti, sia per le caratteristiche degli ecosistemi presenti (biodiversità), sia per la indispensabile funzione di mettere in continuità ambientale le diverse parti del territorio libero ed antropizzato (le riserve di naturalità, le aree agricole, gli spazi verdi urbani).

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati al contenimento o all'eliminazione del rischio idraulico con interventi di riqualificazione idrogeologica e riassetto idraulico, al ripristino della continuità del sistema dei fossi, alla delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico, al ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionali e faunistici, alla rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e mantenimento, ripristino e potenziamento della vegetazione riparia, anche per quanto riguarda il reticolo idraulico minore.

Dovranno essere mantenuti la viabilità campestre, l'orientamento dei campi, le sistemazioni della bonifica, le piantate residue, le siepi e le alberature a filari, a gruppi e isolate, la vegetazione di ripa, salvaguardando la tessitura agraria a maglia fitta, ove presente.

Dovrà essere limitata la conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.) ed incentivati la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale.

4. All'interno dell'ANPIL delle Balze gli interventi dovranno inoltre fare riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Gestione, in particolare per quanto attiene a gestione e tutela dei soprassuoli, raccolta dei prodotti del sottobosco, esercizio dell'attività venatoria, accessi all'area, accensione dei fuochi e vigilanza.

5. È ammessa la creazione di percorsi di servizio, naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero e di agricoltura biologica ed orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici.

6. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme. Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Art. 130- Fascia di transizione altocollinare (V4)

1. È un ambito articolato e composito che denota un elevato livello di biodiversità negli aspetti climatici, vegetazionali e faunistici da salvaguardare e valorizzare; si tratta di aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra contesti dotati di elevata naturalità (riserve di naturalità) ed ambiti antropizzati; esse sono costituite prevalentemente da aree agricole, soprattutto oliveti, consolidate nell'uso e nei caratteri.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero delle aree agricole abbandonate, con eliminazione delle forme invasive del bosco ove si riscontri un valore paesaggistico o ambientale prevalente rispetto al valore di area forestale, e al recupero delle pratiche agricole tradizionali, con l'impegno a mantenere, negli ordinamenti colturali aziendali, la prevalenza dell'olivo.

In caso di cambio di destinazione d'uso nelle sistemazioni esterne la prevalenza dell'olivo dovrà essere comunque obbligatoriamente mantenuta, limitando ai casi non evitabili l'estirpazione delle piante.

Dovranno essere mantenuti i ciglioni, i muri a secco e le scarpate naturali e artificiali e gli elementi artificiali strutturanti il paesaggio quali viabilità vicinale e percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni, tutelando integralmente la tessitura agraria a maglia fitta, che connota il sottosistema.

Terrazzamenti e ciglionamenti dovranno essere conservati o ricostruiti, fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque; gli interventi di consolidamento e di ripristino saranno considerati, in via prioritaria, quali interventi di miglioramento ambientale.

4. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme. Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Art. 131- Fascia di transizione dell'altopiano (V5)

1. Sono aree agricole diversamente caratterizzate, prevalentemente pianeggianti, comprese tra il principale centro urbano e i territori non antropizzati, e diffusamente insediate, alle quali spetta la funzione di relazione degli insediamenti concentrati e sparsi con la campagna circostante; si tratta di aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra contesti dotati di elevata naturalità ed ambiti antropizzati.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività commerciali limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande
  • attività direzionali limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni
  • attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni
  • attività turistico-ricettive.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali diverse da quelle sopra citate
  • attività direzionali diverse da quelle sopra citate
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero delle aree agricole abbandonate ed al recupero delle pratiche agricole tradizionali, con divieto di cambio degli assetti colturali basati sull'oliveto e il vigneto in coltura promiscua o specializzata.

Dovranno essere mantenuti i ciglioni, i muri a secco e le scarpate naturali e artificiali e gli elementi artificiali strutturanti il paesaggio quali viabilità vicinale e percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni, salvaguardando integralmente la tessitura agraria a maglia fitta.

Sono vietati interventi di livellamento, escavazione e rimodellamento in prossimità degli orli morfologici.

4. All'interno dell'ANPIL delle Balze gli interventi dovranno inoltre fare riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Gestione, in particolare per quanto attiene a gestione e tutela dei soprassuoli, raccolta dei prodotti del sottobosco, esercizio dell'attività venatoria, accessi all'area, accensione dei fuochi e vigilanza.

5. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme. Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Art. 132- V5.1 Altopiano orientale

1. Queste aree, situate ad est del Borro Cerbesi e del Borro della Docciolina, sono riconosciute quali aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale.

2. Oltre a quelle esplicitate al precedente articolo, valgono le seguenti regole:

  • sono escluse attività commerciali, attività industriali ed artigianali, attività turistico-ricettive.

Art. 133- Aree coltivate pedecollinari e dei terrazzi alluvionali (V6)

1. Sono aree agricole prevalentemente coltivate con assetti tradizionali a seminativi, seminativi arborati, prati-pascoli, con presenza di vigneti o oliveti, colture tradizionali organizzate su estesi appoderamenti.

2. Sono usi caratterizzanti:

  • attività agricole.

Sono usi ammessi:

  • residenza
  • attività di servizio
  • attività turistico-ricettive
  • attività industriali ed artigianali limitatamente a impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata.

Sono usi comunque esclusi:

  • attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate
  • attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • attività commerciali
  • attività direzionali
  • infrastrutture per la mobilità.

3. Gli interventi dovranno essere finalizzati al ripristino, nuova piantumazione e mantenimento degli impianti vegetazionali ed in particolare degli elementi strutturali del paesaggio rivolti a limitare i rischi di erosione superficiale del suolo e dei filari alberati o isolati, delle siepi di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi, al recupero delle pratiche agricole tradizionali, con la messa a coltura dei campi abbandonati e controllo dei recenti assetti colturali, al consolidamento del terreno e regimentazione delle acque superficiali.

Dovranno essere mantenuti la viabilità campestre, l'orientamento dei campi, le sistemazioni della bonifica, le piantate residue, le siepi e le alberature a filari, a gruppi e isolate, la vegetazione di ripa, salvaguardando la tessitura agraria a maglia fitta.

4. All'interno dell'ANPIL delle Balze gli interventi dovranno inoltre fare riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Gestione, in particolare per quanto attiene a gestione e tutela dei soprassuoli, raccolta dei prodotti del sottobosco, esercizio dell'attività venatoria, accessi all'area, accensione dei fuochi e vigilanza.

5. È ammessa la realizzazione di interventi per l'attività di agricampeggio, con le caratteristiche definite all'art. 149 delle presenti norme.

6. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme.

Art. 134- V6.1 Coltivi della bassa collina

1. Sono le aree appartenenti all'ambito di bassa collina.

2. Oltre a quelle esplicitate all'art. 133, valgono le seguenti regole:

  • sono vietate colture e sistemazioni che comportino cesure, solcature e rimodellamenti ed il sovrapascolamento, mantenendo e rafforzando invece la copertura vegetale.

Art. 135- V6.2 Coltivi di Simonti

1. Sono aree, situate lungo il Resco a monte di Vaggio, appartenenti all'ambito di fondovalle e riconosciute quali aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale.

2. Oltre a quelle esplicitate all'art. 133, valgono le seguenti regole:

  • sono escluse attività turistico-ricettive e attività industriali ed artigianali;
  • dovrà essere limitata la conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.);
  • non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.

Art. 136- V6.3 Coltivi di fondovalle

1. Sono le aree appartenenti all'ambito di fondovalle.

2. Oltre a quelle esplicitate all'art. 133, valgono le seguenti regole:

  • sono ammesse infrastrutture per la mobilità limitatamente ad impianti per la distribuzione di carburanti, nel caso di aree poste lungo la viabilità principale intercomunale (M1) e classificate quali zone E5b oppure E6, verificandone il corretto inserimento paesistico;
  • dovrà essere limitata la conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.);
  • non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07