Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 137- Disposizioni generali

1. In tutto il territorio rurale valgono le seguenti prescrizioni:

  • tutti gli interventi devono tendere alla conservazione ed al ripristino degli elementi strutturanti del paesaggio agrario (viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, singolarità arboree, formazioni arboree di ripa, ecc.) e utilizzare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche tradizionali);
  • per tutti gli interventi di trasformazione, anche se non connessi all'attività agricola, dovranno essere predisposti studi di dettaglio sulle tessiture agrarie e progetti che tengano conto degli elementi della tessitura agraria: la tessitura tradizionale a maglia fitta dovrà essere tutelata integralmente per quanto riguarda le sistemazioni idraulico-agrarie e la vegetazione non colturale; potranno essere ammessi limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e non riducano la capacità di invaso della rete scolante; dovranno inoltre essere salvaguardate la viabilità campestre, le piantate residue di bordo e quelle poste in fregio alla viabilità; nelle aree con tessitura agraria a maglia media e larga dovranno essere evitati ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo e favorendo la reintroduzione di solcature tra i campi, filari arborei e siepi lineari; eventuali modifiche che si rendessero necessarie dovranno essere supportate da uno studio sulle condizioni di efficacia

idrogeologica del sistema scolante ed un progetto nel quale sia verificata la pari o maggiore efficacia della nuova sistemazione in ordine alla regimazione delle acque ed alla difesa del suolo;

  • sono vietati interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo e si dovrà prevedere la limitazione delle aree impermeabilizzate; nelle zone dedicate ad attività complementari a quelle agricole piazzali e viabilità d'accesso dovranno essere trattati a stabilizzato o come strade bianche;
  • salvo il deposito temporaneo di prodotti e materiali di lavorazione, sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto;
  • fatte salve le ordinarie pratiche agricole, non sono ammessi sbancamenti o rialzamenti permanenti dei terreni che superino 0,30 ml. rispetto alle quote esistenti ed eventuali trasformazioni eccedenti tali limiti sono subordinate all'approvazione di P.A.P.M.A.A. corredato di specifico studio morfologico e idraulico che ne dimostri la compatibilità;
  • tecniche e scelte di impianto e specie arboree e arbustive dovranno essere coerenti con il carattere dei luoghi;
  • dovrà essere verificata la necessità di realizzare interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • i luoghi degradati dovranno essere ripristinati;
  • fatto salvo quanto previsto al successivo art. 140 relativamente alle aree di pertinenza degli edifici, è ammessa la realizzazione di recinzioni in legno oppure in rete metallica qualora necessarie allo svolgimento delle attività di allevamento o per proteggere le produzioni vegetali; l'impiego di recinzioni elettrificate a bassa tensione potrà essere autorizzato purché abbia carattere di temporaneità.

2. Per tutti gli interventi nel territorio rurale si dovrà garantire la conservazione di tutti i manufatti storici minori quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, anche non localizzati in cartografia, per i quali sono ammissibili e prescritti la manutenzione ed il recupero con le tecniche del restauro, la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite, mantenendo o riproponendo le medesime specifiche caratteristiche formali dell'opera muraria interessata e adottando le stesse tecniche costruttive.

3. Per la costruzione di nuovi edifici rurali si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo IX delle presenti Norme.

4. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si applica la disciplina di cui al Capo II del Titolo IX delle presenti Norme. Tale disciplina non si applica nel caso di aree individuate dalle schede contenute al Capo II del Titolo X.

5. Nel caso di interventi che presuppongano incremento del carico urbanistico, anche in relazione alla presenza di addetti e di attività, dovrà essere verificata la disponibilità di risorse adeguate in termini di rete acquedottistica e fognaria, verificando la modalità di smaltimento dei reflui, ed eventualmente attuati dispositivi di potenziamento delle infrastrutture esistenti; saranno privilegiati gli impianti di fitodepurazione.

Art. 138- Impianti a rete e puntuali

1. Ferme restando le limitazioni e le specificazioni successive, nel territorio rurale sono ammissibili, nell'osservanza di ogni relativa specifica vigente disposizione, la manutenzione, l'adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni.

2. Non sono ammissibili l'adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione degli impianti puntuali, per lo smaltimento dei reflui, per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni, per il trasporto dell'energia, delle materie prime e dei semilavorati, nelle zone circostanti le aste fluviali; nei casi di nuova realizzazione può prevedersi esclusivamente l'attraversamento trasversale e sono comunque consentiti gli interventi di razionalizzazione e miglioramento, anche ai fini della riduzione degli impatti paesaggistici, delle reti per il trasporto dell'energia.

3. Gli impianti a rete nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, devono essere, in tutto il territorio rurale, interrati, fatti salvi eventuali ed inequivocabili impedimenti tecnici.

Essi dovranno essere di norma localizzati nei corridoi già presenti, lungo le strade, le testate dei campi e comunque in modo da recare il minor pregiudizio possibile alla conservazione dell'ambiente rurale e all'immagine paesaggistica complessiva, evitando che vengano localizzati in posizione visivamente dominante.

4. Degli impianti puntuali per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni deve essere mitigato l'impatto visivo con la messa in opera, sino ai limiti massimi di compatibilità con l'efficienza degli impianti medesimi, di mascherature vegetali con specie tipiche, autoctone o naturalizzate.

5. In tutto il territorio rurale, eccettuati i boschi in genere, sono inoltre ammissibili la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di piccoli impianti tecnici quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, e simili.

Le cabine elettriche devono essere del tipo a basso fusto e seminterrate.

In ogni altro caso tali impianti devono essere preferibilmente seminterrati ed essere opportunamente mascherati con specie vegetali tipiche, autoctone o naturalizzate.

Art. 139- Viabilità vicinale ed interpoderale

1. I sentieri, le strade vicinali ed i percorsi poderali costituiscono un patrimonio da tutelare nella sua integrità e consistenza e da mantenere in condizioni di fruibilità, garantendone l'accessibilità.

2. Devono pertanto essere conservate e, se necessario, ripristinate:

  • la continuità e la percorribilità pubblica dei tracciati;
  • la configurazione planoaltimetrica generale dei tracciati;
  • le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • le opere d'arte, i manufatti minori ed i segnali di viaggio;
  • le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • le alberature tradizionali segnaletiche e quelle ai lati dei tracciati;
  • le opere di sistemazione e di contenimento del terreno.

3. Gli interventi di manutenzione devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali e coerenti con la preesistenza. Sono ammesse altresì tecniche nuove, purché non alterino l'aspetto consolidato delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero.

4. È vietata l'asfaltatura ed in generale la pavimentazione delle strade bianche. Sono consentiti esclusivamente interventi di pavimentazione di modesta entità nei seguenti casi:

  • in prossimità delle abitazioni, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
  • in presenza di pendenze molto elevate.

In tali casi, così come nei tratti pavimentati con materiali incongrui (asfalto, cemento), dovranno essere impiegati materiali lapidei sciolti pressati oppure fissati con resine stabilizzanti o materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario e si dimostrino adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.

5. I percorsi possono essere eventualmente adeguati in base a inderogabili necessità sulla base di specifici progetti che tengano conto del miglior inserimento ambientale, della maggiore sicurezza, della limitazione del rischio idraulico e dell'instabilità dei versanti.

6. È inoltre consentita la realizzazione di nuove strade interpoderali per motivi collegati alla conduzione agricola o di servizio alla residenza, purché esse siano in terra battuta, inerbite o inghiaiate. E' ammessa la realizzazione di canalette per la raccolta delle acque meteoriche realizzate mediante semplice scavo del terreno e secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

7. Le eventuali variazioni ai tracciati esistenti e le nuove strade interpoderali non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare recuperando percorsi o tracce di essi preesistenti ed allineandosi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno e lungo le linee di minor pendenza.

Art. 140- Sistemazioni delle aree di pertinenza degli edifici

1. Negli interventi si dovranno rispettare, oltre a quanto eventualmente stabilito dalla disciplina dei sistemi funzionali, anche le seguenti prescrizioni:

  • dovranno essere conservati gli elementi di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi; dovranno in particolare essere salvaguardati gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali giardini e parchi, viali alberati, piante arboree, siepi, aie, muri di contenimento e di recinzione, evitandone la frammentazione e suddivisione;
  • le recinzioni potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
  • sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti oppure se le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente in un dato contesto, utilizzando comunque materiali e tecniche tipici locali; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria; sono consentite recinzioni in rete metallica con contestuale messa a dimora di siepi realizzate con specie locali e autoctone; per gli ingressi è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per dimensioni e tipologia, il loro ruolo e funzione;
  • le recinzioni avranno altezza tale da garantire comunque il mantenimento delle visuali preesistenti, sia verso l'esterno, sia verso l'interno;
  • negli spazi aperti sono ammessi interventi di riassetto generale dell'area, nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco e specie estranee al contesto rurale locale;
  • nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale; dovranno in ogni caso essere privilegiati percorsi, sia carrabili che pedonali, non pavimentati, limitando a quanto strettamente necessario agli accessi l'impermeabilizzazione degli spazi; dovrà pertanto essere evitata la realizzazione di marciapiedi attorno agli edifici;
  • i cavi elettrici e telefonici e qualsiasi altro tipo di conduttura dovranno essere interrati o in traccia nelle murature, evitando in particolare l'attraversamento con linee aeree di strade, cortili e giardini.

2. Per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria è richiesta la redazione di un progetto dettagliato, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali presenti, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutte le opere previste.

Capo I- Nuove costruzioni rurali

Art. 141- Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto disposto dal Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005, dal relativo Regolamento di attuazione e s.m.i., la realizzazione di nuove costruzioni rurali, quando necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse è consentita solo nelle zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola secondo le prescrizioni e condizioni riferite alla disciplina definita dallo statuto del territorio del Piano Strutturale, in particolare per quanto attiene alle invarianti.

In considerazione delle caratteristiche degli ambiti e dei singoli contesti, ai fini dell'applicazione dell'art. 41 della L.R. 1/2005, il territorio rurale è pertanto classificato attraverso un'articolazione delle zone E corrispondente ai differenti livelli di trasformabilità; ciascuna sottozona - identificata dalla sigla E accompagnata da un numero o da numero e lettera minuscola (da E1 a E8) - individua gli interventi ammessi e le eventuali specifiche regole da osservare. Nelle aree classificate solo come zone E non sono ammesse nuove costruzioni rurali ma le superfici agricole ivi ricadenti possono concorrere alla determinazione delle superfici fondiarie minime necessarie alla realizzazione, fuori da tali zone, di nuovi edifici rurali.

2. Nelle aree definite come boschi ai sensi della L.R. n. 39/2000, art. 3 e del Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R del 08/08/2003 è disposto il vincolo assoluto di non edificabilità; se consentita dalla zona E di appartenenza, può essere ammessa l'installazione di manufatti precari di supporto alle attività silvicolturali, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R. 1/2005, in presenza di radure sufficientemente ampie e qualora sia dimostrata l'impossibilità di una diversa localizzazione, con esclusione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari.

Nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione l'individuazione delle aree boscate corrisponde allo stato di fatto relativo alla data delle rilevazioni effettuate su tutto il territorio comunale in occasione della costruzione del Quadro conoscitivo del Piano Strutturale; il perimetro dell'area boscata dovrà comunque essere verificato in relazione alle definizioni e prescrizioni di cui alla normativa vigente e le eventuali modifiche, rispetto a quanto indicato negli elaborati grafici, dovranno essere appropriatamente documentate ed ottenere la validazione da parte degli Enti competenti.

In conformità alla L.R. n. 39/2000 ed al Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R del 08/08/2003 la trasformazione dei boschi è attuabile unicamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico-produttivi e non può essere richiesta per l'installazione dei manufatti precari di supporto alle attività silvicolturali, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R. 1/2005.

3. La realizzazione di nuovi edifici rurali, comprese la realizzazione e l'installazione degli annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e degli annessi per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), è vietata nel caso di trasferimenti parziali di fondi attuati al di fuori dei programmi aziendali di miglioramento e già dotati di annessi agricoli per dieci anni successivi al frazionamento su tutti i terreni risultanti dal frazionamento di proprietà sopradetto.

Tale divieto non si applica nel caso in cui i rapporti tra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per l'attività agricola, stabiliti nell'allegato C del P.T.C.P. di Arezzo, non siano stati superati in alcuna delle porzioni risultanti.

Il divieto non si applica altresì nei seguenti casi:

  • ai trasferimenti in sede di permute di immobili agricoli o di aggiustamenti di confine;
  • ai trasferimenti derivanti obbligatoriamente dall'applicazione di normative comunitarie o nazionali;
  • ai trasferimenti che hanno origine da risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari, da estinzione di enfiteusi o di servitù prediali, da procedure espropriative, da successioni ereditarie, da divisioni patrimoniali quando la comproprietà del bene si sia formata antecedentemente al 29 aprile 1995 oppure da cessazione dell'attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori agricoli professionali.

4. Il rapporto tra edifici e fondo previsto dall'allegato C al P.T.C.P. di Arezzo deve essere utilizzato nel caso di frazionamenti di aziende, al di fuori dei P.A.P.M.A.A., in relazione e secondo quanto stabilito dall'art. 46 della L.R. 1/2005.

5. Nella realizzazione dei nuovi edifici rurali - abitazioni rurali, annessi agricoli compresi quelli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie - dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo, analizzando i seguenti aspetti:

  • il tipo edilizio
  • la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali
  • la tipologia costruttiva prevalente, sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti
  • il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali
  • caratteri dell'involucro (muratura facciavista, intonaco), presenza di scale esterne, logge, ecc.
  • disposizione e forma delle aperture, tipo di infissi
  • caratteri dell'intorno e sistemazioni esterne (pavimentazioni, sistemazioni a verde).

Dovranno inoltre essere privilegiati soluzioni, materiali e tecniche di bio-edilizia ed orientati al perseguimento di alte prestazioni degli involucri edilizi e dell'efficienza energetica degli impianti ed il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, anche in riferimento alle norme per la sostenibilità ambientale del vigente Regolamento Edilizio.

6. Nella scelta della localizzazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • collocazione lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili, fatti salvi i casi nei quali soluzioni diverse si dimostrino inequivocabilmente migliorative dal punto di vista paesaggistico ed ambientale;
  • collocazione nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree urbanizzate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi; in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo);
  • localizzazione che non implichi significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni alternative, è prevista l'adozione di piani terra seminterrati, limitando così sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani;
  • nel caso di contesti di fondovalle, localizzazione ad almeno 50 ml. dal bordo del terrazzo fluviale.

Art. 142- Nuove abitazioni rurali

1. La dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa è stabilita in 160 mq. di SUL, per una superficie utile dei vani abitabili - così come definiti ai sensi del D.M. 5 luglio 1975 - comunque non superiore a 120 mq.; la dimensione minima ammissibile di ogni unità abitativa è stabilita in 80 mq.; da tali quantità massima e minima sono esclusi i locali disposti ad un eventuale livello totalmente interrato compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato.

2. È vietata la realizzazione di autorimesse interrate.

3. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare i due piani fuori terra.

4. La nuova costruzione dovrà essere di forma compatta, in coerenza con le caratteristiche tradizionali degli edifici rurali del contesto; non sono ammessi balconi e portici esterni al volume principale dell'edificio.

Art. 143- Nuovi annessi agricoli (comma 4 e 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005)

1. Le sistemazioni esterne devono prevedere essenze arboree idonee, finalizzate ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente.

2. Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulle base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

3. È vietata la realizzazione di autorimesse interrate; è ammessa la realizzazione di un livello interrato compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato; è consentito un collegamento verticale esterno con il livello interrato per usi specialistici per l'installazione di impianti meccanici (montacarichi, nastri trasportatori) utili alla movimentazione dei prodotti agricoli.

4. La realizzazione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), purché i fondi abbiano superficie pari almeno alla metà dei minimi fondiari, nel caso di imprenditori agricoli che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività (la prevalenza si intende verificata quando l'attività supera i 2/3 della produzione lorda vendibile):

  • allevamento intensivo di bestiame
  • trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento
  • allevamento di fauna selvatica
  • cinotecnica
  • acquacoltura
  • allevamenti zootecnici minori.

L'impresa dovrà risultare in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA); l'azienda inoltre non dovrà avere distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda.

La dimensione massima consentita per gli annessi è proporzionale all'estensione fondiaria; per la trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento tale dimensione non potrà comunque essere superiore a 40 mq. di SUL.

Per gli annessi agricoli aventi consistenza complessiva superiore a 200 mq. di SUL la realizzazione è subordinata a piano attuativo.

5. In assenza di P.A.P.M.A.A., la realizzazione di annessi agricoli (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • dimostrazione della necessità della realizzazione del nuovo annesso per la conduzione agronomica attraverso la redazione di un'apposita relazione agronomica redatta da professionista abilitato;
  • sottoscrizione di atto d'obbligo per una durata non inferiore a dieci anni dove l'avente titolo si impegni a mantenere la destinazione d'uso agricola, impegnandosi altresì alla demolizione a propria cura e spese qualora i fabbricati non risultassero più necessari alla conduzione agricola del fondo una volta cessata l'attività o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo e perdita dei requisiti di superficie fondiaria minima o alla scadenza dell'atto d'obbligo qualora esso non venga rinnovato;
  • studio dei caratteri paesaggistici dell'area dell'intervento e del contesto, con particolare riferimento alla appartenenza a percorsi panoramici ed alla visibilità; l'inserimento dovrà essere analizzato anche con simulazione dettagliata dello stato dei luoghi resa mediante fotomodellazione, comprendente un adeguato intorno dell'area dell'intervento.

Art. 144- Nuovi annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005)

1. L'installazione di piccoli annessi o manufatti destinati all'agricoltura amatoriale, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, o per le piccole produzioni è consentita esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità sotto indicata; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo annesso o manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

Su ciascun fondo (o insieme di terreni concorrenti complessivamente alla formazione della superficie richiesta per l'installazione degli annessi) è ammessa una sola costruzione.

2. L'installazione di tali annessi o manufatti è consentita a condizione che l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

3. Nel caso di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli l'installazione dei manufatti per l'agricoltura amatoriale è ammessa a condizione che i soggetti richiedenti abbiano e si impegnino a mantenere in coltura le seguenti superfici fondiarie minime e con le seguenti dimensioni massime:

  • da 0,1 a 1 ettaro - Superficie coperta non superiore a 18 mq.
  • oltre 1 ettaro - Superficie coperta non superiore a 32 mq., dei quali minimo 12 mq. costituiti da uno spazio coperto ma aperto su almeno due lati (tettoia); in tale caso le superfici fondiarie potranno anche non essere contigue ma dovranno essere collegate funzionalmente con la particella in cui insisterà l'annesso e comunque non distare da questo più di 500 ml. in linea d'aria.

Qualora le superfici mantenute in coltura siano pari almeno al 60% delle superfici fondiarie minime richieste per la realizzazione di nuovi annessi agricoli di cui al comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005, è ammessa l'installazione di manufatti con Superficie coperta non superiore a 45 mq., dei quali minimo 15 mq. costituiti da uno spazio coperto ma aperto su almeno due lati (tettoia); anche in tale caso le superfici fondiarie potranno anche non essere contigue ma dovranno essere collegate funzionalmente con la particella in cui insisterà l'annesso e comunque non distare da questo più di 500 ml. in linea d'aria.

4. Quanto previsto al precedente comma si applica anche nel caso di aziende che non raggiungono le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi annessi agricoli o che non rientrano tra quelle non soggette al rispetto di tali superfici così come individuate all'art. 143 delle presenti norme.

5. Gli annessi per il ricovero dei cavalli, non connessi alle esigenze di aziende agricole che esercitano attività di maneggio o allevamento, sono assimilati a strutture realizzate per finalità amatoriali da parte di soggetti privati aventi titolo e sono da considerarsi ad esse alternative; in tale caso la superficie fondiaria minima da mantenere a coltura è pari a 5.000 mq.

Gli annessi per il ricovero cavalli possono essere composti da un unico box o da massimo due box aggregati (di Superficie coperta pari a 15 mq. per ciascun box).

6. Per il ricovero di animali di bassa corte (polli, anatre, oche, conigli ecc.) e di cani da caccia, nel rispetto delle norme igienico sanitarie generali e comunali, è consentita la realizzazione di strutture coperte aggiuntive agli annessi agricoli con le seguenti dimensioni:

  • per conigli Superficie coperta non superiore a 2 mq. fino a 10 capi all'ingrasso o, in alternativa 4 riproduttori;
  • per altri animali di bassa corte Superficie coperta non superiore a 5 mq. fino a 10 capi e non superiore a 10 mq. fino a 20 capi;
  • per cani da caccia Superficie Coperta non superiore a 20 mq. fino a 4 capi, con relativa area recintata di superficie non inferiore a 15 mq. e non superiore a 30 mq. ogni uno o due cani.

In assenza di annessi agricoli, tali strutture sono ammesse purché i soggetti richiedenti abbiano e si impegnino a mantenere in coltura una superficie fondiaria minima pari a 0,1 ettari.

7. I nuovi annessi per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • altezza misurata in gronda non superiore a

2,20 ml. per annessi di Superficie coperta non superiore a 18 mq.

3,00 ml. per i box cavalli

1,80 ml. per il ricovero degli animali da cortile

2,40 ml. per gli altri annessi;

  • struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
  • assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • disponibilità di acqua per la gestione e l'igiene dell'allevamento;
  • non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere opportunamente smaltiti;
  • rispetto delle distanze dai fabbricati e da luoghi pubblici eventualmente regolamentate dall'Amministrazione.

8. E' vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere; è consentita la recinzione delle aree contermini all'annesso nel caso di ricoveri per i cavalli o di allevamenti di animali da cortile per utilizzazione familiare; in tali casi la recinzione dovrà essere realizzata in legno o rete metallica e non potrà avere altezza superiore a 1,80 ml.

9. L'istanza per il conseguimento del permesso di costruire dei manufatti è presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo e contiene:

  • le motivate esigenze produttive;
  • le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso o manufatto;
  • l'impegno alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento anche parziale del fondo con atto tra vivi con sottoscrizione di autodichiarazione;
  • l'indicazione planimetrica su cartografia catastale e aerofotogrammetrica dell'area nella quale è prevista l'installazione integrata da documentazione fotografica, un piano quotato ed adeguate sezioni ambientali illustrative della conformazione orografica e delle pendenze rilevate;
  • la verifica tecnica sulle cessioni negli ultimi dieci anni ai fini del rispetto di quanto prescritto al comma 3 dell'art. 141 delle presenti Norme;
  • la verifica della conformità dell'intervento alle disposizioni del Regolamento Urbanistico.

10. Nel caso di strutture per il ricovero di animali di bassa corte, in assenza di annessi agricoli, la realizzazione è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo, che deve contenere:

  • le motivate esigenze produttive;
  • le caratteristiche e le dimensioni della struttura;
  • l'impegno alla rimozione della struttura al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento anche parziale del fondo con atto tra vivi con sottoscrizione di autodichiarazione;
  • l'indicazione planimetrica su cartografia catastale e aerofotogrammetrica dell'area nella quale è prevista l'installazione integrata da documentazione fotografica, un piano quotato ed adeguate sezioni ambientali illustrative della conformazione orografica e delle pendenze rilevate;
  • la verifica della conformità dell'intervento alle disposizioni del Regolamento Urbanistico.

Art. 145- Nuovi manufatti precari (comma 8 dell'art. 41 della L.R. 1/2005)

1. L'installazione di manufatti precari per lo svolgimento dell'attività delle aziende agricole è consentita previa comunicazione al Comune a condizione che l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Su ciascun fondo (o insieme di terreni concorrenti complessivamente alla formazione della superficie richiesta per l'installazione degli annessi) è ammessa l'installazione di un solo manufatto, previa demolizione di tutti i manufatti precari incongrui eventualmente presenti.

2. I manufatti precari dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • Superficie coperta massima di 35 mq. (18 mq. nel caso di aziende che non raggiungono le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi annessi agricoli o che non rientrano tra quelle non soggette al rispetto di tali superfici così come individuate all'art. 143 delle presenti Norme);
  • unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione, di altezza misurata in gronda non superiore a 2,40 ml.;
  • struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero e delle lamiere incongrue;
  • assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio;
  • assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.

Tipologie diverse sono ammesse esclusivamente per comprovate esigenze produttive.

3. La comunicazione per l'installazione di manufatti precari, presentata dal titolare dell'azienda agricola, dovrà contenere:

  • le motivate esigenze produttive;
  • le caratteristiche e le dimensioni dei manufatti;
  • l'indicazione planimetrica su cartografia catastale e aerofotogrammetrica dell'area nella quale è prevista l'installazione integrata da documentazione fotografica;
  • il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e di quella di rimozione, comunque non superiore ad 1 anno;
  • l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato, che deve essere dimostrato con polizza fidejussoria di importo pari al costo di demolizione;
  • la verifica della conformità dell'intervento alle disposizioni del Regolamento Urbanistico.

Ove perdurino le esigenze, i manufatti precari, previa ulteriore comunicazione possono essere mantenuti o reinstallati previa rimozione anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi, fermo restando quanto stabilito dalla normativa regionale.

4. L'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività agricola aventi le caratteristiche di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale 5R/2007 è consentita solo alle aziende agricole e previa comunicazione al Comune e dovrà essere riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno.

Le distanze minime non devono essere inferiori a:

  • 5 ml. dalle abitazioni esistenti sul fondo;
  • 10 ml. da tutte le altre abitazioni o 5 ml. nel caso la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
  • 3 ml. dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a 5 ml. o 1 ml. negli altri casi.

5. La comunicazione per l'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale, presentata dal titolare dell'azienda agricola, dovrà contenere:

  • le motivate esigenze produttive;
  • la superficie e la dimensione di ciascuna serra ed i materiali utilizzati;
  • l'indicazione planimetrica su cartografia catastale e aerofotogrammetrica dei punti in cui sono previste le varie installazioni;
  • la data di rimozione, per entrambe le tipologie di serre, nonché il periodo annuale di rimozione della copertura per le sole serre con copertura stagionale;
  • la conformità dell'intervento alla L.R. 1/2005 ed al Regolamento Regionale 5R/2007 e s.m.i.

Previa ulteriore comunicazione, le serre temporanee e quelle con copertura stagionale possono essere reinstallate anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi.

Non sono soggette alla disciplina citata le coperture temporanee con altezza inferiore a 1 ml.

Art. 146- Nuove costruzioni rurali - articolazione delle zone E

1. Le sottozone E1 corrispondono alle aree di maggiore tutela, per le quali sono da prevedere interventi di conservazione; comprendono il reticolo idrografico, le aree di elevato pregio naturalistico e le aree di interesse archeologico.

Nelle sottozone E1:

  • non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali, di nuovi annessi agricoli, di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni né l'installazione di manufatti precari.

2. Le sottozone E2 corrispondono ad aree di tutela che comprendono le aree di rilevante valore naturalistico ed interesse ambientale e le aree di pertinenza fluviale e per gli interventi di riduzione del rischio idraulico.

Nelle sottozone E2:

  • non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali, di nuovi annessi agricoli, di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni;
  • è consentita, purché autorizzata dagli Enti competenti in particolare per quanto riguarda le aree di pertinenza fluviale e per gli interventi di riduzione del rischio idraulico, l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005; nelle sottozone E2a, poste in ambito altocollinare e montano, è comunque esclusa l'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari.

3. Le sottozone E3 corrispondono ad aree di tutela costituite dai geotopi di valore monumentale.

Nelle sottozone E3:

  • non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali, di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni né l'installazione di manufatti precari;
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) esclusivamente nel caso di aziende agricole presenti all'interno delle aree alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, qualora risulti dimostrata l'impossibilità di una diversa localizzazione, purché in contiguità con i complessi rurali esistenti e comunque in prossimità di infrastrutture viarie esistenti e sempreché l'intervento non interessi aree in alcun modo riconducibili alle balze che contraddistinguono l'ANPIL; le aree oggetto di intervento dovranno essere caratterizzate da terreni pianeggianti o leggermente acclivi, poste a distanza di sicurezza dal ciglio e dal piede dei versanti scoscesi ed esterne a gole o altre zone non vocate;

la realizzazione dei nuovi annessi agricoli è subordinata all'approvazione di piano attuativo contenente la relazione di incidenza;

  • non è ammessa la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005).

4. Le sottozone E4 corrispondono ad aree di tutela, caratterizzate dalle sistemazioni a terrazzamenti e ciglionamenti, ed appartenenti in particolare alla fascia di transizione altocollinare.

Nelle sottozone E4, comprese le sottozone E4a:

  • non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
  • non è ammessa l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005.

Nelle sottozone E4, escluse le sottozone E4a:

  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), nel caso di dimostrata impossibilità di una diversa localizzazione, qualora l'intervento sia compatibile con la conservazione integrale delle sistemazioni agrarie - terrazzamenti, ciglionamenti, viabilità - oppure qualora si tratti di aree degradate e l'intervento sia contestualmente finalizzato al recupero sostanziale di terrazzamenti o ciglionamenti in stato di precaria conservazione oppure ancora qualora sia documentata in modo inequivocabile, sulla base di studi e rilievi di dettaglio, la totale assenza di sistemazioni agrarie da tutelare, tenendo altresì conto del contesto di appartenenza e delle caratteristiche delle aree circostanti;

la realizzazione non dovrà alterare in alcun modo la conformazione dei terreni esistente e dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: copertura a capanna, muratura in pietrame a secco o realizzata con tecniche analoghe con pari risultato formale, profondità massima pari a quella dell'eventuale terrazzamento, parete tergale coincidente con il muro a retta a monte, fronte eventualmente coincidente con il muro a retta a valle nel caso di terrazzamenti poco profondi, limitate aperture finestrate nel fronte a valle;

la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), alle condizioni sopra esposte e purché nel rispetto delle caratteristiche sopra definite ed esclusivamente con funzione di ricovero attrezzi è ammessa limitatamente ad aziende con superfici superiori a 1,5 ettari.

Nelle sottozone E4a la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), nel rispetto di quanto sopra esposto per le sottozone E4, è consentita comunque solo nel caso in cui l'insediamento svolga anche la funzione di fattoria e in tale caso dovranno essere svolte le procedure di valutazione definite all'art. 25 del P.T.C.P. di Arezzo per la verifica di compatibilità paesistica ed architettonica: il progetto dovrà basarsi su analisi storico-morfologiche del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico e dovrà definire gli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare individuando l'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico, verificando tramite simulazioni prospettiche le possibili

alternative e la coerenza con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza.

Nelle sottozone E4a inoltre non è consentita la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005).

5. Le sottozone E5 corrispondono ad aree di tutela paesistica: le sottozone E5a sono aree di pertinenza paesistica di ville, edifici specialistici ed insediamenti rurali di pregio; le sottozone E5b sono aree di pertinenza paesistica di nuclei ed aggregati ed altri insediamenti di antico impianto.

Sono comprese inoltre nelle sottozone E5 le aree soggette a salvaguardia in quanto interessate dal corridoio infrastrutturale per la realizzazione della viabilità di collegamento tra il capoluogo e Faella (dal Palagio a Casariccio). In tali aree, individuate come sottozone E5c, sono inibiti interventi che possano pregiudicare l'attuazione del progetto della nuova viabilità; sono comunque ammessi interventi di iniziativa pubblica per la realizzazione di percorsi pedonali o ciclopedonali: un possibile tracciato è indicativamente riportato nella tavola Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione in scala 1:5.000.

Nelle sottozone E5, comprese le sottozone E5a, E5b ed E5c:

  • non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
  • è consentita l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005.

Nelle sottozone E5a:

  • è consentita, nei casi in cui l'insediamento svolga anche la funzione di fattoria, la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), nel caso di dimostrata impossibilità di una diversa localizzazione e comunque in prossimità di infrastrutture viarie esistenti; in tale caso dovranno essere svolte le procedure di valutazione definite all'art. 25 del P.T.C.P. di Arezzo per la verifica di compatibilità paesistica ed architettonica: il progetto dovrà basarsi su analisi storico-morfologiche del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico e dovrà definire gli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare individuando l'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico, verificando tramite

simulazioni prospettiche le possibili alternative e la coerenza con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza;

  • non è ammessa la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005).

Nelle sottozone E5b:

  • è consentita, nei casi in cui l'insediamento svolga anche la funzione di fattoria, la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), nel caso di dimostrata impossibilità di una diversa localizzazione e comunque in prossimità di infrastrutture viarie esistenti;
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005).

Nelle sottozone E5c:

  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) esclusivamente nel caso di aziende agricole presenti all'interno delle aree alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, qualora risulti dimostrata l'impossibilità di una diversa localizzazione e purché in contiguità con i complessi rurali esistenti;
  • la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) è consentita esclusivamente in contiguità con i complessi rurali esistenti.

6. Le sottozone E6 corrispondono ad aree di fondovalle.

Nelle sottozone E6:

  • non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), purché in contiguità dei complessi rurali esistenti e comunque in prossimità di infrastrutture viarie esistenti, secondo forme consolidate nella cultura locale;
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
  • è consentita l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005, con esclusione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari.

7. Le sottozone E7 corrispondono ad aree appartenenti alla fascia di transizione dell'altopiano.

Nelle sottozone E7:

  • non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
  • è consentita l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005.

8. Le sottozone E8 corrispondono ad aree di fondovalle e della bassa collina.

Nelle sottozone E8:

  • è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) ), purché in contiguità dei complessi rurali esistenti e comunque in prossimità di infrastrutture viarie esistenti;
  • è consentita la realizzazione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005);
  • è consentita l'installazione di manufatti precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R.. 1/2005.

9. Nel caso in cui l'intervento comprenda aree appartenenti a più zone E, tutte potranno concorrere alla determinazione delle superfici minime. Nel caso di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni dovrà in ogni caso essere verificato che la superficie prevalente dell'area ricada in zone nelle quali è ammessa la realizzazione dei manufatti.

Art. 147- Programmi Pluriennali Aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale

1. Nell'esercizio delle attività agricole, le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste nell'allegato C alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo, zona agronomica "Valdarno", possono proporre Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale ( P.A.P.M.A.A.) per:

  • interventi di nuova edificazione;
  • interventi sul patrimonio edilizio esistente inclusi i cambi di destinazione d'uso;
  • frazionamenti di proprietà.

2. Per la redazione dei P.A.P.M.A.A. si fa riferimento ai parametri, agli indirizzi ed ai criteri contenuti nel P.T.C.P. di Arezzo ed in particolare alle specifiche per zone agronomiche e tipi di paesaggio agrario contenute nell'allegato C sopra citato. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il P.A.P.M.A.A. censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto.

3. Tutte le zone E possono concorrere alla determinazione delle superfici minime ai fini della progettazione dei P.A.P.M.A.A.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della L.R. 1/2005, i P.A.P.M.A.A. assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si preveda uno o più dei seguenti interventi:

  • realizzazione di più di una abitazione rurale;
  • realizzazione di annessi rurali o di abitazioni e annessi rurali, per un volume complessivo uguale o superiore a 2.000 mc. fuori terra e a 3.000 mc. di volume compresi interrati e seminterrati;
  • sistemazioni esterne per una superficie uguale o superiore a 3.000 mq. e, quando permesse, per modifiche sostanziali alla viabilità d'accesso;
  • movimenti di terra con modifiche di quota superiori a 0,5 ml. nelle sistemazioni esterne delle sole aree pertinenziali degli edifici;
  • interventi edilizi da effettuarsi in zone specifiche quali il sottosistema V4 e gli ambiti V5.1 e V6.1.

Art. 148- Interventi di miglioramento agricolo ambientale

1. Gli interventi connessi all'attività agricola da attuare attraverso P.A.P.M.A.A. e/o sistemazioni ambientali sono subordinati alla sottoscrizione di specifico impegno riguardante le seguenti azioni:

  • mantenere, ripristinare e migliorare gli elementi strutturanti il territorio agricolo quali il reticolo delle acque, i terrazzamenti ed i ciglionamenti, i percorsi e la viabilità esistente, le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate che caratterizzano il paesaggio della pianura, la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie, la trama dei corsi d'acqua e della viabilità storica;
  • messa a coltura dei campi abbandonati, controllo sui recenti assetti colturali e definizione del limite fisico del bosco;
  • impiego di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi in particolare relativamente a filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi e siepi di delimitazione dei fondi agricoli;
  • evitare la recinzione di fondi agricoli, dei prati-pascolo e delle aree boscate, salvo diverse prescrizioni dei Piani di settore;
  • realizzazione di eventuali interventi di regimazione idraulica e/o di consolidamento dei terreni;
  • modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • ripristino degli eventuali luoghi degradati;
  • impiego di pratiche agricole di tipo biologico e orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici, in particolare nei contesti di principale pregio naturalistico;
  • adozione di specifiche misure finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione delle altre risorse naturali, mediante misure di riconnessione ecologico-ambientale;
  • adozione di specifiche misure finalizzate alla tutela della risorsa acqua, anche sotterranea, incentivando il recupero delle acque reflue e privilegiando opere idrauliche di risparmio idrico e stoccaggio temporaneo (laghetti); verificare condizioni (bonifica idraulica, sistemazione dei rilevati e delle sponde compatibile con un corretto inserimento ambientale e paesaggistico...).

2. Nell'ambito degli interventi consentiti attraverso P.A.P.M.A.A., il ripristino della tessitura agraria di pregio e delle sistemazioni tradizionali è da considerare un miglioramento ambientale prioritario.

3. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Art. 149- Agricampeggio

1. Le aree destinate all'ospitalità stagionale in spazi aperti, quale integrazione del reddito agricolo aziendale, devono utilizzare le infrastrutture esistenti ed il loro utilizzo non deve comportare modifiche della morfologia dei luoghi; si dovrà altresì garantire un elevato livello di integrazione con il paesaggio, anche con schermature vegetali coerenti con il contesto rurale tradizionale, evitando comunque la rimozione delle eventuali alberature esistenti.

2. In tali aree è consentita la predisposizione di un massimo di 8 piazzole per tende; non sono ammessi spazi per la sosta di camper e roulotte.

3. Tutti i servizi necessari per garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari ed il supporto a tale attività (bagni, lavabi, lavanderie ed altri locali tecnici) non dovranno comportare la realizzazione di nuove strutture, ma essere unicamente ricavati nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. I limiti dimensionali per tale attività sono definiti all'art.13 della L.R. 30/2003 e s.m.i., mentre i requisiti per l'ospitalità in spazi aperti sono fissati dall'art. 27 del regolamento n. 46/2004 e s.m.i. di attuazione della suddetta legge.

Capo II- Patrimonio edilizio esistente

Art. 150- Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, se non diversamente specificato nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione e nelle schede contenute al Capo II del Titolo X, sono consentiti i seguenti interventi:

  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a);
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b);
  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), ivi compresi i trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc. di volume ricostruito (tali trasferimenti dovranno compiersi nell'ambito della stessa azienda proponente); in tale caso le addizioni funzionali possono comprendere un ampliamento una tantum pari a 100 mc. per ogni abitazione rurale, purché senza aumento delle unità abitative, e fino ad un massimo di 300 mc. e del 10% del volume esistente sugli annessi agricoli;
  • sostituzione edilizia, purché i nuovi volumi siano realizzati nello stesso ambito di pertinenza, senza incremento di SUL e di Superficie Coperta, con altezza massima non superiore a quella di eventuali manufatti limitrofi esistenti e comunque con un massimo di due piani fuori terra e senza determinare alcun intervento sulle opere di urbanizzazione; eventuali interventi di ricostruzione dei volumi in ambiti di pertinenza limitrofi potranno essere valutati nei casi in cui i volumi da sostituire si trovino in terreni totalmente classificati con pericolosità idraulica molto elevata (classe 4) e/o pericolosità geomorfologica elevata (classe 4); l'intervento di sostituzione edilizia non dovrà in nessun caso comportare il frazionamento del volume sostituito; per i nuovi volumi valgono le prescrizioni relative ai nuovi edifici rurali.

Tali interventi non possono comunque prevedere il mutamento della destinazione d'uso agricola; nel caso in cui gli interventi siano attuati per attività agrituristica, l'imprenditore agricolo si dovrà impegnare (tramite atto unilaterale d'obbligo) a non mutare la destinazione d'uso agricola per 20 anni dalla loro realizzazione; l'eventuale aumento o la modifica del numero delle unità abitative esistenti non dovrà comportare il frazionamento o la riduzione delle parti comuni.

2. Sono esclusi gli interventi pertinenziali previsti dall'art. 27 delle presenti norme con l'eccezione della realizzazione o dell'ampliamento di un livello totalmente interrato, compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato; è consentito un collegamento verticale esterno con il livello interrato per usi specialistici per l'installazione di impianti meccanici (montacarichi, nastri trasportatori) utili alla movimentazione dei prodotti agricoli.

È comunque vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate.

3. È ammessa, qualora non sia già presente, la realizzazione di una piscina scoperta di superficie non superiore a 100 mq. (non superiore a 160 mq. nel caso di attività agrituristica), in ragione di non più di un impianto per nucleo; il nuovo impianto dovrà essere progettato nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate, dovrà utilizzare guaine o rivestimenti a basso impatto e dovrà essere posizionata nell'ambito di pertinenza stretta degli edifici esistenti; il progetto dovrà dimostrare origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata.

4. Il mutamento della destinazione d'uso agricola, trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici non riconducibili alle precedenti fattispecie sono consentiti per edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste dal P.T.C.P. di Arezzo e sono comunque subordinati all'approvazione del P.A.P.M.A.A.

5. Sono esclusi interventi di ristrutturazione urbanistica.

Art. 151- Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento delle destinazioni d'uso agricole

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 45 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di attuazione, il cambiamento di destinazione d'uso effettuato nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto.

2. La dimensione delle aree di pertinenza di cui all'art. 45 della L.R. 1/2005 non potrà essere inferiore a 1.000 mq.;

Nel caso di cambio d'uso in attività turistico-ricettive per un numero di posti letto uguale o superiore a venti la dimensione delle aree di pertinenza non potrà essere inferiore a 5.000 mq.; l'intervento è altresì subordinato all'impegno ad effettuare operazioni di mantenimento dei caratteri morfologici e paesaggistici del contesto.

In tutti i casi pertinenze di poco inferiori a quelle sopra definite potranno essere ammesse se inequivocabilmente motivate, come può essere, ad esempio, per resede storicamente definiti.

3. Il progetto dovrà in ogni caso prevedere il mantenimento di adeguati locali accessori per la conduzione del fondo ed al servizio delle nuove destinazioni da ospitare; per ciascuna unità immobiliare residenziale dovranno comunque essere mantenuti ad uso di rimessa, cantina o deposito locali accessori per una superficie di almeno 20 mq.

4. L'individuazione dell'area di pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto: dell'andamento morfologico del terreno, della configurazione del reticolo idrografico e della configurazione dell'ordinamento colturale preesistente.

Sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.).

5. Gli interventi ambientali devono garantire: un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esistenti, il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

6. Sono esclusi gli interventi pertinenziali previsti dall'art. 27 delle presenti norme con l'eccezione della realizzazione o dell'ampliamento di un livello totalmente interrato, compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato.

È comunque vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate.

7. Il mutamento della destinazione d'uso potrà essere consentito esclusivamente nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia con esclusione di incrementi di Superficie Utile Lorda e di modifiche alla sagoma esistente - per gli edifici non più utilizzati a fini agricoli.

Sono comunque esclusi fabbricati minori e non assimilabili ad edifici (tettoie, manufatti parzialmente chiusi, serre, porcilaie, stalletti, pollai, forni, pozzi...), così come i manufatti di servizio ed accessori di cui al comma 1 dell'art. 10 delle presenti Norme esclusi dal computo della SUL, e manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati; tali manufatti potranno eventualmente essere utilizzati a supporto degli spazi di pertinenza mantenendo la stessa funzione, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; i materiali impropri e fatiscenti dovranno in ogni caso essere rimossi e sostituiti con materiali analoghi di buona qualità, senza alcuna alterazione di superficie, altezza, prospetti.

La consistenza minima dei manufatti da recuperare è in ogni caso stabilita in 80 mq. di SUL, dimensione corrispondente alla superficie minima di ciascuna unità immobiliare nel caso di cambio d'uso in residenza.

8. L'ammissibilità del cambio d'uso in residenza e destinazioni compatibili (attività commerciali limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande; attività direzionali limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni; attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni) oppure in attività turistico-ricettive è subordinata alla verifica delle quantità disponibili in ciascuna nel quinquennio di riferimento, riportate all'art. 5 delle presenti Norme.

Art. 152- Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, se non diversamente specificato nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione e nelle schede contenute al Capo II del Titolo X, sono consentiti i seguenti interventi:

  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a);
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

Al fine di favorire la riqualificazione e l'adeguamento del patrimonio edilizio meno recente e privo di valore storico-documentale, gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) sono ammessi limitatamente agli edifici realizzati precedentemente al 1990 e che non sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia i cui lavori siano stati conclusi successivamente al 1990; in tali casi l'ammissibilità dell'intervento di addizione funzionale è comunque subordinata alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo che preveda un vincolo pertinenziale tra l'immobile ampliato e l'area di pertinenza non inferiore a 1.000 mq.

L'eventuale aumento o la modifica del numero delle unità immobiliari esistenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni del comma 7 dell'art. 20 delle presenti Norme, non dovrà comportare il frazionamento o la riduzione delle parti comuni.

2. Sono esclusi gli interventi pertinenziali previsti dall'art. 27 delle presenti norme con l'eccezione della realizzazione o dell'ampliamento di un livello totalmente interrato, compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato.

È comunque vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate.

3. È ammessa, qualora non sia già presente, la realizzazione di una piscina scoperta di superficie non superiore a 100 mq. (non superiore a 160 mq. nel caso di attività turistico-ricettive), in ragione di non più di un impianto per nucleo; il nuovo impianto dovrà essere progettato nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate, dovrà utilizzare guaine o rivestimenti a basso impatto e dovrà essere posizionata nell'ambito di pertinenza stretta degli edifici esistenti; il progetto dovrà dimostrare origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata.

4. Sono esclusi interventi di ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica e di sostituzione edilizia - fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifiche schede -; sono in ogni caso esclusi interventi di ristrutturazione urbanistica.

Art. 153- Demolizione e ricostruzione di volumi accessori privi di valore storico-documentale

1. I manufatti costituiti da superfici accessorie non di pertinenza degli edifici principali, quali piccoli depositi e annessi, ecc., realizzati in muratura in epoca antecedente alla data d'entrata in vigore dellaL. 765/1967 o comunque legittimati attraverso regolari atti comunali, qualora siano indiscutibilmente privi di valore storico-documentale e presentino condizioni di degrado per le quali non sia possibile l'intervento di recupero, possono essere demoliti e ricostruiti; tali costruzioni dovranno essere realizzate sullo stesso sedime con tecniche e materiali tradizionali, mantenendo pari superficie coperta ed altezza, ferma restando la destinazione d'uso esistente; nel caso di manufatti di altezza non omogenea o qualora non sia possibile determinarne con precisione l'altezza originaria per le nuove costruzioni si assume quale altezza massima quella degli annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale cioè 2,20 ml. per manufatti di Superficie coperta non superiore a 18 mq. e 2,40 ml. per gli altri manufatti.

2. I manufatti costituiti da superfici accessorie non di pertinenza degli edifici principali realizzati in materiali diversi dalla muratura in epoca antecedente alla data d'entrata in vigore dellaL. 765/1967 o comunque legittimati attraverso regolari atti comunali, qualora presentino condizioni di degrado e/o risultino incongrui con il contesto, possono essere demoliti e ricostruiti; in tale caso i nuovi manufatti dovranno essere realizzati con materiali analoghi cioè con materiali leggeri (ad esempio legno) ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere, sullo stesso sedime, mantenendo pari superficie coperta ed altezza, ferma restando la destinazione d'uso esistente; nel caso di manufatti di altezza non omogenea o qualora non sia possibile determinarne con precisione l'altezza originaria per le nuove costruzioni si assume quale altezza massima quella degli annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale cioè 2,20 ml. per manufatti di Superficie coperta

non superiore a 18 mq. e 2,40 ml. per gli altri manufatti.

3. I manufatti potranno eventualmente essere ricollocati e/o accorpati in un solo sito o ad altri manufatti esistenti nel fondo, secondo un progetto unitario ed organico che dimostri inequivocabilmente il miglioramento qualitativo complessivo nel rispetto dei valori paesaggistico-ambientali presenti e preveda adeguate opere di riqualificazione dei sedimi originariamente occupati. In tale caso dovranno essere rispettate le prescrizioni definite per le nuove costruzioni rurali riportate al comma 6 dell'art. 141 delle presenti Norme.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07