Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 150- Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, se non diversamente specificato nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione e nelle schede contenute al Capo II del Titolo X, sono consentiti i seguenti interventi:

  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a);
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b);
  • ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), ivi compresi i trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc. di volume ricostruito (tali trasferimenti dovranno compiersi nell'ambito della stessa azienda proponente); in tale caso le addizioni funzionali possono comprendere un ampliamento una tantum pari a 100 mc. per ogni abitazione rurale, purché senza aumento delle unità abitative, e fino ad un massimo di 300 mc. e del 10% del volume esistente sugli annessi agricoli;
  • sostituzione edilizia, purché i nuovi volumi siano realizzati nello stesso ambito di pertinenza, senza incremento di SUL e di Superficie Coperta, con altezza massima non superiore a quella di eventuali manufatti limitrofi esistenti e comunque con un massimo di due piani fuori terra e senza determinare alcun intervento sulle opere di urbanizzazione; eventuali interventi di ricostruzione dei volumi in ambiti di pertinenza limitrofi potranno essere valutati nei casi in cui i volumi da sostituire si trovino in terreni totalmente classificati con pericolosità idraulica molto elevata (classe 4) e/o pericolosità geomorfologica elevata (classe 4); l'intervento di sostituzione edilizia non dovrà in nessun caso comportare il frazionamento del volume sostituito; per i nuovi volumi valgono le prescrizioni relative ai nuovi edifici rurali.

Tali interventi non possono comunque prevedere il mutamento della destinazione d'uso agricola; nel caso in cui gli interventi siano attuati per attività agrituristica, l'imprenditore agricolo si dovrà impegnare (tramite atto unilaterale d'obbligo) a non mutare la destinazione d'uso agricola per 20 anni dalla loro realizzazione; l'eventuale aumento o la modifica del numero delle unità abitative esistenti non dovrà comportare il frazionamento o la riduzione delle parti comuni.

2. Sono esclusi gli interventi pertinenziali previsti dall'art. 27 delle presenti norme con l'eccezione della realizzazione o dell'ampliamento di un livello totalmente interrato, compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato; è consentito un collegamento verticale esterno con il livello interrato per usi specialistici per l'installazione di impianti meccanici (montacarichi, nastri trasportatori) utili alla movimentazione dei prodotti agricoli.

È comunque vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate.

3. È ammessa, qualora non sia già presente, la realizzazione di una piscina scoperta di superficie non superiore a 100 mq. (non superiore a 160 mq. nel caso di attività agrituristica), in ragione di non più di un impianto per nucleo; il nuovo impianto dovrà essere progettato nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate, dovrà utilizzare guaine o rivestimenti a basso impatto e dovrà essere posizionata nell'ambito di pertinenza stretta degli edifici esistenti; il progetto dovrà dimostrare origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata.

4. Il mutamento della destinazione d'uso agricola, trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici non riconducibili alle precedenti fattispecie sono consentiti per edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste dal P.T.C.P. di Arezzo e sono comunque subordinati all'approvazione del P.A.P.M.A.A.

5. Sono esclusi interventi di ristrutturazione urbanistica.

Art. 151- Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento delle destinazioni d'uso agricole

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 45 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di attuazione, il cambiamento di destinazione d'uso effettuato nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto.

2. La dimensione delle aree di pertinenza di cui all'art. 45 della L.R. 1/2005 non potrà essere inferiore a 1.000 mq.;

Nel caso di cambio d'uso in attività turistico-ricettive per un numero di posti letto uguale o superiore a venti la dimensione delle aree di pertinenza non potrà essere inferiore a 5.000 mq.; l'intervento è altresì subordinato all'impegno ad effettuare operazioni di mantenimento dei caratteri morfologici e paesaggistici del contesto.

In tutti i casi pertinenze di poco inferiori a quelle sopra definite potranno essere ammesse se inequivocabilmente motivate, come può essere, ad esempio, per resede storicamente definiti.

3. Il progetto dovrà in ogni caso prevedere il mantenimento di adeguati locali accessori per la conduzione del fondo ed al servizio delle nuove destinazioni da ospitare; per ciascuna unità immobiliare residenziale dovranno comunque essere mantenuti ad uso di rimessa, cantina o deposito locali accessori per una superficie di almeno 20 mq.

4. L'individuazione dell'area di pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto: dell'andamento morfologico del terreno, della configurazione del reticolo idrografico e della configurazione dell'ordinamento colturale preesistente.

Sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.).

5. Gli interventi ambientali devono garantire: un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esistenti, il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

6. Sono esclusi gli interventi pertinenziali previsti dall'art. 27 delle presenti norme con l'eccezione della realizzazione o dell'ampliamento di un livello totalmente interrato, compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato.

È comunque vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate.

7. Il mutamento della destinazione d'uso potrà essere consentito esclusivamente nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia con esclusione di incrementi di Superficie Utile Lorda e di modifiche alla sagoma esistente - per gli edifici non più utilizzati a fini agricoli.

Sono comunque esclusi fabbricati minori e non assimilabili ad edifici (tettoie, manufatti parzialmente chiusi, serre, porcilaie, stalletti, pollai, forni, pozzi...), così come i manufatti di servizio ed accessori di cui al comma 1 dell'art. 10 delle presenti Norme esclusi dal computo della SUL, e manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati; tali manufatti potranno eventualmente essere utilizzati a supporto degli spazi di pertinenza mantenendo la stessa funzione, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; i materiali impropri e fatiscenti dovranno in ogni caso essere rimossi e sostituiti con materiali analoghi di buona qualità, senza alcuna alterazione di superficie, altezza, prospetti.

La consistenza minima dei manufatti da recuperare è in ogni caso stabilita in 80 mq. di SUL, dimensione corrispondente alla superficie minima di ciascuna unità immobiliare nel caso di cambio d'uso in residenza.

8. L'ammissibilità del cambio d'uso in residenza e destinazioni compatibili (attività commerciali limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande; attività direzionali limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni; attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni) oppure in attività turistico-ricettive è subordinata alla verifica delle quantità disponibili in ciascuna nel quinquennio di riferimento, riportate all'art. 5 delle presenti Norme.

Art. 152- Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, se non diversamente specificato nelle tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione e nelle schede contenute al Capo II del Titolo X, sono consentiti i seguenti interventi:

  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a);
  • ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

Al fine di favorire la riqualificazione e l'adeguamento del patrimonio edilizio meno recente e privo di valore storico-documentale, gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) sono ammessi limitatamente agli edifici realizzati precedentemente al 1990 e che non sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia i cui lavori siano stati conclusi successivamente al 1990; in tali casi l'ammissibilità dell'intervento di addizione funzionale è comunque subordinata alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo che preveda un vincolo pertinenziale tra l'immobile ampliato e l'area di pertinenza non inferiore a 1.000 mq.

L'eventuale aumento o la modifica del numero delle unità immobiliari esistenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni del comma 7 dell'art. 20 delle presenti Norme, non dovrà comportare il frazionamento o la riduzione delle parti comuni.

2. Sono esclusi gli interventi pertinenziali previsti dall'art. 27 delle presenti norme con l'eccezione della realizzazione o dell'ampliamento di un livello totalmente interrato, compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato.

È comunque vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate.

3. È ammessa, qualora non sia già presente, la realizzazione di una piscina scoperta di superficie non superiore a 100 mq. (non superiore a 160 mq. nel caso di attività turistico-ricettive), in ragione di non più di un impianto per nucleo; il nuovo impianto dovrà essere progettato nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate, dovrà utilizzare guaine o rivestimenti a basso impatto e dovrà essere posizionata nell'ambito di pertinenza stretta degli edifici esistenti; il progetto dovrà dimostrare origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata.

4. Sono esclusi interventi di ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica e di sostituzione edilizia - fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifiche schede -; sono in ogni caso esclusi interventi di ristrutturazione urbanistica.

Art. 153- Demolizione e ricostruzione di volumi accessori privi di valore storico-documentale

1. I manufatti costituiti da superfici accessorie non di pertinenza degli edifici principali, quali piccoli depositi e annessi, ecc., realizzati in muratura in epoca antecedente alla data d'entrata in vigore dellaL. 765/1967 o comunque legittimati attraverso regolari atti comunali, qualora siano indiscutibilmente privi di valore storico-documentale e presentino condizioni di degrado per le quali non sia possibile l'intervento di recupero, possono essere demoliti e ricostruiti; tali costruzioni dovranno essere realizzate sullo stesso sedime con tecniche e materiali tradizionali, mantenendo pari superficie coperta ed altezza, ferma restando la destinazione d'uso esistente; nel caso di manufatti di altezza non omogenea o qualora non sia possibile determinarne con precisione l'altezza originaria per le nuove costruzioni si assume quale altezza massima quella degli annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale cioè 2,20 ml. per manufatti di Superficie coperta non superiore a 18 mq. e 2,40 ml. per gli altri manufatti.

2. I manufatti costituiti da superfici accessorie non di pertinenza degli edifici principali realizzati in materiali diversi dalla muratura in epoca antecedente alla data d'entrata in vigore dellaL. 765/1967 o comunque legittimati attraverso regolari atti comunali, qualora presentino condizioni di degrado e/o risultino incongrui con il contesto, possono essere demoliti e ricostruiti; in tale caso i nuovi manufatti dovranno essere realizzati con materiali analoghi cioè con materiali leggeri (ad esempio legno) ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere, sullo stesso sedime, mantenendo pari superficie coperta ed altezza, ferma restando la destinazione d'uso esistente; nel caso di manufatti di altezza non omogenea o qualora non sia possibile determinarne con precisione l'altezza originaria per le nuove costruzioni si assume quale altezza massima quella degli annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale cioè 2,20 ml. per manufatti di Superficie coperta

non superiore a 18 mq. e 2,40 ml. per gli altri manufatti.

3. I manufatti potranno eventualmente essere ricollocati e/o accorpati in un solo sito o ad altri manufatti esistenti nel fondo, secondo un progetto unitario ed organico che dimostri inequivocabilmente il miglioramento qualitativo complessivo nel rispetto dei valori paesaggistico-ambientali presenti e preveda adeguate opere di riqualificazione dei sedimi originariamente occupati. In tale caso dovranno essere rispettate le prescrizioni definite per le nuove costruzioni rurali riportate al comma 6 dell'art. 141 delle presenti Norme.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07