Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 22- Manutenzione ordinaria

1. Sono gli interventi di riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; essi possono riguardare solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali e architettonici, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e la destinazione.

2. Nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo dovranno essere evitate le seguenti operazioni:

  • rifacimento di intonaci e coloriture con tecniche e/o tonalità cromatiche sensibilmente diverse da quelle preesistenti;
  • riparazione e rifacimento di infissi e/o inferriate con l'impiego di materiali, sezioni, e/o scansioni sensibilmente diverse da quelle preesistenti;
  • smontaggio e rifacimento del manto di copertura con materiali aventi caratteristiche diverse da quelli preesistenti;
  • rinnovo, rifacimento o installazione di materiali di isolamento o coibentazione comportanti mutamento dell'aspetto esteriore dell'edificio.

Art. 23- Manutenzione straordinaria

1. Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

2. Tali interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso né la suddivisione di unità immobiliari e non devono alterare i caratteri architettonici degli edifici.

Art. 24- Demolizione

1. Sono gli interventi di demolizione di edifici e manufatti non contestuali alla ricostruzione o alla nuova edificazione.

2. Tali interventi non sono ammessi nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo oppure di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

Art. 25- Superamento delle barriere architettoniche

1. Sono gli interventi strettamente necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche comportanti l'aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, purché sia dimostrata l'inadeguatezza di soluzioni distributive interne.

2. Nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo oppure di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) sono comunque da privilegiare soluzioni che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, fatta salva l'impossibilità tecnica.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07