Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Titolo I- Generalità

Art. 1- Contenuti ed ambito di applicazione

1. Il Regolamento Urbanistico è atto di governo del territorio approvato dal Comune così come definito dall'art. 55 della L.R. n.1 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ha efficacia sull'intero territorio comunale ed a tempo indeterminato, fatte salve le limitazioni richiamate al successivo comma 5.

3. Esso contiene, secondo le disposizioni dell'art. 55 della L.R. 1/2005, la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, il perimetro dei centri abitati, nonché le salvaguardie, in osservanza degli esiti delle attività di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i. con il contributo degli indirizzi di sviluppo espressi dalla società locale.

4. Il Regolamento Urbanistico è redatto in conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, cioè al Piano di Indirizzo Territoriale, approvato con D.C.R. n. 72 del 24/07/2007 ed al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo, approvato con D.C.P. n. 72 del 16/05/2000. Tiene altresì conto del P.I.T. con valore paesaggistico adottato con D.C.R. n. 32 del 16/06/2009.

5. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi è dimensionata sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi all'approvazione del Regolamento Urbanistico: tali previsioni ed i conseguenti eventuali vincoli preordinati all'esproprio perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, non siano stati approvati i relativi Piani Attuativi o i progetti esecutivi; per i piani attuativi di iniziativa privata la perdita di efficacia si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.

Art. 2- Finalità

1. La finalità generale del Regolamento Urbanistico è mettere in atto gli obiettivi stabiliti dal Piano Strutturale riassunti nei seguenti punti: il miglioramento della qualità delle prestazioni fisiche, sociali e culturali dell'intero territorio, la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico e dell'ambiente naturale, la conservazione delle risorse naturali, quale indispensabile presupposto per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge urbanistica regionale.

2. In particolare il Regolamento Urbanistico individua quali obiettivi prioritari la compatibilità ed il risparmio energetico, la limitazione del nuovo consumo di suolo e la riqualificazione del patrimonio esistente, la distribuzione razionale dei servizi sul territorio ed il miglioramento della viabilità e dei collegamenti in genere nel capoluogo e nelle frazioni.

3. A tal fine l'Amministrazione Comunale esercita in modo organico e coordinato le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo, assicurando la coerenza degli altri atti di governo del territorio e degli interventi diretti con le presenti norme ed impegnandosi a svolgere e favorire direttamente od indirettamente le azioni indispensabili al raggiungimento delle finalità prescelte.

Art. 3- Elaborati costitutivi

1. Il Regolamento Urbanistico del Comune di Pian di Scò è costituito dai seguenti gruppi di documenti:

  • a) Progetto
  • b) Fattibilità
  • c) Valutazione

2. Gli elaborati di Progetto sono:

  • Relazione
  • Norme Tecniche di Attuazione
  • Tavole:
    • PR.0 Sintesi del progetto (scala 1:10.000)
    • PR.1÷4 Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione: le aree urbane (scala 1:2.000, 4 tavole)
    • PR.5÷6 Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione: il territorio rurale (scala 1:5.000, 2 tavole)

3. Gli elaborati di Fattibilità degli interventi sono:

  • Relazione
  • Schede di fattibilità
  • Tavole:
    • FG1÷4 Carta della Fattibilità in relazione agli aspetti geologici (scala 1:2.000, 4 tavole)
    • FI1÷4 Carta della Fattibilità in relazione agli aspetti idraulici (scala 1:2.000, 4 tavole)
    • FS1÷4 Carta della Fattibilità in relazione agli aspetti sismici (scala 1:2.000, 4 tavole)

4. Gli elaborati di Valutazione sono:

  • Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale; Sintesi non tecnica.

5. Documentazione conoscitiva allegata:

  • Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano redatto per il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, Quadro conoscitivo:
    • Relazione;
    • Schede di rilievo: edifici ed attrezzature di uso pubblico, spazi urbani, strade urbane; Schede da questionari:
    • strutture aperte al pubblico;
    • Tavole: Fruibilità da parte di tutti in autonomia (scala 1:4.000, 4 tavole);
  • Elaborati di aggiornamento del Piano Strutturale relativamente alle indagini geologiche:
    • Relazione;
    • Relazione illustrativa della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica;
    • Dati di base;
    • Tavole:
    • 3G.1÷4 Carta geologico-tecnica (scala 1:2.000, 4 tavole)
    • 4.0 Carta delle indagini (scala 1:10.000)
    • 4.1÷4 Carta delle frequenze fondamentali dei depositi (scala 1:2.000, 4 tavole)
    • 7.1÷4 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (scala 1:2.000, 4 tavole)
    • 11.0 Carta delle aree a pericolosità geologica (scala 1:10.000)
    • 11.1÷4 Carta delle aree a pericolosità geologica (scala 1:2.000, 4 tavole)
    • 13.1÷4 Carta delle aree a pericolosità sismica (scala 1:2.000, 4 tavole).

Art. 4- Livelli di prescrizione

1. Le norme e prescrizioni del Regolamento Urbanistico sono rivolte sia a soggetti pubblici che a soggetti privati ed agiscono sull'intero territorio comunale a due livelli:

  • a livello generale, definendo i criteri per la salvaguardia delle risorse naturali e la difesa dal rischio (flora e fauna, aria, acqua, suolo e sottosuolo);
  • a livello specifico, definendo gli usi del suolo, i principi insediativi e le modalità di intervento e di attuazione, indicando cioè il complesso delle funzioni previste ed ammesse in ogni singola parte del territorio, le modalità per il recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli interventi di trasformazione e le condizioni di fattibilità.

2. Le norme contenute nella Parte II corrispondono alla disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 55 della L.R. 1/2005.

3. Le norme contenute nella Parte III corrispondono alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 55 della L.R. 1/2005.

Art. 5- Dimensionamento e monitoraggio del Regolamento Urbanistico

1. I valori massimi ammissibili per gli interventi sono definiti in conformità alle disposizioni del Piano Strutturale e tenendo conto degli interventi realizzati precedentemente all'adozione del Regolamento Urbanistico.

Il dimensionamento del Regolamento Urbanistico, stabilito sulla base del quadro previsionale strategico quinquennale, è articolato secondo le seguenti tabelle, riferite alle singole Unità Territoriali Organiche Elementari ed all'intero territorio comunale:

U.T.O.E. 1 Montagna
dimensionamento Piano Strutturale interventi realizzati prima dell'adozione del R.U. Regolamento Urbanistico residuo
quantità in progetto cambio d'uso (territorio rurale) recupero espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) totale cambio d'uso (territorio rurale) espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica totale cambio d'uso (territorio rurale) aree di completamento e di riqualificazione aree di trasformazione totale cambio d'uso (territorio rurale) recupero espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) totale
residenza (mq. SUL) 5.00005.0000005.000005.000000
industria e artigianato, direzionale, commercio (mq. SUL) 0000000000000
attività ricettive (posti letto) 50050000500050000
U.T.O.E. 2 Pian di Scò
dimensionamento Piano Strutturale interventi realizzati prima dell'adozione del R.U. Regolamento Urbanistico residuo
quantità in progetto cambio d'uso (territorio rurale) recupero espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) totale cambio d'uso (territorio rurale) espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica totale cambio d'uso (territorio rurale) aree di completamento e di riqualificazione aree di trasformazione totale cambio d'uso (territorio rurale) recupero espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) totale
residenza (mq. SUL) 4.00027.40031.4001331.9922.1253.8673.1509.94016.957012.31812.318
industria e artigianato, direzionale, commercio (mq. SUL) 030.00030.00000009.95009.940020.05020.050
attività ricettive (posti letto) 0000000000000
U.T.O.E. 3 Faella
dimensionamento Piano Strutturale interventi realizzati prima dell'adozione del R.U. Regolamento Urbanistico residuo
quantità in progetto cambio d'uso (territorio rurale) recupero espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) totale cambio d'uso (territorio rurale) espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica totale cambio d'uso (territorio rurale) aree di completamento e di riqualificazione aree di trasformazione totale cambio d'uso (territorio rurale) recupero espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) totale
residenza (mq. SUL) 3.50021.60025.10002912913.5001.7309.35014.580010.22910.229
industria e artigianato, direzionale, commercio (mq. SUL) 016.00016.00004.7604.76002.7657403.50507.7357.735
attività ricettive (posti letto) 30030000300030000
U.T.O.E. 4 Vaggio
dimensionamento Piano Strutturale interventi realizzati prima dell'adozione del R.U. Regolamento Urbanistico residuo
quantità in progetto cambio d'uso (territorio rurale) recupero espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) totale cambio d'uso (territorio rurale) espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica totale cambio d'uso (territorio rurale) aree di completamento e di riqualificazione aree di trasformazione totale cambio d'uso (territorio rurale) recupero espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) totale
residenza (mq. SUL) 1.0007.9008.9000001.0001107.7908.900000
industria e artigianato, direzionale, commercio (mq. SUL) 01.0001.000000000001.0001.000
attività ricettive (posti letto) 0000000000000
U.T.O.E. 5 Matassino, Ontaneto, Montalpero
dimensionamento Piano Strutturale interventi realizzati prima dell'adozione del R.U. Regolamento Urbanistico residuo
quantità in progetto cambio d'uso (territorio rurale) recupero espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) totale cambio d'uso (territorio rurale) espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica totale cambio d'uso (territorio rurale) aree di completamento e di riqualificazione aree di trasformazione totale cambio d'uso (territorio rurale) recupero espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) totale
residenza (mq. SUL) 1.2004.9006.1000001.20048001.68004.4204.420
industria e artigianato, direzionale, commercio (mq. SUL) 01.5001.500000051005100990990
attività ricettive (posti letto) 0000000000000
intero territorio comunale
dimensionamento Piano Strutturale interventi realizzati prima dell'adozione del R.U. Regolamento Urbanistico residuo
quantità in progetto cambio d'uso (territorio rurale) recupero espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) totale cambio d'uso (territorio rurale) espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica totale cambio d'uso (territorio rurale) aree di completamento e di riqualificazione aree di trasformazione totale cambio d'uso (territorio rurale) recupero espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) totale
residenza (mq. SUL) 14.70061.50076.5001332.2832.41614.5675.47027.08047.117026.96726.967
industria e artigianato, direzionale, commercio (mq. SUL) 048.50048.50004.7604.760013.22574013.965029.77529.775
attività ricettive (posti letto) 80080000080008000

Il dimensionamento per la residenza comprende:

  • nelle aree urbane (aree interne al perimetro dei centri abitati o comprese in Aree di Trasformazione) appartenenti ai Sistemi della Residenza e dei Luoghi centrali, eventuali destinazioni integrative e connesse ad essa, quali esercizi commerciali di vicinato, uffici privati e studi professionali ed artigianato di servizio o artistico se compatibile con la residenza;
  • nel territorio rurale, sempreché attraverso interventi di recupero con cambio d'uso, eventuali destinazioni compatibili, quali attività di somministrazione di alimenti e bevande, uffici privati e studi professionali ed artigianato di servizio o artistico.

Il dimensionamento per le attività ricettive non comprende l'agriturismo e le strutture extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Il parametro dei posti letto si intende comprensivo dei servizi integrativi aggiuntivi e dei servizi interni necessari alla gestione.

Non sono considerati nel dimensionamento gli incrementi del carico urbanistico derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica, sostituzione edilizia e frazionamento delle unità immobiliari e, per le aree urbane, da mutamento di destinazione d'uso.

2. L'Amministrazione Comunale dovrà attivare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, in modo da verificare il rispetto del dimensionamento prescritto; dovrà pertanto essere redatto annualmente un rapporto di sintesi degli esiti del monitoraggio sulla base del quale sarà possibile eventualmente ricalibrare alcuni elementi.

Alla scadenza del quinquennio il rapporto conclusivo sarà parte integrante, insieme con la relazione sul monitoraggio degli effetti prevista dall'articolo 13 della L.R. 1/2005, della revisione del Regolamento Urbanistico; tale documentazione dovrà dare altresì conto delle attività di monitoraggio previste dalla Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto indicato nel Rapporto Ambientale.

Art. 6- Misure di salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2005 fino all'efficacia del Regolamento Urbanistico e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione, l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, sulle richieste di permesso di costruire oppure di attestazione di conformità in sanatoria e sugli strumenti urbanistici attuativi (Piani Attuativi, Progetti Unitari d'Attuazione, Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale, Piani Complessi di Intervento e Piani Unitari di Intervento) quando siano in contrasto con il presente Regolamento Urbanistico.

2. Sono fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non in contrasto con le presenti norme.

3. Sono inoltre fatti salvi gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata approvati e, ove sia prevista la sottoscrizione di convenzione (o atto d'obbligo), convenzionati alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico.

4. Eventuali varianti a tali strumenti urbanistici sono invece subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del Regolamento Urbanistico ed in particolare alla verifica degli standard urbanistici previsti all'art. 45 delle presenti Norme; non sono ammesse varianti che comportino un incremento delle volumetrie interessate dai piani attuativi.

5. Decorso il termine fissato contestualmente all'atto di approvazione per l'attuazione di tali strumenti urbanistici attuativi, vale quanto previsto dal Regolamento Urbanistico.

6. Restano infine esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire già rilasciati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, così come le variazioni essenziali ai permessi di costruire relativi ad edifici in corso di costruzione per cui sia stato dato formale inizio dei lavori alla data di approvazione del Regolamento Urbanistico e, nel caso di opere pubbliche, le varianti migliorative cioè per modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, nonché le domande di permesso di costruire che abbiano acquisito parere favorevole dalla Commissione Edilizia Comunale prima dell'adozione del Regolamento Urbanistico, a condizione che i permessi di costruire siano rilasciati e quindi concluso il relativo procedimento entro 90 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione dell'Ufficio competente, prodotta in esecuzione della presente misura.

7. Sono sempre ammessi, purché nel rispetto delle norme per l'integrità delle risorse e la difesa dal rischio (Titolo VII delle presenti Norme):

  • gli interventi di pubblica utilità o di pubblico interesse proposti da Enti pubblici istituzionalmente competenti, purché ne venga assicurato il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, nel rispetto di quanto contenuto nello Statuto dei luoghi del Piano Strutturale;
  • gli interventi di bonifica e riqualificazione relativi ad aree in condizioni di degrado fisico ed ambientale;
  • gli interventi di manutenzione della rete dei fossi atti a ridurre il rischio idraulico e gli interventi di prevenzione e soccorso in caso di emergenza per eventi naturali eccezionali;
  • gli interventi di adeguamento, miglioramento e rettifica delle infrastrutture viarie che non comportino modifiche sostanziali dei tracciati e non diano luogo ad alterazioni ambientali e paesaggistiche, nel rispetto di quanto contenuto nello Statuto dei luoghi del Piano Strutturale.

8. Tutti gli interventi dovranno comunque contribuire ad innalzare la qualità degli insediamenti e del territorio rurale ed alla tutela delle risorse del territorio attraverso:

  • un corretto rapporto con la struttura del tessuto urbano e con il patrimonio edilizio esistente,
  • il raccordo con i caratteri del paesaggio agrario e naturale,
  • un orientamento che favorisca l'ottimizzazione delle caratteristiche climatiche del luogo al fine del risparmio energetico,
  • la fruibilità degli spazi pubblici e collettivi,
  • la progettazione del verde e dei collegamenti pedonali.

Art. 7- Deroghe

1. Le prescrizioni contenute in tutti i documenti costitutivi del Regolamento Urbanistico, Tavole e Norme Tecniche di Attuazione, non ammettono deroghe, ad eccezione di quelle previste dalla legislazione urbanistica sovraordinata.

Titolo II- Parametri urbanistici ed edilizi

Art. 8- Rapporto con il Regolamento Edilizio

1. Entro sei mesi dall'adozione del Regolamento Urbanistico l'Amministrazione deve provvedere all'adeguamento alle Norme del Regolamento Urbanistico del Regolamento Edilizio che, ai sensi dell'art. 64 della L.R. 1/2005, detta norme in materia di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza.

2. In caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme Tecniche di Attuazione e gli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico e del Piano Strutturale prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio.

Art. 9- Superficie Territoriale e Superficie Fondiaria

1. La Superficie Territoriale (ST) è la superficie complessiva delle aree soggette ad un piano attuativo, ovvero delle aree che siano oggetto di un intervento unitario comunque denominato subordinato alla previa stipula di convenzione, comprensiva di tutte le superfici fondiarie (SF) destinate agli interventi privati nonché di tutte le superfici per attrezzature e spazi pubblici, ancorché già esistenti.

2. La Superficie Fondiaria (SF) è la porzione dell'area di intervento utilizzabile o utilizzata ai fini edificatori privati, comprendente gli edifici e gli spazi di pertinenza degli stessi.

Art. 10- Superficie Utile Lorda

1. La Superficie Utile Lorda ( SUL) è la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, compresi:

  • gli elementi verticali del fabbricato compresi nell'involucro edilizio quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne;
  • le scale, siano esse condominiali o ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, computate come superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi, ed i vani ascensore;
  • i ballatoi, gli androni di ingresso, i lavatoi comuni e gli altri locali e spazi di servizio condominiali o di uso comune;
  • le logge ed i porticati non condominiali o di uso pubblico;
  • i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5, ed altri piani o locali sottotetto, nonché i soppalchi, per le porzioni aventi altezza interna netta superiore a ml. 2,40, ancorché non delimitate da muri.

Sono esclusi:

  • i piani o locali sottotetto, nonché i soppalchi, per le porzioni aventi altezza interna netta non superiore a ml. 2,40, ancorché non delimitate da muri;
  • i balconi, nei limiti del 5% della SUL complessiva dell'unità immobiliare di riferimento;
  • le terrazze prive di copertura;
  • i porticati condominiali o di uso pubblico;
  • le tettoie libere su tutti i lati o poste in aderenza ad altri fabbricati e conseguentemente chiuse esclusivamente sui lati in comune con altri edifici, nei limiti del 10% della SUL complessiva dell'edificio di riferimento e, se giustapposti al fabbricato principale, fino ad una profondità massima di ml. 2,00; esse corrispondono a manufatti in materiali diversi dalla muratura, sorretti da pilastri o altri elementi puntiformi, autonomi e distinti dal fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico e strutturale e sono adibite alla fruizione protetta di spazi pertinenziali;
  • le pensiline o altri elementi a sbalzo, fino ad un aggetto massimo di ml. 1,50, nei limiti del 5% della SUL complessiva dell'edificio di riferimento;
  • le coperture retrattili, ove mantenute stabilmente in posizione chiusa ed utilizzate in posizione aperta per il tempo strettamente necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci, in caso di destinazione produttiva o commerciale degli immobili;
  • le autorimesse private, singole o collettive, totalmente interrate ricadenti nelle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento, e con altezza interna netta non superiore a ml. 2,40;
  • le autorimesse private, singole o collettive, ricadenti in aree diverse da quelle indicate al precedente punto, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di campagna esistente, purché con altezza interna netta non superiore a ml. 2,40, ed a condizione che siano prive di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone, e comunque entro i limiti delle dotazioni minime di parcheggi pertinenziali richieste dalle norme;
  • le autorimesse private, per la destinazione d'uso commerciale, che costituiscono dotazione di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno;
  • le autorimesse pubbliche o asservite ad uso pubblico, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno;
  • le cantine ed in generale i locali totalmente interrati non destinati alla presenza continuativa di persone, purché con altezza interna netta non superiore a 2,40 ml. e quando compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato ovvero, nelle aree urbane, anche eccedenti fino al 30% rispetto alla Superficie Coperta del fabbricato;
  • i locali non abitabili o non agibili ed i locali non destinati alla presenza continuativa di persone, purché con altezza interna netta non superiore a 2,40 ml., se prevalentemente interrati cioè se almeno il 70% delle pareti perimetrali si trova ad una quota inferiore o uguale a quella media del terreno circostante nello stato di sistemazione preesistente;
  • volumi tecnici, cioè manufatti finalizzati a contenere apparecchiature, macchinari o impianti tecnologici ed aventi dimensioni non superiori a quelle indispensabili per l'alloggiamento e la manutenzione dei medesimi, quali cabine elettriche, vani caldaia, locali per impianti centralizzati di riscaldamento, climatizzazione, trattamento e deposito di acque idrosanitarie, extracorsa degli ascensori e relativi locali macchine, cisterne e serbatoi idrici, gli apparati tecnici per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e canne fumarie; se posti fuori terra non potranno avere superficie interna superiore a 8 mq., fatte salve documentate esigenze tecniche nel caso di insediamenti con destinazione ad attività industriali ed artigianali; nel territorio rurale i locali per le caldaie a cippato o a legna, quale dotazione a supporto dell'uso abitativo, si considerano volumi tecnici se con superficie interna non superiore a 12 mq.;
  • le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all'esterno dell'involucro edilizio, purché adibite esclusivamente a tale funzione;
  • gli spazi scoperti interni al perimetro dell'edificio quali cortili, chiostrine e simili;
  • intercapedini, cavedi e simili;
  • manufatti di servizio ed accessori, di norma di piccole dimensioni, equiparabili ai manufatti a supporto delle pertinenze degli edifici di cui ai comma 3 e 4 dell'art. 26 ed al comma 5 dell'art. 27 delle presenti Norme, dove non sia prevista la permanenza continuativa di persone e che non presentino le caratteristiche idonee all'abitabilità né abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo (ad esempio legnaie, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali domestici o da cortile, forni e barbecue, gazebo, pergolati);
  • attrezzature sportive private di pertinenza degli edifici (piscine, campi da tennis, ecc.), inclusi i volumi tecnici purché interrati e con Superficie Coperta non superiore a 12 mq. ed altezza interna non superiore a 2,40 ml.

2. Ai fini di incentivare l'edilizia sostenibile ed in particolare le prestazioni energetiche degli edifici, sono altresì esclusi dal computo della SUL:

  • lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente 0,30 ml.;
  • i sistemi bioclimatici (pareti ventilate, rivestimenti a cappotto, ecc.), nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme vigenti;
  • le "serre solari" cioè gli spazi ottenuti mediante chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze esposte prevalentemente a sud e quando esclusivamente finalizzati al risparmio energetico, senza determinare nuovi locali per la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente e non, luoghi di lavoro, ecc.), apribili ed ombreggiabili per evitare il surriscaldamento estivo, attraverso schermature mobili o rimovibili; la struttura di chiusura deve comunque essere completamente trasparente, fatto salvo l'ingombro della struttura di supporto; tali elementi non potranno comunque avere superficie superiore al 10% della superficie coperta dell'edificio e dovranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologici che caratterizzano il contesto ambientale; la dimostrazione della finalità di risparmio energetico dovrà essere prodotta attraverso uno specifico elaborato tecnico che ne certifichi le prestazioni, come definito dalle Linee Guida Regionali, tenendo conto dell'irraggiamento

solare su tutta la stagione di riscaldamento.

A tali fini il Comune applicherà inoltre incentivi economici per gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante la riduzione dei contributi concessori in misura crescente a seconda delle prestazioni raggiunte, con le modalità che saranno definite dal Regolamento Edilizio.

Art. 11- Altezza degli edifici

1. L'Altezza degli edifici è definita dal numero massimo di piani fuori terra; il prodotto del numero di piani prescritto per l'altezza dell'interpiano rappresenta il limite massimo di altezza espresso in metri lineari: entro questa altezza i differenti piani potranno avere altezze differenti.

L'altezza dell'interpiano è la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio; per l'ultimo piano essa è riferita all'estradosso del solaio di copertura nel caso di solaio orizzontale, ovvero a quella media, sempre riferita all'estradosso, in caso di falde inclinate. E' escluso il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile.

2. Nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti il numero massimo di piani fuori terra si intende relativo al fronte a valle, salvo ove diversamente specificato.

3. Nel computo del numero dei piani sono compresi gli attici e i piani abitabili o agibili comunque denominati ricavati al di sopra della copertura principale dell'edificio, nonché i piani sottotetto (con esclusione di quelli con altezza media interna non superiore a 1,50 ml.), i piani ammezzati, mentre sono esclusi i piani totalmente interrati; i piani seminterrati sono computati ove abitabili o agibili, con esclusione dei locali non destinati alla presenza continuativa di persone, purché con altezza interna netta non superiore a 2,40 ml., se prevalentemente interrati cioè se almeno il 70% delle pareti perimetrali si trova ad una quota inferiore o uguale a quella media del terreno circostante nello stato di sistemazione preesistente.

4. Si intende fuori terra il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale o in almeno nel 70% di essi, ad una quota uguale o superiore a quella media del terreno circostante nello stato di sistemazione preesistente.

Si intende interrato il piano di un edificio il cui soffitto, misurato all'intradosso del solaio di copertura, si trovi in ogni suo punto perimetrale o almeno nel 70% di essi ad una quota inferiore o uguale a quella media del terreno circostante nello stato di sistemazione preesistente.

5. L'altezza interpiano convenzionale massima di riferimento, pari alla distanza tra le quote di calpestio dei livelli di un edificio, è stabilita in 4,50 ml. per il piano terra e in 3,50 ml. per i piani superiori.

6. Per edifici destinati ad attività industriali ed artigianali o attività commerciali all'ingrosso e depositi l'altezza interpiano convenzionale massima di riferimento è stabilita in 7,00 ml. nel caso di un solo piano; in tal caso si potrà comunque prevedere la realizzazione di una parte a due livelli entro l'altezza massima di 7,00 ml., al fine di destinare un piano a servizi funzionali all'esercizio dell'attività.

In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione oppure per i mezzi impiegati nell'attività e solo per quelle parti dell'edificio che ospitano l'attrezzatura oppure i mezzi impiegati nell'attività, l'altezza interpiano massima è elevata a 9,00 ml.

7. Per gli edifici e manufatti destinati ad attività di servizio di uso pubblico e di iniziativa pubblica non è stabilita un'altezza interpiano massima di riferimento, considerando pertanto libera l'altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

8. Per i manufatti pertinenziali, accessori e di servizio e per gli annessi minori destinati ad attività agricole, costituiti da strutture ad un solo livello, l'altezza è misurata in gronda ed espressa in metri lineari ed è specificamente stabilita in relazione alle specifiche destinazioni e tipologie.

Art. 12- Superficie Coperta e Rapporto di Copertura

1. La Superficie Coperta (SC) è la superficie ottenuta attraverso la proiezione orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra o seminterrate e delimitate dalle superfici esterne delle murature e/o strutture perimetrali, aperte o chiuse, comunque dotate di copertura impermeabile.

Sono compresi i balconi, le pensiline e altre analoghe strutture a sbalzo per una profondità superiore a 1,50 ml., le tettoie, i porticati, le logge, le scale esterne, i collegamenti in quota tra corpi di fabbrica separati (passerelle, ballatoi, ecc.) ed i cavedi.

Sono compresi inoltre i manufatti di servizio pertinenziali di cui all'art. 26 delle presenti Norme se dotati di copertura impermeabile.

Sono esclusi i balconi, le pensiline e altre analoghe strutture a sbalzo per una profondità non superiore a 1,50 ml., le coperture retrattili, ove mantenute stabilmente in posizione chiusa ed utilizzate in posizione aperta per il tempo strettamente necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci.

2. Il Rapporto di Copertura (RC) è il rapporto tra la Superficie Coperta e la Superficie Fondiaria.

Art. 13- Superficie permeabile di pertinenza

1. La Superficie permeabile di pertinenza è la porzione di Superficie Fondiaria non impegnata da costruzioni fuori terra o interrate che consente l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche.

2. Sono considerate permeabili le pavimentazioni autobloccanti prefabbricate ad elementi forati posate su massicciata, sabbia o terra, che non presentino negli strati sottostanti massetti in calcestruzzo.

Art. 14- Volume

1. Il Volume (V) si ottiene moltiplicando la SUL complessiva dei singoli livelli per l'altezza interpiano, cioè la distanza tra le quote di calpestio dei piani; nel caso dell'ultimo piano l'altezza è misurata dalla quota di calpestio all'estradosso dell'ultimo solaio (se l'ultimo solaio è inclinato, l'altezza deve essere calcolata come media).

2. E' escluso dal Volume il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme vigenti.

Art. 15- Sagoma dell'edificio

1. Ai fini delle presenti Norme, la sagoma dell'edificio è rappresentata dalla figura solida di inviluppo, escluse eventuali porzioni interrate, delimitata da:

  • i piani orizzontali, inclinati o comunque configurati dell'estradosso della copertura
  • i piani verticali corrispondenti alle pareti esterne delle murature perimetrali
  • i piani orizzontali o inclinati corrispondenti alla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio.

2. Non concorrono alla determinazione della sagoma:

  • le porzioni completamente interrate della costruzione (relativamente alla determinazione della quota del piano di campagna in aderenza all'edificio non rilevano eventuali scale esterne o rampe di accesso ai locali interrati)
  • le rampe e le corsie di accesso ai piani interrati o seminterrati, se scoperte
  • i balconi, le pensiline e altre analoghe strutture a sbalzo - nei limiti di esclusione dal computo della SUL come definiti all'art. 10 delle presenti norme -, gli sporti di gronda e gli aggetti ornamentali in genere
  • le scale di sicurezza
  • i volumi tecnici se posti in aderenza all'edificio o sulla copertura del medesimo qualora non totalmente integrati con il Volume
  • le terrazze a tasca.

3. Ai fini di incentivare l'edilizia sostenibile ed in particolare le prestazioni energetiche degli edifici, non rilevano altresì ai fini della determinazione della sagoma dell'edificio:

  • lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente 0,30 ml.
  • i sistemi bioclimatici (pareti ventilate, rivestimenti a cappotto, ecc.), nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme vigenti
  • il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme vigenti.

4. Non costituiscono variazione di sagoma le modifiche che rientrano nelle tolleranze di costruzione.

Art. 16- Distanze

1. Distanze minime tra fabbricati

Per distanza tra fabbricati si intende la misura intercorrente fra il punto più avanzato delle pareti di entrambi gli edifici, compresi i corpi aggettanti di ogni genere, con esclusione di pensiline, gronde e simili.

Per le distanze minime tra i fabbricati si rinvia integralmente alle disposizioni dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968.

Non sono considerate "pareti finestrate" le pareti con sole "luci", come definite dal Codice Civile.

E' sempre consentita l'edificazione a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà, con appoggio sul muro reso comune ai sensi dell'art. 874 del Codice Civile o con edificazione in aderenza al medesimo ai sensi dell'art. 877 del Codice Civile anche oltre la sua altezza, purché il proprietario confinante partecipi al procedimento di formazione del titolo abilitativo edilizio.

Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le distanze tra edifici legittimi esistenti.

2. Distanze minime dei fabbricati dai confini

Per distanza dai confini si intende la misura intercorrente fra le pareti del fabbricato, compresi i corpi aggettanti di ogni genere, con esclusione di pensiline, gronde e simili, ed il confine del lotto di pertinenza, ortogonalmente a quest'ultimo.

Negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia è prescritto, a tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti, il rispetto della distanza minima di 5,00 ml. dai confini del lotto di pertinenza.

E' consentita la costruzione sul confine del lotto di pertinenza in aderenza ad un edificio esistente, oppure attraverso una progettazione unitaria che preveda la costruzione sul confine anche nel lotto attiguo, ove quest'ultimo sia edificabile.

E' inoltre ammessa in caso di ampliamento degli edifici esistenti e di esplicito accordo tra i proprietari confinanti, la costruzione di un edificio a distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta, a condizione che l'altro proprietario si impegni ad arretrare l'eventuale edificio prevedibile a distanza tale da assicurare il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici; in tal caso l'accordo tra i due confinanti sarà condizione essenziale per l'approvazione del progetto e dovrà risultare da specifico accordo o da un apposito elaborato sottoscritto da entrambi i proprietari ed allegato al progetto a farne parte integrante e sostanziale.

3. Distanze minime dalle strade

Le distanze minime dalla strada che le costruzioni dovranno rispettare - con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti - sono le seguenti:

  • su strade di larghezza inferiore a 7,00 ml., distanza pari a 5,00 ml.
  • su strade di larghezza compresa tra 7,00 e 15,00 ml., distanza pari a 7,50 ml.
  • su strade di larghezza superiore a 15 ml., distanza pari a 10,00 ml.

La strada si intende comprensiva, oltre che delle corsie di marcia, di eventuali marciapiedi, piste ciclabili e percorsi ciclopedonali, parcheggi lungo strada.

Le costruzioni dovranno rispettare una distanza minima di 5,00 ml. dai parcheggi di urbanizzazione primaria.

Qualora le distanze tra fabbricati risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche oppure nel caso in cui l'intervento edilizio serva a completare una schiera esistente o comunque al fine di rispettare l'allineamento con i fronti vicini, ove l'allineamento sia riconosciuto quale elemento caratterizzante il tessuto esistente.

Titolo III- Zone territoriali omogenee

Art. 17- Disposizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione le Zone territoriali omogenee sono individuate attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della zona è posizionata in basso a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), così come definite all'art. 2 del citato D.M.:

  • Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.;
  • Zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle precedenti zone B;
  • Zone D: le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati;
  • Zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C e ad essi assimilabili;
  • Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

2. Ai fini della verifica dei parametri urbanistici negli interventi edilizi che interessano gli insediamenti esistenti le Zone territoriali omogenee B e D sono articolate in sottozone, come riportato ai successivi articoli.

Art. 18- Sottozone B

1. Ai fini della verifica dei parametri urbanistici in relazione alle specifiche caratteristiche dei differenti contesti e tessuti urbanizzati sono individuate le seguenti sottozone B:

  1. B1 - Altezza massima: 2 piani - Rapporto di Copertura: 0,20
  2. B2 - Altezza massima: 2 piani - Rapporto di Copertura: 0,30
  3. B3 - Altezza massima: 2 piani - Rapporto di Copertura: 0,40
  4. B4 - Altezza massima: 3 piani - Rapporto di Copertura: 0,30.

Art. 19- Sottozone D

1. Ai fini della verifica dei parametri urbanistici in relazione alle specifiche caratteristiche dei differenti contesti e tessuti urbanizzati sono individuate le seguenti sottozone D:

  1. D1 - Altezza massima: 1 piano - Rapporto di Copertura: 0,40
  2. D2 - Altezza massima: 1 piano - Rapporto di Copertura: 0,50.

Titolo IV- Interventi

Art. 20- Disposizioni generali

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico la disciplina di cui agli artt. 78, 79 e 80 della L.R. 1/2005 è integrata con le disposizioni di cui al presente Titolo, articolato in Capi secondo raggruppamenti che evidenziano la caratterizzazione prevalente delle categorie di intervento.

2. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti appartenenti alle aree urbane le Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione riportano gli interventi ammessi attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'intervento è posizionata in basso a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), con riferimento allo specifico ambito di appartenenza ed all'eventuale pregio o valore storico-documentale.

Gli interventi di completamento e riqualificazione e quelli di trasformazione sono individuati da apposita perimetrazione e sigla (di colore rosso) che rinvia alla specifica disciplina contenuta rispettivamente al Capo I del Titolo X e nella Parte III delle presenti Norme.

Nel caso di pertinenze di edifici e manufatti destinati ad attività di servizio di proprietà pubblica, sempreché essi siano privi di particolare pregio o di valore storico-testimoniale, qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente ad un intervento, si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività svolte, ivi compresa la realizzazione di manufatti ad un solo livello, costruiti in legno o altro materiale leggero (ad esempio gazebo con copertura impermeabile, tettoie), qualificabili come elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, che dovranno rispettare una distanza minima di 1,50 ml. dai confini, fatta salva la possibilità di posizionamento sul confine, in aderenza a pareti non finestrate o previo assenso della proprietà finitima.

Per tutti gli interventi su edifici di proprietà pubblica è prescritta la certificazione energetica CasaClima classe A.

3. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti appartenenti al territorio rurale le Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione riportano attraverso perimetrazione e sigla (di colore viola) il riferimento alla specifica scheda, contenuta al Capo II del Titolo X, nella quale sono individuati gli interventi ammessi, in particolare per quanto attiene al pregio oppure al valore storico-documentale.

Qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente ad un intervento, si intendono ammessi tutti gli interventi definiti al Capo II del Titolo IX e riferiti al patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, secondo la destinazione d'uso esistente.

4. Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria e, con le precisazioni e limitazioni definite ai successivi articoli, gli interventi di demolizione e di superamento delle barriere architettoniche.

5. Gli interventi di sistemazione ed attrezzatura di spazi esterni pertinenziali di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 26 sono sempre ammessi, salvo specifiche disposizioni più restrittive stabilite dalle presenti Norme; nel caso di edifici o complessi per i quali è indicato l'intervento di restauro e risanamento conservativo tali interventi saranno consentiti qualora sia garantita la tutela degli elementi di pregio e degli elementi caratterizzanti, evitando in particolare l'impiego di materiali e tecniche non coerenti al contesto.

La realizzazione di autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati è consentita nel rispetto delle disposizioni riportate al comma 3 dell'art. 27 e delle eventuali ulteriori specifiche e limitazioni definite in riferimento a Sistemi ed ambiti funzionali.

L'ammissibilità degli altri interventi riguardanti pertinenze ed installazioni ed impianti temporanei o stabili è disciplinata nella Parte II, in riferimento a Sistemi ed ambiti funzionali, ed al Titolo VII, in riferimento all'integrità delle risorse ed alla difesa dal rischio.

Gli interventi pertinenziali di cui all'art. 27 delle presenti norme sono comunque esclusi nel caso di edifici o complessi per i quali è indicato l'intervento di restauro e risanamento conservativo.

6. La compatibilità tra gli interventi nel gruppo del risanamento e ristrutturazione è così stabilita:

  • il restauro e risanamento conservativo, così come la ricostruzione di edifici diruti, non è compatibile con altri interventi;
  • la ristrutturazione edilizia limitata di tipo a è compatibile con il restauro e risanamento conservativo;
  • la ristrutturazione edilizia limitata di tipo b è compatibile con il restauro e risanamento conservativo e con la ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a);
  • la ristrutturazione edilizia di tipo c è compatibile con il restauro e risanamento conservativo e con la ristrutturazione edilizia limitata di tipo a oppure b (ri-a, ri-b);
  • la ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica è compatibile con il restauro e risanamento conservativo e con ogni tipo di ristrutturazione edilizia, fatto salvo quanto precisato al comma 1 dell'art. 40 delle presenti norme;
  • la sostituzione edilizia è compatibile con il restauro e risanamento conservativo e con ogni tipo di ristrutturazione edilizia, anche con addizione volumetrica.

7. Gli interventi di suddivisione negli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con SUL inferiore a 70 mq. nelle aree urbane e 80 mq. nel territorio rurale. Quando la SUL dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore rispettivamente a 140 mq. o 160 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo per tutte le unità frazionate, è ammessa l'individuazione di una sola unità immobiliare di superficie inferiore al minimo.

8. Gli interventi comportano incremento di carico urbanistico nei seguenti casi:

  • quando determinano aumento di SUL;
  • quando determinano aumento del numero di unità immobiliari;
  • quando si ha mutamento delle destinazioni d'uso dove le dotazioni minime di standard urbanistici richieste per la destinazione finale siano superiori a quelle per la destinazione in atto e sempre dove la destinazione finale sia residenziale.

Art. 21- Definizioni

1. Elementi costitutivi degli edifici

  • a) Sono elementi strutturali:
    • - le strutture di fondazione;
    • le strutture verticali continue e puntiformi;
    • le strutture orizzontali piane quali solai, terrazzi e balconi;
    • le strutture voltate;
    • le strutture di collegamento verticale: scale, ascensori e montacarichi;
    • le strutture di copertura di qualsiasi tipo;
    • i porticati e le logge;
    • gli elementi di presidio statico, catene, speroni, ecc.
  • b) Sono elementi complementari interni:
    • - le pareti non portanti;
    • le controsoffittature piane e voltate;
    • i soppalchi.
  • c) Sono elementi complementari esterni e di finitura:
    • - le superfici parietali esterne quali intonaci, coloriture esterne, superfici murarie faccia a vista;
    • gli elementi decorativi: marcapiani, elementi delimitanti le aperture, ecc.;
    • le aperture (finestre, porte, ecc.), gli infissi, i serramenti ed i sistemi di oscuramento;
    • le ringhiere e le inferriate;
    • i lucernari;
    • gli elementi non strutturali della copertura;
    • le pensiline.
  • d) Sono elementi tecnici:
    • - gli impianti tecnologici;
    • i sistemi di protezione degli orizzontamenti e delle strutture verticali (gattaiolati, vespai, scannafossi, drenaggi, ecc.).

    2. Principali opere che riguardano gli interventi sugli edifici esistenti

    • a) Consolidamento: insieme di operazioni finalizzate al recupero della resistenza e della efficienza statica, anche con miglioramento delle caratteristiche meccaniche originarie.
    • b) Modifica: insieme di operazioni che comporta l'introduzione di nuovi elementi e l'eliminazione di elementi esistenti o di parti di essi.
    • c) Protezione: insieme di operazioni finalizzate alla tutela e alla conservazione delle condizioni esistenti di elementi architettonici o di parti di essi.
    • d) Pulitura: insieme di operazioni finalizzate alla rimozione della patina superficiale di detriti, in genere riferito alle superfici lapidee (faccia a vista o di elementi decorativi), agli intonaci, alle superfici degli elementi metallici e lignei.
    • e) Rifacimento (o rinnovo): operazione di sostituzione reimpiegando stessi materiali e stesse tecnologie dell'elemento sostituito.
    • f) Ripristino (o riparazione): insieme di operazioni finalizzate al recupero delle condizioni originarie, senza alterazioni delle caratteristiche esistenti.
    • g) Sostituzione: insieme di operazioni finalizzate alla messa in opera di nuovi elementi (o parti di essi) al posto di elementi esistenti, con l'uso di materiali e tecnologie anche differenti da quelli esistenti.

Capo I- Manutenzioni ed integrazioni

Art. 22- Manutenzione ordinaria

1. Sono gli interventi di riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; essi possono riguardare solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali e architettonici, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e la destinazione.

2. Nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo dovranno essere evitate le seguenti operazioni:

  • rifacimento di intonaci e coloriture con tecniche e/o tonalità cromatiche sensibilmente diverse da quelle preesistenti;
  • riparazione e rifacimento di infissi e/o inferriate con l'impiego di materiali, sezioni, e/o scansioni sensibilmente diverse da quelle preesistenti;
  • smontaggio e rifacimento del manto di copertura con materiali aventi caratteristiche diverse da quelli preesistenti;
  • rinnovo, rifacimento o installazione di materiali di isolamento o coibentazione comportanti mutamento dell'aspetto esteriore dell'edificio.

Art. 23- Manutenzione straordinaria

1. Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

2. Tali interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso né la suddivisione di unità immobiliari e non devono alterare i caratteri architettonici degli edifici.

Art. 24- Demolizione

1. Sono gli interventi di demolizione di edifici e manufatti non contestuali alla ricostruzione o alla nuova edificazione.

2. Tali interventi non sono ammessi nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo oppure di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

Art. 25- Superamento delle barriere architettoniche

1. Sono gli interventi strettamente necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche comportanti l'aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, purché sia dimostrata l'inadeguatezza di soluzioni distributive interne.

2. Nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo oppure di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) sono comunque da privilegiare soluzioni che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, fatta salva l'impossibilità tecnica.

Capo II- Pertinenze

Art. 26- Sistemazione ed attrezzatura di spazi esterni pertinenziali

1. Sono opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle norme in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, ivi compresa la realizzazione di intercapedini completamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili.

2. Esse comprendono la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco ed il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Con tale intervento sono realizzati attrezzature sportive ad uso privato, parcheggi pertinenziali all'aperto con eventuale struttura di ombreggiamento permeabile, strutture di recinzione, pergolati e gazebo con copertura permeabile di modesta dimensione cioè occupanti una superficie di norma non superiore al 20% della Superficie Coperta dell'edificio principale al quale la pertinenza è riferita.

Sono inoltre compresi gli elementi a supporto delle aree pertinenziali che non sono in alcun modo praticabili quali ad esempio forni e barbecue prefabbricati, nonché ricoveri per animali domestici, purché di piccola dimensione.

3. Nel caso di aree di pertinenza di edifici a destinazione residenziale all'interno dei centri abitati, con ciò si intende anche la realizzazione di manufatti di servizio ad un solo livello (con altezza in gronda non superiore a 2,20 ml.) e di Superficie Coperta non superiore a 8 mq., privi di fondazioni e di allaccio a pubblici servizi (acqua, luce, gas), realizzati in legno o altro materiale leggero, diverso dalla muratura, comunque non predisposti all'utilizzo abitativo (ad esempio casette in legno prefabbricate, gazebo con copertura impermeabile, tettoie), semplicemente appoggiati o ancorati al suolo.

Nelle aree di pertinenza comuni a più unità immobiliari la realizzazione, anche con interventi successivi, dovrà essere coordinata ed adottare caratteristiche unitarie.

4. Nel caso di aree di pertinenza di edifici a destinazione non residenziale all'interno dei centri abitati, ciò comprende anche la realizzazione di manufatti di servizio ad un solo livello (con altezza in gronda non superiore a 3,50 ml.) per una Superficie Coperta non superiore a 20 mq., privi di fondazioni e di allaccio a pubblici servizi (acqua, luce, gas), realizzati in legno o altro materiale leggero diverso dalla muratura, comunque non predisposti all'utilizzo principale - produttivo, direzionale, commerciale, ricettivo - (ad esempio gazebo con copertura impermeabile, tettoie fisse o retrattili), semplicemente appoggiati o ancorati al suolo.

5. Non essendo qualificabili come fabbricati o edifici, i manufatti di cui ai comma 3 e 4 dovranno rispettare una distanza minima di 1,50 ml. dai confini, fatta salva la possibilità di posizionamento sul confine, in aderenza a pareti non finestrate o previo assenso della proprietà finitima.

6. Tali manufatti non sono suscettibili di utilizzo disgiunto dall'unità immobiliare o dalle unità immobiliari cui la pertinenza è riferita; essi non potranno in ogni caso essere successivamente trasformati impiegando materiali diversi da quelli prescritti. Essi non possono comportare incremento di carico urbanistico.

7. La realizzazione dei manufatti di servizio è comunque subordinata alla dimostrazione dell'assenza o alla presenza in quantità minore di quella prevista di manufatti ad essi equiparabili nell'area di pertinenza degli edifici.

8. Tali opere dovranno essere attuate nel rispetto delle norme di limitazione del rimodellamento del suolo (Capo IV del Titolo VII), evitando scavi e riporti che alterino significativamente la morfologia dei luoghi esistente.

Art. 27- Altri interventi pertinenziali

1. Sono gli interventi che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento e nel rispetto delle norme in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del Volume dell'edificio principale, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento.

I volumi realizzati non possono essere collocati in adiacenza all'unità immobiliare principale, devono avere accesso autonomo e non comunicare direttamente con l'unità immobiliare principale.

2. Tali manufatti sono destinati ad usi accessori e non sono suscettibili di utilizzo disgiunto dall'unità immobiliare principale; non possono pertanto comportare incremento di carico urbanistico.

3. La realizzazione di autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati - anche fuori terra o seminterrate - si intende ammessa nei limiti delle dotazioni minime richieste dalle norme per i parcheggi pertinenziali e nel rispetto delle caratteristiche stabilite all'art. 10 in riferimento alle autorimesse private escluse dal computo della SUL.

La realizzazione dovrà privilegiare soluzioni che assicurino un corretto inserimento nel contesto, in particolare per quanto riguarda l'introduzione di eventuali rampe di accesso; fermo restando quanto eventualmente disciplinato in riferimento a Sistemi ed ambiti funzionali, pertanto:

  • localizzazioni interrate o seminterrate dovranno essere previste solo in presenza di terrapieni e dislivelli esistenti, con minime alterazioni della morfologia dei luoghi;
  • localizzazioni fuori terra o seminterrate potranno essere previste solo nel rispetto dei parametri definiti al Titolo III (Zone omogenee), ove esplicitati in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto, oppure, negli altri casi, purché l'intervento non determini il superamento del Rapporto di Copertura massimo di 0,50.

4. La demolizione e ricostruzione dei volumi secondari esistenti, che possono essere superiori al 20% del volume dell'edificio principale, si intende ammessa senza ulteriore incremento delle quantità esistenti; i manufatti realizzati saranno ad un solo livello e di altezza in gronda non superiore a 2,20 ml.

5. Nel caso di edifici a destinazione residenziale all'interno dei centri abitati, si intende compresa la realizzazione di manufatti accessori (ripostigli, legnaie, forni e barbecue diversi da quelli individuati al comma 2 dell'art. 26) fuori terra o seminterrati ad un solo livello (con altezza in gronda non superiore a 2,20 ml. e Superficie Coperta non superiore a 6 mq.) oppure la realizzazione di cantine o altri locali totalmente interrati non destinati alla presenza continuativa di persone, inclusi i locali a servizio delle attrezzature sportive (ad esempio piscine), entro il limite del 20% del Volume dell'edificio principale e compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato.

6. La realizzazione dei volumi pertinenziali è comunque subordinata alla dimostrazione dell'assenza o alla presenza in quantità minore di quella prevista di manufatti ad essi equiparabili nell'area di pertinenza degli edifici.

Capo III- Strutture di natura mobile ed installazioni di manufatti temporanei

Art. 28- Strutture di natura mobile

1. L'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base a vigenti disposizioni di legge, non è ammessa sull'intero territorio comunale.

Art. 29- Installazione di manufatti precari e serre temporanee

1. Sono interventi di installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, nonché i manufatti precari, le serre temporanee e le serre con copertura stagionale previsti dal Regolamento di attuazione dell'art. 41, comma 8, della L.R. 1/2005.

2. Tali interventi sono disciplinati al Titolo IX delle presenti Norme.

Capo IV- Installazioni ed impianti stabili

Art. 30- Occupazioni di suolo per esposizione o deposito

1. Sono gli interventi per l'occupazione di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino la trasformazione permanente del suolo stesso.

Art. 31- Realizzazione di depositi e di impianti per attività produttive all'aperto

1. Sono gli interventi di realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto che comportano l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

Art. 32- Realizzazione di infrastrutture e di impianti

1. Sono gli interventi di realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comportano la trasformazione in via permanente del suolo inedificato.

Art. 33- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune

1. La realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune è ammessa sull'intero territorio comunale.

Capo V- Risanamento e ristrutturazione

Art. 34- Restauro e risanamento conservativo (rc)

1. Sono gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.

2. Valgono inoltre le seguenti precisazioni:

  • a) elementi strutturali:
    • - negli edifici con struttura portante in muratura gli eventuali nuovi orizzontamenti sono realizzati con struttura in legno o acciaio;
    • la realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue; tale indicazione vale anche per i soppalchi che possono essere realizzati per una superficie complessiva massima pari al 30% della superficie del locale nel quale si realizza l'intervento; l'inserimento di nuovi collegamenti verticali non dovrà modificare né interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio;
    • l'eventuale suddivisione delle unità immobiliari non deve comportare modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali;
    • sono consentiti il consolidamento e la ricostruzione delle parti crollate o demolite, comunque leggibili nelle dimensioni preesistenti e sulla base di documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica dei fabbricati originari; dovranno essere conservati, consolidati o ricostruiti i controsoffitti e le finte volte realizzati con incannicciati;
    • nel caso di rifacimento della copertura è consentito un incremento dell'altezza dei fronti dell'edificio di 0,30 ml. per l'inserimento di cordoli perimetrali, ferma restando la conservazione degli elementi architettonici preesistenti dell'edificio (solai, architravature, cornici, decorazioni) e purché non risulti possibile operare nell'ambito delle altezze esistenti;
  • b) elementi complementari interni:
    • - è consentita la parziale o completa sostituzione e la nuova realizzazione delle singole parti o dell'insieme di esse, nel rispetto dei caratteri tipologici e formali;
  • c) elementi complementari esterni e di finitura:
    • - gli interventi possono comportare operazioni di pulizia, protezione, rifacimento e consolidamento;
    • sugli elementi complementari esterni sono ammessi inoltre il ripristino dei materiali originali nelle parti degli edifici esistenti dove siano stati sostituiti in interventi successivi da materiali non tradizionali, scadenti e/o estranei, oppure la sostituzione di materiali con tali caratteristiche quando impiegati nella realizzazione di superfetazioni ed aggiunte posteriori che risultino incongrue rispetto al complesso edilizio ed al contesto; non sono consentiti elementi "finto rustico" a vista, quali archetti in laterizio o pietra ad opus incertum e non è ammesso portare a vista elementi della tessitura muraria, quali cantonali, stipiti, architravi, archetti in laterizio o paramenti pietra, se non nel caso di ripristino dell'assetto originario; non è ammessa l'eliminazione della finitura ad intonaco negli edifici dove è presente, anche se in tracce;
    • gli interventi devono comportare la salvaguardia dei fronti e prospetti di carattere unitario e compiuto, escludendo nuove aperture e/o modifiche alla forma ed alle dimensioni di quelle esistenti; sono invece consentiti gli interventi di riapertura di finestre e porte tamponate;
    • non è ammessa la realizzazione di balconi, di pensiline o altri elementi a sbalzo;
    • nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in pietra o laterizio dovranno essere impiegati prevalentemente materiali di recupero o del tipo fatti a mano;
    • non sono ammesse aperture o interruzioni praticate nelle falde di copertura (terrazze, abbaini, ecc.), fatta eccezione per piccoli lucernari piani con funzione di ispezione della copertura stessa, da posizionare sulle falde visivamente meno esposte;
    • nei sistemi di oscuramento deve essere privilegiata la soluzione a scuri interni; altre tipologie sono ammesse solo se congrue con le originarie caratteristiche e se già precedentemente presenti nell'edificio oggetto di intervento;
    • gli infissi devono essere impostati, di norma, sul filo interno della mazzetta, salvo i casi nei quali siano originariamente presenti soluzioni diverse;
  • d) elementi tecnici:
    • - gli interventi possono comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare i volumi esistenti, la Superficie Utile Lorda e la quota degli orizzontamenti e della copertura; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento interno per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture e di impianti di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento o a parete; è consentito un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, contenuto nella misura massima di 0,30 ml., nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi; è altresì ammessa la realizzazione di vespai ed intercapedini aerate con modeste e motivate variazioni delle quote del pavimento;
    • il rinnovo e l'installazione di impianti tecnologici (idrico, elettrico, telefonico, televisivo, di riscaldamento e condizionamento, ecc.) deve avvenire senza alterazione dei prospetti e delle coperture, adottando i necessari accorgimenti tecnici, quali l'impiego di sportelli a scomparsa e di griglie, per ridurre l'impatto degli elementi impiantistici; eventuali condutture, scarichi e canalizzazioni non dovranno alterare l'aspetto esterno dei fabbricati, ma dovranno essere di norma incassati nelle murature e comunque convenientemente occultati;
    • eventuali impianti relativi alla ricezione dei segnali televisivi e terrestri dovranno essere centralizzati nel numero di un impianto per ogni edificio e inseriti in modo da non interferire con la percezione unitaria dell'edificato; in particolare, per quanto riguarda le parabole satellitari e altri elementi impiantistici dotati di propria visibilità essi dovranno mimetizzarsi con la colorazione delle coperture o delle pareti ed essere collocati su falde o fronti secondari, evitando di impegnare vedute panoramiche;
    • pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità motocondensanti non dovranno essere installati su falde e fronti principali; l'installazione, ove indispensabile, dovrà essere studiata in modo da non interferire con l'impaginato e la caratterizzazione dei prospetti;
  • e) spazi aperti:
    • - gli interventi devono essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale, tenendo altresì conto delle indicazioni riferite a sottosistemi ed ambiti.

3. Non sono ammessi incrementi di Superficie Utile Lorda. Non è consentita la chiusura di logge e porticati, né con materiali opachi (muratura, legno...) né con materiali trasparenti (vetro). Nel caso di locali chiusi su tre lati dotati di grandi aperture di accesso dall'esterno, molto spesso legate all'originaria destinazione agricola (fienili, carraie, parate...), esclusivamente se tali aperture occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale appartengono è ammessa l'installazione di serramenti con infisso allineato al filo interno della muratura; eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere posizionati all'interno. Nel caso di locali coperti delimitati dalla struttura di sostegno della copertura (pilastri o setti) ma non chiusi da pareti continue opache è consentita, qualora in presenza di elementi complementari comunque assimilabili a superfici parietali (grigliati in laterizio), l'installazione di infissi e serramenti, purché a filo interno, con eventuali sistemi di oscuramento posizionati all'interno, ed è inoltre consentito il tamponamento parziale o totale all'interno, mantenendo invariato l'assetto del prospetto esterno, purché ciò non comporti la necessità di realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti per il rispetto degli standard igienico-sanitari; in assenza di elementi complementari come sopra descritti non è ammessa alcuna modifica.

4. Sui volumi secondari eventualmente presenti nelle aree di pertinenza degli edifici principali sottoposti ad intervento di restauro e risanamento conservativo, se realizzati con materiali ed elementi formali e decorativi che non presentino alcun valore storico-architettonico, sono consentiti anche interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), purché sia comunque assicurato un corretto inserimento nel contesto.

Art. 35- Ricostruzione di edifici diruti

1. La ricostruzione di edifici totalmente o parzialmente distrutti, sempreché siano comunque leggibili e riscontrabili in loco almeno i 2/3 delle strutture in elevazione, è la fedele riproposizione dei volumi preesistenti, in base alla documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica dei fabbricati originari.

2. A tale intervento si applicano pertanto, per quanto compatibili, le disposizioni definite per il restauro e risanamento conservativo.

3. Nel caso in cui non si riescano a reperire immagini o simili o qualora le fonti non fossero sufficienti a descrivere il manufatto, dovrà essere prodotto adeguato studio sulla tipologia di edificio di cui si trattava, le sue funzioni e quant'altro necessario a farne comprendere il passato utilizzo, anche in riferimento a edifici limitrofi o simili, per forme e funzioni, tipici del contesto territoriale. Tale analisi mirerà ad individuare i caratteri ricorrenti come consistenza, caratteristiche formali e costruttive dell'edificio e degli elementi caratterizzanti come le aperture e gli altri elementi dei prospetti e degli spazi esterni, distribuzione originaria degli spazi interni, particolari decorativi, materiali e tecniche di finitura.

4. L'intervento è subordinato alla redazione di un Piano di Recupero esteso all'area di pertinenza dell'edificio o del complesso.

Art. 36- Ristrutturazione edilizia

1. Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

2. In considerazione delle opere specificamente ammesse, in funzione delle specifiche caratteristiche degli edifici oggetto di intervento, la categoria della ristrutturazione edilizia è articolata in più sottocategorie, come esplicitate negli articoli seguenti.

Art. 37- Ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)

1. Comprende gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010 ed esclude la demolizione con fedele ricostruzione e modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali.

2. Allo scopo di salvaguardare il valore storico-documentale ed eventuali elementi architettonici e decorativi riconosciuti di rilievo, gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi e rispettare le seguenti prescrizioni:

  • non modificare la sagoma del fabbricato, anche nel caso di interventi sugli elementi tecnici; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture;
  • non determinare incrementi di Superficie Utile Lorda, ad eccezione di quanto derivante dall'eventuale realizzazione di soppalchi; la realizzazione di soppalchi, così come di strutture di collegamento verticale interne, è comunque subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue;
  • non comportare demolizioni, anche se parziali, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di limitati interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, qualora debitamente documentati e se dimostrata l'impossibilità di eseguire operazioni con moderne tecniche di recupero edilizio;
  • non modificare le caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali di origine storica e le relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali; è ammesso un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi;
  • non alterare in modo sostanziale il funzionamento statico dell'edificio, cioè la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti;
  • tutelare i prospetti di carattere unitario e compiuto, per i quali sono da escludere nuove aperture e/o modifiche alla forma ed alle dimensioni di quelle esistenti, anche nel caso di interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010; nuove aperture e/o modifiche a quelle esistenti saranno consentite se salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio, attraverso l'utilizzo di forme e dimensioni analoghe o proporzioni conformi a quelle esistenti e senza alterare sostanzialmente l'impaginato presente, sia esso regolare o irregolare, per consentire l'abitabilità di uno o più locali originariamente non adibiti a residenza, raggiungere i requisiti minimi di abitabilità di locali già adibiti a residenza, rispettare requisiti per lo svolgimento di attività compatibili con la riqualificazione dei manufatti originari e diverse dalla residenza; tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali

di servizio e/o accessori della residenza;

nel caso di fronti e prospetti privi di carattere unitario e compiuto modifiche al sistema delle aperture saranno realizzabili, fermo restando il rispetto delle indicazioni precedenti, anche in conseguenza di interventi di frazionamento delle originarie unità immobiliari;

sono in ogni caso consentiti gli interventi di riapertura di finestre e porte tamponate;

non è ammessa la realizzazione di terrazzi a tasca o abbaini; non è inoltre ammessa la realizzazione di balconi;

  • tutelare le caratteristiche degli spazi aperti ed in particolare nelle pavimentazioni di nuova realizzazione impiegare materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto e non realizzare recinzioni che frazionino aree di pertinenza originariamente unitarie.

3. Non è consentita la chiusura di porticati, né con materiali opachi (muratura, legno...) né con materiali trasparenti (vetro). Nel caso di locali chiusi su tre lati dotati di grandi aperture di accesso dall'esterno, molto spesso legate all'originaria destinazione agricola (fienili, carraie, parate...), esclusivamente se tali aperture occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale appartengono è ammessa l'installazione di serramenti con infisso allineato al filo interno della muratura; eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere posizionati all'interno. È altresì ammessa l'installazione di serramenti con infisso allineato al filo interno della muratura, con eventuali sistemi di oscuramento posizionati all'interno, nel caso di logge. Nel caso di locali coperti delimitati dalla struttura di sostegno della copertura (pilastri o setti) ma non chiusi da pareti continue opache è consentita, qualora in presenza di elementi complementari comunque assimilabili a superfici parietali (

grigliati in laterizio), l'installazione di infissi e serramenti, purché a filo interno, con eventuali sistemi di oscuramento posizionati all'interno, ed è inoltre consentito il tamponamento parziale o totale all'interno, mantenendo invariato l'assetto del prospetto esterno, purché ciò non comporti la necessità di realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti per il rispetto degli standard igienico-sanitari; in assenza di elementi complementari come sopra descritti non è ammessa alcuna modifica.

4. Nel caso di complessi edilizi privi di particolare valore storico-documentale o di eventuali elementi architettonici e decorativi riconosciuti di rilievo ma realizzati secondo un progetto unitario e quindi connotati in maniera unitaria, si dovranno rispettare le scelte progettuali originarie senza introduzione di elementi, anche di finitura, atipici e non consoni rispetto al contesto architettonico esistente, fatta salva la possibilità di modifiche estese all'intero complesso edilizio.

Art. 38- Ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b)

1. Comprende gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010 ed esclude la demolizione con fedele ricostruzione e le modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali.

2. Sono ammessi gli incrementi volumetrici realizzati per il miglioramento energetico degli edifici attraverso sistemi bioclimatici (pareti ventilate, rivestimenti a cappotto, ecc.), nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme vigenti.

3. Sono ammessi incrementi di Superficie Utile Lorda ottenuti senza modifiche della sagoma esistente.

4. Non è consentita la chiusura di porticati, né con materiali opachi (muratura, legno...) né con materiali trasparenti (vetro). Nel caso di locali chiusi su tre lati dotati di grandi aperture di accesso dall'esterno, molto spesso legate all'originaria destinazione agricola (fienili, carraie, parate...), esclusivamente se tali aperture occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale appartengono è ammessa l'installazione di serramenti con infisso allineato al filo interno della muratura; eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere posizionati all'interno. Nel caso di locali coperti delimitati dalla struttura di sostegno della copertura (pilastri o setti) ma non chiusi da pareti continue opache è consentita, qualora in presenza di elementi complementari comunque assimilabili a superfici parietali (grigliati in laterizio), l'installazione di infissi e serramenti, purché a filo interno, con eventuali sistemi di oscuramento posizionati all'interno, ed è inoltre consentito il

tamponamento parziale o totale all'interno, mantenendo invariato l'assetto del prospetto esterno, purché ciò non comporti la necessità di realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti per il rispetto degli standard igienico-sanitari; in assenza di elementi complementari come sopra descritti non è ammessa alcuna modifica.

5. Sono comunque ammesse modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di tettoie, senza incremento di SUL, nei limiti definiti al comma 1 dell'art. 10 delle presenti Norme.

Art. 39- Ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)

1. Comprende gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010 e la demolizione con fedele ricostruzione, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

2. Comprende inoltre incrementi di Superficie Utile Lorda ottenuti senza modifiche della sagoma esistente e la chiusura di porticati o logge, fermo restando il rispetto delle distanze minime.

3. Sono ammesse modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20% del Volume esistente, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze, e nel rispetto dei limiti sotto definiti.

Esse devono essere collocate in aderenza ovvero in sopraelevazione rispetto all'unità immobiliare di riferimento.

Tali addizioni funzionali comprendono:

  • la realizzazione, nell'impossibilità di soluzioni distributive interne e nella misura strettamente necessaria all'uso progettato, di servizi igienici, qualora carenti, e di volumi tecnici, scale o ascensori;
  • la realizzazione di autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati, nei limiti delle dotazioni minime richieste dalle norme per i parcheggi pertinenziali e nel rispetto delle caratteristiche stabilite all'art. 10 in riferimento alle autorimesse private escluse dal computo della SUL;
  • il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile, sempreché l'altezza interna netta media - senza considerare eventuali tramezzature - non sia inferiore a 1,50 ml. e l'altezza di progetto non risulti superiore a quella degli edifici latistanti.

4. Le addizioni funzionali comprendono altresì - sempreché l 'intervento non sia proposto su immobili legittimati a seguito di condono edilizio - il rialzamento di porzioni di edificio con un numero di piani inferiore a quello prevalente, la copertura e chiusura di terrazze o balconi e l'aggiunta di nuovi volumi in continuità con quello principale, fermo restando il limite del 20% del Volume esistente sopra citato e nel rispetto dei parametri definiti al Titolo VIII in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto oppure secondo la disciplina specifica per il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale.

5. Le addizioni funzionali si attuano "una tantum", in riferimento alle unità immobiliari degli edifici esistenti, e non possono essere finalizzate alla modifica contestuale della destinazione d'uso e/o alla formazione contestuale di nuove unità immobiliari né risultare per caratteristiche dimensionali e configurazione evidentemente determinanti per tali scopi; per le unità immobiliari in riferimento alle quali siano state attuate le addizioni funzionali non sono altresì ammessi la modifica della destinazione d'uso e/o la formazione di nuove unità attraverso successivi interventi.

6. Sono comunque ammesse modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di tettoie, senza incremento di SUL, nei limiti definiti al comma 1 dell'art. 10 delle presenti Norme.

Art. 40- Ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia che comprendono la realizzazione di addizioni volumetriche, diverse dalle addizioni funzionali sopra definite e ad esse non cumulabili.

2. È in tali casi ammessa la ricomposizione volumetrica, cioè la parziale riconfigurazione della sagoma dell'edificio.

3. Tali interventi comprendono in particolare la sopraelevazione di edifici o di parti di essi ad un solo livello.

4. I parametri da rispettare negli interventi di addizione volumetrica sono definiti al Titolo VIII in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto. Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento dovrà essere verificato il rispetto di tutti i parametri individuati; l'intervento non sarà consentito nel caso di superamento di almeno uno dei parametri.

Art. 41- Sostituzione edilizia (so)

1. Sono interventi intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.

2. L'intervento è ammesso solo nel caso in cui preveda la completa demolizione dell'edificio da sostituire oppure dell'unità immobiliare costituente porzione distinta, riconoscibile e strutturalmente autonoma.

3. Qualora si prevedano interventi di sostituzione edilizia che interessano più lotti, essi si attuano esclusivamente attraverso piano urbanistico attuativo (Piano di Recupero) oppure attraverso intervento edilizio diretto previa stipula di specifica convenzione.

4. I parametri da rispettare negli interventi di sostituzione edilizia sono definiti al Titolo VIII in riferimento alle specifiche caratteristiche insediative di ciascun tessuto e, nel caso delle Aree di riqualificazione, al Titolo X oppure secondo la disciplina specifica per il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale.

Capo VI- Trasformazione

Art. 42- Ristrutturazione urbanistica

1. Sono gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. I parametri da rispettare negli interventi di ristrutturazione urbanistica previsti dal Regolamento Urbanistico sono definiti al Titolo XI.

Art. 43- Nuova edificazione

1. Sono interventi di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli citati ai precedenti articoli.

2. I parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione sono definiti al Titolo IX e al Titolo X - per la parte relativa alla disciplina della Gestione degli insediamenti esistenti - ed al Titolo XI - per la parte relativa alla disciplina delle Trasformazioni -.

Titolo V- Attuazione

Art. 44- Disposizioni generali

1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante:

  • opere pubbliche, secondo la relativa normativa vigente in materia;
  • Piani Attuativi;
  • interventi diretti convenzionati, previa redazione di progetti unitari e stipula di convenzione o atto unilaterale d'obbligo;
  • interventi diretti.

Art. 45- Piani Attuativi

1. I Piani Attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del Regolamento Urbanistico ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio e sono obbligatori dove prescritti dalle presenti Norme.

2. I Piani Attuativi previsti dal Regolamento Urbanistico sono estesi obbligatoriamente all'intero perimetro individuato sulle Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione.

In sede di elaborazione del progetto del Piano Attuativo qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro e/o le suddivisioni interne cadano in prossimità ma non coincidano con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio, dette linee grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a combaciare con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio; in tali casi l'approvazione del Piano Attuativo comporta la corrispondente rettifica senza che ciò comporti variante al Regolamento Urbanistico.

3. I Piani Attuativi sono consentiti esclusivamente se esistono o sono contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie per la tutela delle risorse essenziali del territorio; sono quindi da garantire l'approvvigionamento idrico e la depurazione, la difesa del suolo, lo smaltimento dei rifiuti solidi, la disponibilità dell'energia ed adeguate condizioni di mobilità. Le trasformazioni dovranno essere compatibili, attraverso una lettura delle cartografie delle pericolosità ed un loro corretto inserimento nel contesto territoriale, con la difesa del suolo nel senso più generale del termine.

L'attuazione degli interventi è in ogni caso condizionata alla disponibilità del certificato del gestore dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico, di smaltimento delle acque reflue, del sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi, della adduzione dell'energia elettrica e del gas.

4. I Piani Attuativi devono individuare, per le trasformazioni attese, l'ambito territoriale e ambientale interessato dagli effetti, descrivendone lo stato di fatto ed evidenziando i livelli di vulnerabilità e le condizioni di riproducibilità delle risorse presenti, al fine di fornire elementi utili all'attività di monitoraggio e valutazione del Regolamento Urbanistico.

5. Per la verifica degli standard urbanistici minimi di cui devono essere dotati i nuovi insediamenti oggetto di Piano Attuativo - derivanti da interventi di nuova edificazione e/o di ristrutturazione urbanistica - valgono i seguenti parametri:

  • insediamenti prevalentemente residenziali

minimo 30 mq. ogni 37 mq. di SUL, dei quali 7,5 mq. per parcheggi pubblici;

  • insediamenti a prevalente destinazione commerciale, turistico-ricettiva, direzionale

minimo 80 mq. ogni 100 mq. di SUL, dei quali 40 mq. per parcheggi pubblici;

  • insediamenti a prevalente destinazione industriale ed artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi

minimo 20 mq. ogni 100 mq. di ST, dei quali 10 mq. per parcheggi pubblici.

Per le Aree di Trasformazione di cui al Titolo XI delle presenti Norme, il rispetto delle prescrizioni contenute nella specifica disciplina, individuate in riferimento a tali parametri, non richiede ulteriori verifiche degli standard urbanistici.

6. Le convenzioni per i Piani Attuativi di iniziativa privata dovranno fare riferimento allo schema allegato alle presenti Norme, che presenta carattere d'indirizzo normativo. Eventuali modifiche a tale schema conseguenti a nuove disposizioni normative sovraordinate non comportano variante al presente Regolamento.

Art. 46- Intervento diretto convenzionato

1. L'intervento diretto convenzionato costituisce una forma particolare di intervento diretto che comporta l'assunzione di specifici obblighi da parte del richiedente, che subordinano il rilascio alla stipula di apposito atto unilaterale d'obbligo ed alla redazione di un progetto unitario esteso all'intera area. In sede di elaborazione del progetto unitario qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro e/o le suddivisioni interne cadano in prossimità ma non coincidano con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio, dette linee grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a combaciare con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio; in tali casi la corrispondente rettifica non comporta variante al Regolamento Urbanistico.

L'atto unilaterale d'obbligo potrà riguardare:

  • la realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione;
  • la cessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico;
  • l'esecuzione di opere di interesse pubblico;
  • la monetizzazione delle aree a standard richieste.

2. Il Regolamento Urbanistico si attua attraverso intervento diretto convenzionato dove previsto dalle presenti Norme, in particolare nelle Aree di Completamento e di Riqualificazione, o su richiesta dell'Amministrazione Comunale per la rilevanza degli interventi o per l'opportunità di inquadrarli o coordinarli in un contesto ampio.

3. Gli interventi sono consentiti solo se esistono o sono contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie per la tutela delle risorse essenziali del territorio; sono quindi da garantire l'approvvigionamento idrico e la depurazione, la difesa del suolo, lo smaltimento dei rifiuti solidi, la disponibilità dell'energia ed adeguate condizioni di mobilità. Le trasformazioni dovranno essere compatibili, attraverso una lettura delle cartografie delle pericolosità ed un loro corretto inserimento nel contesto territoriale, con la difesa del suolo nel senso più generale del termine.

L'attuazione degli interventi è in ogni caso condizionata alla disponibilità del certificato del gestore dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico, di smaltimento delle acque reflue, del sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi, della adduzione dell'energia elettrica e del gas.

4. Per la verifica degli standard urbanistici minimi di cui devono essere dotati i nuovi insediamenti oggetto di intervento diretto convenzionato - derivanti da interventi di nuova edificazione e/o di sostituzione edilizia - valgono i seguenti parametri:

  • insediamenti prevalentemente residenziali

minimo 30 mq. ogni 37 mq. di SUL, dei quali almeno 7,5 mq. per parcheggi pubblici;

  • insediamenti a prevalente destinazione commerciale, turistico-ricettiva, direzionale

minimo 80 mq. ogni 100 mq. di SUL, dei quali almeno 40 mq. per parcheggi pubblici;

  • insediamenti a prevalente destinazione industriale ed artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi

minimo 20 mq. ogni 100 mq. di ST, dei quali almeno 10 mq. per parcheggi pubblici.

Per le Aree di Completamento e per le Aree di Riqualificazione di cui al Titolo X delle presenti Norme sono definite le tipologie di standard urbanistici da realizzare ed in particolare i casi nei quali è prevista la destinazione totale delle aree a parcheggio pubblico nonché gli eventuali casi nei quali è prevista la monetizzazione delle aree a standard richieste, fermo restando il rispetto dei parametri quantitativi sopra esposti, ed i casi per i quali è richiesta la realizzazione di opere ed attrezzature diverse da giardini e parcheggi pubblici, in sostituzione e/o in aggiunta rispetto alle aree a standard sopra richiamate.

5. Gli atti unilaterali d'obbligo per gli interventi diretti convenzionati dovranno fare riferimento allo schema allegato alle presenti Norme, che ha carattere d'indirizzo normativo. Eventuali modifiche a tale schema conseguenti a nuove disposizioni normative sovraordinate non comportano variante al presente Regolamento.

Art. 47- Aree per standard urbanistici

1. Fatto salvo quanto prescritto ai precedenti articoli, le dotazioni minime di aree per standard urbanistici richieste negli interventi che comportano incremento del carico urbanistico, così come definiti al comma 8 dell'art. 20 delle presenti Norme, devono rispettare i seguenti parametri:

  • 20 mq. ogni 37 mq. di SUL nel caso di destinazione residenziale;
  • 15 mq. ogni 100 mq. di SUL nel caso di attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi;
  • 80 mq. ogni 100 mq. di SUL nel caso di destinazione commerciale, turistico-ricettiva o direzionale nelle zone D;
  • 40 mq. ogni 100 mq. di SUL nel caso di destinazione commerciale, turistico-ricettiva o direzionale nelle zone A e B;
  • 30 mq. ogni 100 mq. di SUL nel caso di attività di servizio.

2. Le dotazioni saranno calcolate in funzione del solo maggior carico indotto dalle trasformazioni previste, cioè riferite all'aumento di SUL oppure alla SUL per la quale si ha mutamento delle destinazioni d'uso; nel caso di aumento del numero di unità immobiliari il calcolo sarà riferito ad una SUL convenzionale pari al 50% della SUL complessiva oggetto di intervento.

Nel caso la SUL di riferimento sia inferiore a 100 mq. le dotazioni non sono richieste.

Nel caso la SUL di riferimento sia uguale o superiore a 100 mq. ed inferiore a 500 mq. le dotazioni sono ridotte al 50%.

Le dotazioni non sono richieste nel caso di interventi nel territorio rurale.

Le dotazioni non sono altresì richieste nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo.

3. Le aree a standard come sopra determinate possono essere monetizzate fino ad un massimo di 100 mq.

Oltre tale limite le aree a standard dovranno essere realizzate nell'ambito dell'area d'intervento o esternamente ad essa, purché nell'ambito della Unità Territoriale Organica Elementare di appartenenza, con scomputo del loro costo di costruzione dagli oneri e cessione in proprietà al Comune a costruzione ultimata e collaudata.

Le dotazioni di aree per standard urbanistici potranno essere completamente monetizzate, previa Delibera Consiliare, versando al Comune il corrispettivo del costo di acquisizione dell'area. Tale corrispettivo è stabilito sulla base di apposita determinazione dell'Ufficio competente in materia di espropri e si aggiunge al contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.

4. Le aree a standard dovranno essere progettate e realizzate in modo da risultare effettivamente accessibili e fruibili; non potranno pertanto essere computate per la verifica delle dotazioni aree di piccola dimensione, molto frammentate o di forma fortemente irregolare né aree in forte declivio o non direttamente accessibili da altri spazi pubblici.

È ammessa la totale destinazione delle aree a standard a parcheggio di uso pubblico.

5. Il numero di posti auto che deve essere individuato non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio; eventuali aree che non raggiungano tale requisito minimo non potranno essere computate per la verifica delle dotazioni richieste.

Art. 48- Parcheggi privati pertinenziali

1. La realizzazione di parcheggi privati pertinenziali e per la sosta stanziale è prescritta in tutto il territorio comunale in progetto in caso di:

  • nuova edificazione;
  • ristrutturazione urbanistica;
  • sostituzione edilizia;
  • ristrutturazione edilizia con incremento di SUL;
  • mutamento di destinazione d'uso.

2. L'ammissibilità degli interventi è subordinata al soddisfacimento della dotazione di parcheggi privati pertinenziali.

3. La dotazione minima richiesta è così articolata, in relazione alle destinazioni d'uso di progetto:

  • nel caso di residenza

1 posto auto per ogni alloggio di SUL non superiore a 50 mq.

2 posti auto per ogni alloggio di SUL superiore a 50 mq. ed non superiore a 80 mq.

3 posti auto per ogni alloggio di SUL superiore a 80 mq.;

  • 30 mq. ogni 100 mq. di SUL nel caso di attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi, attività commerciali, attività direzionali, attività di servizio, attività agricole ed infrastrutture per la mobilità;
  • 1 posto auto per ogni camera nel caso di attività turistico-ricettive.

Nel caso delle attività commerciali tale dotazione dovrà essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci.

4. La superficie minima di un posto auto non potrà essere inferiore a 12 mq. Nel caso di autorimesse la superficie massima di un posto auto è stabilita in 30 mq.

5. In caso di suddivisione negli edifici residenziali con incremento del numero di unità immobiliari deve essere previsto almeno un posto auto per ogni alloggio previsto dal progetto. È ammessa deroga esclusivamente nel caso di incremento pari ad una sola unità immobiliare nelle zone A.

Art. 49- Parcheggi privati per la sosta di relazione

1. Fatto salvo quanto disposto dal D.P.G.R. n. 15/R del 1/4/2009 e s.m.i., la realizzazione di parcheggi privati per la sosta di relazione è prescritta in tutto il territorio comunale per le strutture commerciali di vendita al dettaglio in caso di:

  • nuova edificazione;
  • ristrutturazione urbanistica;
  • sostituzione edilizia;
  • ristrutturazione edilizia con incremento di Superficie di vendita;
  • mutamento di destinazione d'uso.

2. L'ammissibilità degli interventi è subordinata al soddisfacimento della dotazione di parcheggi privati per la sosta di relazione.

3. Le dotazioni di parcheggi per la sosta di relazione devono rispettare i seguenti parametri:

  • 1 mq. ogni 1 mq. di Superficie di vendita nel caso di esercizi di vicinato;
  • 1,5 mq. ogni 1 mq. di Superficie di vendita e 1 mq. ogni 1 mq. di altre superfici coperte aperte al pubblico nel caso di medie strutture di vendita.

Per gli esercizi di vicinato, nel caso la Superficie di vendita sia inferiore a 50 mq. nelle zone A, le dotazioni non sono richieste.

4. Il numero di posti auto che deve essere individuato non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio; eventuali aree che non raggiungano tale requisito minimo non potranno essere computate per la verifica delle dotazioni richieste.

5. I parcheggi saranno realizzati senza scomputo dagli oneri e a cura del richiedente, che mantiene la proprietà e l'onere della manutenzione, garantendone comunque l'uso pubblico, durante l'orario di apertura delle strutture commerciali, previa formulazione di apposito atto unilaterale d'obbligo, allegato al titolo abilitativo delle trasformazioni edilizie.

Titolo VI- Usi

Art. 50- Disposizioni generali

1. La destinazione d'uso in atto di un immobile è l'utilizzazione conforme a quella stabilita da licenza, permesso, autorizzazione o altro titolo abilitativo edilizio rilasciato.

Nel caso di assenza dei suddetti provvedimenti abilitativi, o di loro indeterminatezza, la destinazione d'uso sarà definita dalla classificazione catastale, ovvero dalla richiesta di revisione della stessa, legittimamente formulata prima della data di adozione del Regolamento Urbanistico.

2. In assenza della suddetta documentazione, si potrò fare riferimento all'utilizzazione effettiva in corso al momento dell'entrata in vigore delle norme, comprovabile da chiunque vi abbia interesse, anche mediante legittimi atti contrattuali concernenti l'immobile interessato.

3. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle categorie principali, che sono: residenza (R), attività industriali ed artigianali (I), attività commerciali all'ingrosso e i depositi (G), attività commerciali (C), attività turistico-ricettive (T), attività direzionali (D), attività di servizio (S), attività agricole (A), infrastrutture per la mobilità (M).

4. Si ha mutamento di destinazione d'uso quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 35% della SUL dell'unità stessa, o comunque per più di 30 mq., anche con più interventi successivi.

5. Il passaggio dall'una all'altra delle categorie principali oppure dall'una all'altra destinazione d'uso all'interno dell'articolazione di ciascuna categoria principale è possibile quando previsto e consentito dalle presenti Norme, fermo restando il rispetto della disciplina degli interventi e delle dotazioni richieste in termini di standard urbanistici e parcheggi privati.

6. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto a titolo abilitativo ed è oneroso se comporta incremento di carico urbanistico.

Art. 51- Distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Il presente Titolo ed il Titolo VIII (Sistemi ed ambiti funzionali) costituiscono la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ai sensi dell'art. 58 della L.R. 01/05, con validità quinquennale.

2. Sistemi funzionali ed ambiti individuano e definiscono gli usi caratterizzanti, ammessi ed esclusi, eventuali quantità massime compatibili e condizioni per la localizzazione di specifiche funzioni in alcuni contesti.

All'interno delle Unità Territoriali Organiche Elementari definite dal Piano Strutturale, in particolare, i Sistemi funzionali dei Luoghi centrali, della Residenza e della Produzione individuano i centri abitati corrispondenti alle principali aree urbane (Pian di Scò, Caselli, Palagio, Simonti, Faella, Casariccio e Casegrandi, Le Chiuse, Vaggio, Matassino, Ontaneto e Montalpero).

Prescrizioni relative a singoli complessi immobiliari o immobili o a parti di essi sono individuate nelle Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della destinazione d'uso è posizionata in alto a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) ed in tale caso la destinazione corrispondente alla sigla deve essere intesa come funzione esclusiva, oppure nelle discipline specifiche contenute al Titolo X ed al Titolo XI.

Art. 52- Residenza

1. La destinazione d'uso residenziale (R) comprende, oltre alle abitazioni ordinarie, collegi e convitti e strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca).

2. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo.

E' fatta eccezione per gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti ad uso agricolo.

Art. 53- Attività industriali ed artigianali

1. La destinazione d'uso per attività industriali ed artigianali (I) comprende:

  • Ii · attività industriali ed attività artigianali (fabbriche, officine e autofficine, compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio, spazi espositivi connessi; laboratori artigianali in genere; magazzini, depositi coperti e scoperti anche in assenza di opere di trasformazione permanente del suolo);
  • Ia · impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;
  • Ir · impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
  • Ie · attività estrattive;
  • Is · artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni (ad esempio laboratorio artistico, bottega artigiana, parrucchiere, estetista, panificio, pizza al taglio), con SUL non superiore a 300 mq.; oltre tale limite queste unità immobiliari sono assimilate alla destinazione commerciale per il carico urbanistico che possono indurre sulle infrastrutture della mobilità e le superfici aperte all'uso pubblico sono considerate Superfici di vendita.

Art. 54- Attività commerciali all'ingrosso e depositi

1. La destinazione d'uso per attività commerciali all'ingrosso e depositi (G) comprende attività commerciali all'ingrosso, attività commerciali con deposito di merci a cielo aperto, attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita, magazzini e depositi, sedi di corrieri ed aziende di autotrasporto.

Consistono in attività dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande oppure in attività di magazzino o deposito, cioè finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al dettaglio.

2. Sono compatibili con tali destinazioni e dunque ad esse assimilate ai fini della disciplina degli usi le attività di commercio al dettaglio non alimentari che richiedono ampie superfici di vendita o di magazzino, almeno superiori a 500 mq., quali rivenditori di materiali edili, concessionari di autoveicoli e vendita di mobili.

Art. 55- Attività commerciali

1. La destinazione d'uso per attività commerciali (C) comprende:

  • Ce · commercio al dettaglio corrispondente ad esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande (con superficie di vendita non superiore a 300 mq.);
  • Cm · commercio al dettaglio corrispondente a medie strutture di vendita (con superficie di vendita compresa tra 300 e 1.500 mq.).

2. Sono compatibili con la destinazione commerciale e dunque ad esse assimilate ai fini della disciplina degli usi anche le seguenti attività: attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale; artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni, con SUL superiore a 300 mq.

Art. 56- Attività turistico-ricettive

1. La destinazione d'uso per attività turistico-ricettive (T) comprende:

  • Tr · alberghi, residence, strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva;
  • Tc · campeggi.

2. Le strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità comprendono bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, se inseriti all'interno del complesso degli immobili.

Art. 57- Attività direzionali

1. La destinazione d'uso per attività direzionali (D) comprende uffici privati, studi professionali e altre forme assimilabili (centri fitness, palestre private...), agenzie bancarie, banche, centri di ricerca, assicurazioni, agenzie immobiliari e sedi di associazioni.

Art. 58- Attività di servizio

1. La destinazione d'uso per attività di servizio (S) comprende:

  • Su · servizi amministrativi (uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari, archivi);
  • Sb · servizi per l'istruzione di base (asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo);
  • Sh · servizi per l'assistenza sanitaria (centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati, compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi);
  • Sd · servizi culturali (musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni);
  • Ss · servizi sociali e ricreativi (centri sociali, centri ricreativi, ludoteche, centri polivalenti, mense); possono comprendere eventuali attività commerciali (Ce), limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, se ad uso esclusivo della struttura;
  • Sr · servizi per il culto (chiese, seminari, conventi, complessi religiosi);
  • Sc · servizi cimiteriali;
  • St · servizi tecnici (impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, edifici annonari, stazioni di sperimentazione per la flora e per la fauna, servizi di soccorso pubblico, servizi tecnologici, servizi innovativi);
  • Sf · servizi sportivi coperti (palestre, piscine, campi coperti); rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico al coperto; possono comprendere eventuali attività commerciali (Ce), limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, se ad uso esclusivo dell'impianto sportivo, e servizi sociali e ricreativi (Ss);
  • Sa · impianti sportivi all'aperto; rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico all'aperto;
  • Sv · parchi e giardini pubblici o di uso pubblico; sono aree prevalentemente alberate e sistemate a verde e organizzate per il tempo libero, il riposo, il gioco libero; all'interno di tali aree possono essere realizzati spazi attrezzati per il gioco, le attrezzature didattiche all'aperto, l'osservazione dell'ambiente naturale, lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto o contenute attrezzature per la pratica sportiva di base;
  • Svt · parchi territoriali;
  • So · orti urbani; sono aree caratterizzate da lotti di limitata dimensione individualmente coltivati;
  • Si · verde di regimazione idraulica (aree aperte interessate da interventi di regimazione idraulica per la difesa del territorio dal rischio idraulico);
  • Sz · piazze e spazi pedonali pubblici, compresi i percorsi pedonali all'interno delle aree urbane;
  • Sp · parcheggi pubblici a raso.

2. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso per attività di servizio le attività e le attrezzature pubbliche nonché le attività private che offrano servizi o attrezzature analoghi e che comunque rivestono interesse pubblico ed i servizi realizzati da associazioni e privati, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni.

3. Tali aree, qualora non adiacenti a spazi di parcheggio, dovranno comprendere all'interno delle proprie pertinenze gli spazi per la sosta dei veicoli.

All'interno delle aree destinate a parchi e giardini e delle aree destinate a piazze e spazi pedonali, in particolare, è ammessa la realizzazione di spazi per la sosta dei veicoli, purché la superficie adibita a parcheggio a raso sia limitata ad una quota minoritaria ed in ogni caso non superi il 25% della superficie complessiva.

4. Il passaggio dall'una all'altra delle precedenti destinazioni d'uso, ove tale destinazione d'uso esclusiva sia individuata nelle Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento, è ammesso senza comportare variante al presente Regolamento Urbanistico nei seguenti casi:

  • da servizi culturali (Sd) a servizi sociali e ricreativi (Ss) e viceversa;
  • da servizi tecnici (St) a servizi amministrativi (Su), servizi culturali (Sd), servizi sociali e ricreativi (Ss), servizi sportivi coperti (Sf).

Art. 59- Regole e criteri per la progettazione degli spazi per le attività di servizio

1. Al fine di garantire elevati livelli di accessibilità da parte di tutti i cittadini e utenti dei servizi e degli spazi di uso pubblico, i progetti per la realizzazione degli spazi per le attività di servizio o per successivi interventi di riqualificazione, adeguamento e/o ampliamento dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  • privilegiare soluzioni progettuali inclusive, in modo da rendere servizi e spazi compatibili con le esigenze del maggior numero possibile di utenti, rispetto alle soluzioni speciali, cioè dedicate ad uno specifico profilo di utenza;
  • elevato grado di comfort e di sicurezza, anche con particolare riferimento all'illuminazione;
  • assenza di barriere architettoniche (fisiche o percettive), in riferimento alla generalità degli utenti ed in particolare agli utenti deboli, cioè persone disabili, persone con traumi temporanei, donne in stato interessante, bambini, persone con bambini piccoli, persone anziane;
  • dotazione di elementi di sostegno e di linee guida nei percorsi per facilitarne la percorribilità;
  • predisposizione di idonei spazi per la sosta, anche per le biciclette;
  • individuazione di sistemi per la raccolta dei rifiuti, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo.

Inoltre essi dovranno essere specificamente orientati al contenimento delle esigenze e dei costi di manutenzione.

2. I parchi e giardini pubblici (Sv, Svt) dovranno inoltre rispettare i seguenti requisiti:

  • presenza di recinzione o di strutture di filtro e protezione rispetto alla viabilità ed in generale agli spazi carrabili, privilegiando elementi vegetazionali quali alberature e siepi, sempreché di altezza tale da non impedire la sorveglianza e la sicurezza; a seconda delle specifiche situazioni, il trattamento dei margini dovrà valutare le esigenze di schermatura o trasparenza visiva, di protezione dai venti, di protezione acustica, di penetrabilità pedonale ecc.;
  • individuazione di aree ombreggiate per maggiore comfort nei mesi estivi;
  • nel caso di spazi di grande dimensione, dotazione di servizi igienici accessibili;
  • coerenza dell'articolazione funzionale con la morfologia naturale del terreno e con la tutela del paesaggio e con i suoi elementi consolidati, comprese le specie vegetazionali autoctone o naturalizzate;
  • scelta di materiali vegetali adeguati, evitando in ogni caso quelli spinosi o velenosi.

3. Le piazze e gli spazi pedonali pubblici (Sz) dovranno rispettare inoltre i seguenti requisiti:

  • presenza di elementi di filtro e protezione rispetto alla viabilità ed in generale agli spazi carrabili oppure adozione di misure per garantire la sicurezza dei pedoni (regolamentazione della circolazione, segnaletica, dissuasori...), tenendo conto comunque dell'accessibilità ai mezzi di emergenza e dell'eventuale esigenza di spazi destinati al carico e scarico;
  • realizzazione di sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali.

4. I parcheggi pubblici a raso (Sp) dovranno rispettare inoltre i seguenti requisiti:

  • dotazione di alberature nella misura minima di un albero ogni 50 mq. di parcheggio, ad eccezione dei parcheggi realizzati lungo la viabilità pubblica esistente, riservando a ciascuna pianta adeguato spazio permeabile, eventualmente protetto da griglie, fatti salvi eventuali inderogabili motivi di tutela storica ed ambientale; impiego di specie di alberi funzionali all'ombreggiamento nel periodo estivo, prive di fruttificazione ed essudati e con apparato radicale contenuto e profondo;
  • realizzazione di sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
  • pavimentazione con materiali semipermeabili, in particolare per gli stalli, ove compatibile con il tipo prevalente di veicoli e con l'intensità d'uso.

5. Nelle piazze e negli spazi pedonali, nei parchi e nei giardini è ammessa l'installazione di chioschi e servizi igienici; tali strutture dovranno in ogni caso rispettare integralmente i requisiti di accessibilità.

6. Negli impianti sportivi all'aperto (Sa) è ammessa la realizzazione di gradinate e di costruzioni atte ad ospitre gli spogliatoi, i servizi igienici e sanitari, eventuali locali per l'accettazione e servizi di ristoro, se ad esclusivo uso dell'impianto sportivo. Nel complesso la Superficie Coperta delle costruzioni, ad esclusione delle coperture temporanee stagionali, non deve essere superiore al 10% dell'area complessiva dell'impianto.

7. Per le aree destinate agli orti urbani (So) è prescritta l'elaborazione di un progetto complessivo comprendente un regolamento inerente i manufatti di supporto, le sistemazioni esterne, le infrastrutture e le recinzioni, in modo da uniformare dimensioni, finiture, materiali e tecnologie costruttive e garantire un corretto inserimento nel contesto; dovrà inoltre essere previsto l'accorpamento dei manufatti per lotti confinanti e degli eventuali servizi comuni.

Oltre a piccoli manufatti a servizio delle unità ortive - per il rimessaggio degli attrezzi e dei materiali, spogliatoi, ecc. - potrà essere consentita la realizzazione di manufatti edilizi per attività sociali di associazioni o gruppi.

Art. 60- Attività agricole

1. La destinazione d'uso per attività agricole e funzioni connesse e complementari (A) comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, tra le quali le attività agrituristiche, le attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione, le attività faunistico-venatorie.

Comprende le abitazioni per gli imprenditori agricoli professionali, i loro coadiuvanti e dipendenti agricoli a tempo indeterminato, gli annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi, gli annessi per l'agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole, le serre non temporanee.

Art. 61- Infrastrutture per la mobilità

1. La destinazione d'uso ad infrastrutture per la mobilità (M) comprende:

  • Mc · impianti per la distribuzione dei carburanti;
  • Mt · attività di trasporto collettivo.

2. Nei nuovi impianti di distribuzione o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

Per i locali a servizio del mezzo, destinati ad attività commerciali o a servizio della persona è ammessa una altezza massima in gronda di 4,50 ml.; l'altezza massima delle pensiline, misurata all'estradosso, non deve superare i 7,00 ml.

Il Rapporto di Copertura dovrà essere inferiore a 0,20 e la Superficie Coperta complessiva non potrà in ogni caso superare 400 mq.

Gli impianti dovranno essere dotati di almeno due posti auto; in caso di attività commerciali dovranno essere previsti parcheggi nella misura stabilita per le attività commerciali.

Titolo VII- Integrità delle risorse e difesa dal rischio

Art. 62- Disposizioni generali

1. Tutti gli interventi ammessi dal Regolamento Urbanistico, sia di tipo diretto sia assoggettati a Piano Attuativo, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni del presente Titolo, che assumono e sviluppano le disposizioni del Piano Strutturale.

2. Per quanto non espressamente indicato negli articoli successivi ed in particolare per quanto riguarda le norme riferite al suolo e sottosuolo e flora e fauna si rimanda specificamente a quanto contenuto nella L.R. 39/2000 e s.m.i.

Art. 63- Valutazione Ambientale Strategica

1. Gli interventi di cui agli allegati II, III, IV del D.Lgs. n. 152\2006 e s.m.i., quando non vietati dal presente Regolamento Urbanistico, sono sempre subordinati alla redazione di specifico Piano Attuativo, comprensivo del Rapporto Ambientale disciplinato dall'art. 24 della L.R. 10/2010 e s.m.i., ovvero, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, alla verifica di assoggettabilità prevista dall'art. 22 della stessa legge regionale.

2. Tale Piano Attuativo costituisce comunque variante al presente Regolamento e per la sua approvazione si dovranno seguire le relative procedure di legge.

3. I Piani Attuativi redatti per la realizzazione degli interventi previsti dalle Aree di Trasformazione così come disciplinati al Titolo XI delle presenti Norme e dunque se non comportanti variante al Regolamento Urbanistico sono esclusi dalle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di verifica di assoggettabilità in quanto strumenti attuativi di un piano urbanistico già sottoposto a Valutazione e conforme ai contenuti specifici di legge sulle nuove previsioni.

Art. 64- Disciplina dei beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004

1. Per la parte del territorio inclusa tra i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (codice 9051258, D.M. 09/02/1976 - G.U. 59 del 1976: Zona del Pratomagno), aree di notevole interesse pubblico per il riconoscimento di rilevanti valori ambientali, storico-architettonici ed urbanistici e panoramici, legati sia agli elementi naturali sia a quelli antropici del territorio aperto, degli insediamenti e della viabilità, sono stabiliti i seguenti obiettivi:

  • salvaguardia delle visuali panoramiche verso il Valdarno ed oltre e tutela dell'area in quanto quadro di sfondo visibile a sua volta da molti luoghi e dall'Autostrada del Sole;
  • mantenimento delle aperture panoramiche garantite dalla posizione dominante, sia nella fascia collinare, lungo i tracciati viari ed i corrispondenza degli insediamenti, sia nelle aree di crinale e nei prati pascoli della montagna, impedendo l'alterazione dei rapporti tra elementi costitutivi naturali ed antropici e della percezione visiva offerta e goduta in tali luoghi, anche in riferimento all'eventuale impatto dovuto alle installazioni impiantistiche.

2. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica sopra richiamate pertanto:

  • è vietata qualsiasi trasformazione edilizia che alteri il profilo dei crinali;
  • non è consentita la localizzazione di impianti eolici e di infrastrutture ad essi correlate con altezza al rotore superiore a 25 ml., fermo restando l'obbligo di effettuare specifica valutazione di inserimento paesaggistico per impianti di altezza inferiore;
  • l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici è consentita esclusivamente se totalmente integrata nella copertura degli edifici, su edifici minori o comunque sulle unità volumetriche di altezza inferiore e poco visibili, adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica e garantendone un corretto inserimento paesaggistico;
  • l'installazione di impianti per la telefonia mobile è ammessa previa verifica dell'inserimento paesaggistico-ambientale e della mitigazione degli impatti e della specificità del sito;
  • eventuali nuovi impianti di connessione alla rete elettrica dovranno essere realizzati tramite collegamenti interrati;
  • l'installazione degli impianti pubblicitari è limitata alla segnaletica di carattere escursionistico e turistico e comunque subordinata al parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto.

Capo I- Flora e fauna

Art. 65- Filari (formazioni arboree lineari)

1. A garanzia di un corretto inserimento paesistico si farà riferimento per i filari campestri e di margine fra centri abitati e campagna alle formazioni vegetali della tradizione rurale, privilegiando il ricorso a specie tipiche di percorsi e delimitazioni poderali, mentre per i filari urbani sarà privilegiato il ricorso a specie idonee alla realizzazione di viali.

2. Sono specie appartenenti alla tradizione rurale: acero campestre (Acer campestre), carpino nero (Ostrya carpinifolia), cerro (Quercus cerris), ciavardello (Sorbus torminalis), cipresso (Cupressus sempervirens), gelso (Morus nigra), leccio (Quercus ilex), noce (Juglans regia), olmo (Ulmus minor), orniello (Fraxinus ornus), roverella (Quercus pubescens), salice (Salix viminalis, Salix caprea), carpino bianco (Carpinus betulus), tiglio (Tilia cordata), acero minore (Acer monspessulanum), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), albero di Giuda (Cercis siliquastrum).

3. Nella ristrutturazione di filari urbani esistenti e nei casi di nuovo impianto dovranno essere particolarmente curati la forma e la dimensione delle aree permeabili di impianto, privilegiando la messa a dimora su aiuola continua non pavimentata; in presenza di elementi che non consentano la realizzazione dell'aiuola continua, si dovrà prevedere al piede delle piante una superficie non pavimentata coperta con un grigliato.

4. È da escludere l'impianto di specie quali le conifere esotiche decontestualizzate.

Art. 66- Siepi e arbusti

1. Si definiscono siepi le formazioni vegetali formate prevalentemente da specie arbustive autoctone, insieme a specie arboree autoctone.

2. Sono specie autoctone: ligustro (Ligustrum vulgare), alloro (Laurus nobilis), viburno (Viburnum lantana), ginestra (Spartium junceum, Cytisus scoparius), prugnolo (Prunus spinosa), biancospino (Crataegus monogyna), olmo (Ulmus minor), cisto (Cistus salvifolius), erica (Erica scoparia), fusaggine (Euonymus europaeus).

3. È vietata la posa a dimora di specie diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario; in caso di sostituzione di elementi esistenti sono da privilegiare siepi plurispecifiche e ad elevato grado di copertura.

4. È da escludere l'impianto di specie quali Prunus laurocerasus, Cupressus leylandi, Pyttosporum spp. e conifere esotiche decontestualizzate.

Art. 67- Vegetazione ripariale

1. Sulle aree con vegetazione ripariale sono vietati i seguenti interventi:

  • dissodamenti che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  • introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  • alterazione geomorfologica del terreno ed escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione ripariale.

Art. 68- Aree boscate

1. Nelle aree boscate, così come definite dalle vigenti norme regionali in materia forestale, sono vietati i seguenti interventi:

  • realizzazione di nuove strade carrabili, eccetto quelle di servizio alla silvicoltura, ai piani operativi anti incendi boschivi ed alla tutela ambientale;
  • realizzazione di nuove costruzioni stabili di qualsiasi genere, ad eccezione di strutture e manufatti per servizi di prevenzione incendi;
  • realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero;
  • realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento delle attività di allevamento, a proteggere le produzioni vegetali ed i resedi delle abitazioni dai danni arrecati dalla fauna selvatica, con le modalità definite ai successivi artt. 137 e 140.

2. Le aree boscate costituiscono ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale. Le attività selvicolturali e gli interventi da realizzarsi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggetti alle disposizioni della L.R. 39/2000 e del Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R del 08/08/2003 ed alle relative procedure autorizzative. Tali norme si applicano a tutti i boschi, come definiti dalla norma, anche esterni al perimetro del vincolo idrogeologico.

Art. 69- Disciplina del Sito di Importanza Regionale Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno

1. Per le aree appartenenti al SIR Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno, pSIC e ZPS, Sito di Importanza Regionale compreso nella rete Natura 2000, si confermano gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli), dalla D.G.R. n. 644/2004 (norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale) e dalla D.G.R. n. 454/2008 (criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione).

Sono inoltre integralmente assunti i contenuti del Piano di Gestione approvato con D.C.P. n. 128 del 23/11/2006.

2. Per limitare l'impatto causato da infrastrutture e attività ricreative, dovranno essere previsti, con il supporto di ulteriori atti di governo del territorio:

  • la regolamentazione della circolazione su strade ad uso forestale e della loro gestione;
  • la regolamentazione delle attività sportive e di tempo libero quali in particolare quelle svolte mediante deltaplano o parapendio;
  • la localizzazione di eventuali aree di sosta lungo le strade ed i sentieri di accesso al sito e la razionalizzazione del carico turistico;
  • il mantenimento (anche in caso di interventi edilizi o forestali) delle strutture esistenti, naturali e artificiali, utilizzate o potenzialmente sfruttabili da specie animali per il ricovero, la riproduzione o lo svernamento (alberi cavitati, ruderi, solai, ecc.).

3. Qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative sul Sito deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza; tale procedura si applica sia agli interventi che ricadono all'interno del Sito, sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat protetti.

4. Specifiche indicazioni di salvaguardia e miglioramento di specie ed habitat di interesse comunitario e regionale del SIR dovranno integrare i contenuti dei Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale.

5. È vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva superiore a 20 kw.

Capo II- Aria

Art. 70- Limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti in atmosfera

1. I Piani Attuativi devono essere sottoposti alla preventiva valutazione del grado di esposizione all'inquinamento atmosferico degli insediamenti, riguardo alle emissioni di inquinanti in atmosfera, sia dirette che dovute al traffico indotto, prescrivendo eventualmente opportune misure di mitigazione e garantendo l'adozione delle migliori tecnologie disponibili.

In particolare i Piani Attuativi ove siano previste modifiche o integrazioni al sistema della viabilità devono essere sottoposti, attraverso l'analisi dei possibili flussi, alla valutazione riguardo alle emissioni di inquinanti in atmosfera, prevedendo, eventualmente, misure di mitigazione.

2. Le trasformazioni che comportino un incremento significativo dei consumi energetici dovranno essere subordinate alla verifica dell'adozione di idonee misure di razionalizzazione e contenimento dei consumi.

3. Quali misure di compensazione il Regolamento Urbanistico prevede il mantenimento e l'incremento delle aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse sulla superficie urbana con il conseguente abbassamento delle diverse concentrazioni di emissioni inquinanti.

Art. 71- Limitazione e compensazione dei fenomeni di innalzamento della temperatura e aridità dell'aria

1. Il Regolamento Urbanistico, con particolare riferimento alle aree oggetto di interventi di trasformazione, individua misure di controllo dell'impermeabilizzazione delle superfici urbane e, laddove possibile, di ripristino di superfici permeabili, al fine di contribuire al riequilibrio degli scambi fisico-biologici tra terreno, acqua ed atmosfera e, conseguentemente, a ridurre la temperatura e l'aridità dell'aria.

Art. 72- Limitazione e compensazione dell'inquinamento acustico

1. Gli interventi di nuova edificazione e sostituzione edilizia ed i Piani Attuativi devono essere sottoposti alla preventiva Valutazione di Clima o Impatto Acustico, redatta in coerenza con il vigente Piano comunale di classificazione acustica, prevedendo le eventuali misure di mitigazione relative alle emissioni acustiche dirette e/o indirette.

2. Quali misure di compensazione il Regolamento Urbanistico prevede la predisposizione di idonee barriere vegetali. Solo negli eventuali casi ove non sia possibile realizzare barriere vegetali si potrà ricorrere a barriere fono-assorbenti in materiale artificiale o a barriere miste integrando materiali artificiali e vegetali.

Art. 73- Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento elettromagnetico

1. Gli interventi da realizzare in prossimità di impianti di radiocomunicazione o di linee elettriche esistenti devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza o a bassa frequenza, al fine di ridurre le esposizioni al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico e comunque di evitare l'insorgere di incompatibilità elettromagnetiche, in conformità con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa di settore vigente.

Art. 74- Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento luminoso

1. L'Amministrazione comunale, in conformità di quanto previsto dalla L.R. n. 39/2005, nella realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna adotta i criteri stabiliti nell'allegato III del PIER regionale ed alle "Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna", in particolare, dove tecnicamente possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica illuminazione dotati di celle fotovoltaiche e di sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso.

2. In tutto il territorio comunale è vietato per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati, l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi o rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo.

I sistemi di illuminazione dovranno privilegiare pertanto soluzioni che prevedano la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati con luce schermata verso l'alto, elementi a stretto contatto con il terreno o direttamente in esso collocati sempre opportunamente schermati verso l'alto.

Art. 75- Impianti alimentati da fonti rinnovabili

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale, l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili dovrà rispettare i criteri riportati ai seguenti comma.

Gli impianti a sonde, per l'uso della fonte geotermica, e le pompe di calore ad alto rendimento non sono assoggettati a regole specifiche.

2. Per tutti gli impianti dovrà essere posta massima attenzione alla stabilità dei pendii e dovrà essere rispettata la morfologia naturale del suolo, evitando modificazioni significative dell'andamento topografico con opere di movimento terra, salvo modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali all'installazione ed alla viabilità di accesso e di manutenzione; dovranno essere realizzate, ove necessario, opportune opere di drenaggio e di regimazione idraulico-agraria adottando, quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

Dovranno essere privilegiate localizzazioni in aree già dotate di una rete viaria idonea tale da poter essere utilizzata come viabilità di accesso senza che ne siano alterate le caratteristiche sia in termini dimensionali che morfologici, fatta salva la possibilità di realizzare minimi interventi di adeguamento funzionale; eventuali tratti di nuova viabilità di accesso e di distribuzione interna ed eventuali spazi di manovra potranno essere realizzati solo se strettamente necessari all'esercizio dell'impianto e dovranno rispettare, per tipologia e materiali, il reticolo delle strade esistenti.

La localizzazione degli impianti dovrà tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso percorsi di fruizione panoramici, punti e luoghi di belvedere, in modo da garantire che la percezione dei beni e delle aree non sia in alcun modo compromessa; dovrà essere attentamente valutata la compatibilità paesaggistica delle localizzazioni soprattutto nelle aree collinari di rilevante visibilità, di crinale e di versante. Le condizioni di visibilità dell'impianto nel paesaggio dovranno essere appositamente documentate negli elaborati progettuali.

L'eventuale impiego di fasce verdi di ambientazione e schermature arboree ed arbustive con funzione di mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto dovrà essere attentamente valutato rispetto al contesto paesaggistico, privilegiando gli ambiti collinari o pedemontani ove caratterizzati dall'alternanza di superfici boscate e di superfici coltivate, mentre sarà da valutare la coerenza negli ambiti di pianura o fondovalle ove caratterizzati da seminativi nudi a maglia larga. Dovrà essere previsto l'impiego di specie vegetali locali ed autoctone, creando un effetto il più naturale possibile.

3. Nel caso di aree agricole, verificati prioritariamente gli aspetti paesaggistici e tecnici, dovrà essere privilegiato l'utilizzo di aree degradate o abbandonate e/o non più funzionali all'attività agricola.

4. La connessione alla rete elettrica esistente dovrà essere realizzata tramite linee interrate, salvo dimostrazione di impossibilità tecnica.

Le costruzioni accessorie dovranno essere limitate alle opere ed alle infrastrutture strettamente necessarie all'esercizio degli impianti.

5. Gli impianti solari (fotovoltaici e termici) sugli edifici, al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e minimizzare l'impatto, dovranno essere integrati nella copertura; la realizzazione degli impianti negli edifici esistenti dovrà essere accompagnata dalla riqualificazione dell'intera copertura, con eliminazione degli elementi incongrui.

In generale ma soprattutto nel territorio rurale dovrà in ogni caso essere privilegiata la collocazione su corpi edilizi secondari e poco visibili.

Ove non sia tecnicamente realizzabile la totale integrazione architettonica, negli edifici con copertura a falda i pannelli dovranno essere di norma collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo.

Non è consentito l'impiego di impianti fotovoltaici ad inseguimento o di impianti fotovoltaici non integrati con moduli ubicati al suolo, né di installazioni su strutture complementari (pergole fotovoltaiche, pensiline fotovoltaiche, tettoie fotovoltaiche) ed è obbligatoria la totale integrazione nella copertura su corpi edilizi secondari e poco visibili nei seguenti casi:

  • sottosistemi R1.1 (Nuclei di matrice antica) e R2.1 (Nuclei minori dell'alta collina)
  • edifici e pertinenze soggetti ad intervento di restauro e risanamento conservativo (rc) oppure ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
  • sottozone E4 ed E4a (aree caratterizzate da terrazzamenti e ciglionamenti), E5a oppure E5b (aree di tutela paesistica di ville, edifici specialistici ed insediamenti rurali di pregio, nuclei ed aggregati ed altri insediamenti di antico impianto).

6. Per gli impianti solari a terra deve essere previsto il minimo impatto sul territorio, curando l'integrazione nel contesto ed eventualmente adottando opere di mitigazione, tenendo conto delle visuali panoramiche, della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico e della vicinanza a nuclei di interesse architettonico e storico-documentario; dovrà inoltre essere assicurato il rispetto della distanza di maggior cautela dalle abitazioni esistenti.

Il posizionamento dei moduli dovrà consentire scambi gassosi fra terreno e atmosfera ed il transito della fauna minore terrestre. Gli impianti dovranno essere realizzati in modo da garantire il ripristino dell'uso originario.

Dovranno essere adottati accorgimenti progettuali, nella scelta dei materiali e nell'organizzazione dell'impianto, in grado garantire l'integrazione nel contesto d'intervento, tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche e dei relativi elementi costitutivi e degli elementi strutturali della tessitura agraria, in particolare per quanto riguarda eventuali recinzioni e viabilità di servizio.

7. Per gli impianti eolici dovrà essere effettuata una attenta e puntuale ricognizione degli elementi caratterizzanti il contesto, verificandone l'inserimento con la simulazione dell'esito dell'intervento ed assicurando il rispetto della distanza di maggior cautela dalle abitazioni esistenti, e dovrà essere effettuata una previsione dell'alterazione del clima acustico anche al fine di adottare eventuali misure di mitigazione.

Nella realizzazione di impianti eolici entro la soglia di potenza pari a 60 kW, l'altezza complessiva (compreso il rotore) dovrà essere per quanto possibile limitata, compatibilmente con la funzionalità dell'impianto.

8. Gli impianti a biomassa dovranno essere alimentati da filiera corta, privilegiando la parte biodegradabile dei prodotti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

Art. 76- Localizzazione di industrie a rischio o insalubri

1. La localizzazione di industrie a rischio d'incidente rilevante non è ammessa su tutto il territorio comunale.

2. La localizzazione di industrie insalubri di 1^ classe all'interno dei centri abitati è ammessa solo a condizione che siano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico.

Capo III- Acqua

Art. 77- Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

1. Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati. Questa fascia oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale serve a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e a facilitare le operazioni di manutenzione.

2. Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, si applicano le seguenti disposizioni:

  • è vietato qualsiasi tipo di edificazione e saranno consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature;
  • è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi ciclopedonali e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;
  • sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;
  • è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, all'interno del corpo idrico; sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;
  • i lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e, in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

3. L'Amministrazione Comunale potrà prevedere forme di incentivazione per la delocalizzazione delle strutture presenti nella fascia di rispetto, al fine di garantire l'efficienza della rete idraulica, facilitare le operazioni del servizio di piena, di polizia idraulica, oltre che di protezione civile. Similmente, nelle aree ricadenti in pericolosità idraulica molto elevata saranno da prevedersi forme di incentivazione per la delocalizzazione delle eventuali attività che interferiscano con il libero deflusso delle acque creando situazioni di rischio.

4. Dovranno essere privilegiati interventi di ripristino delle sponde e di rinaturalizzazione degli alvei con l'eliminazione graduale delle pareti cementificate, eccetto che nelle aree ad alto rischio idraulico dove sia inevitabile il mantenimento di una portata elevata; in ogni caso dovrà essere garantita la continuità della copertura vegetale al fine di aumentare l'ombreggiamento del corso idrico e quindi ridurre al minimo la crescita algale ed i conseguenti effetti dell'eutrofizzazione delle acque; sono ammesse sistemazioni di sponda tramite l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica, supportate da adeguate valutazioni di inserimento nell'ambiente circostante; sono in generale da prevedere soluzioni di consolidamento delle sponde con sistemazioni a verde o con materiali che permettano l'inerbimento ed il cespugliamento.

Art. 78- Regimazione delle acque superficiali

1. Tutte le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea e con specie ripariali autoctone, al generale miglioramento della qualità biologica e alla fruizione pubblica.

2. Le opere idrauliche ed i loro manufatti esistenti, ancorché danneggiati o in pessimo stato di manutenzione e/o di totale inefficienza idraulica, devono essere salvaguardate da usi impropri e/o manomissioni anche se di proprietà privata.

3. Le opere di regimazione, anche nel caso di interventi su strutture esistenti, dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica. È vietata l'impermeabilizzazione degli argini.

4. È vietata la coltivazione sulle strutture arginali. Le lavorazioni agricole non dovranno comunque interessare l'area di pertinenza dei corsi d'acqua.

5. Sono vietate tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca un percorso alternativo per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito ben definito.

Art. 79- Canalizzazione agricole (rete scolante)

1. Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo devono essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.

2. È vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

Art. 80- Casse di espansione

1. In sinistra idrografica del torrente Rantigioni, in prossimità dell'abitato di Faella, è prevista la realizzazione di un'opera di mitigazione del rischio idraulico, finalizzata alla messa in sicurezza del centro abitato. L'area destinata a tale opera è individuata nella tavola Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione in scala 1:2.000.

2. L'opera di mitigazione del rischio consisterà nella realizzazione di una cassa di espansione in derivazione, come meglio esplicitato nello studio idrologico-idraulico allegato al Piano Strutturale.

Art. 81- Attraversamento dei corsi d'acqua in elevazione

1. La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell'alveo assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso; la base dell'impalcato dovrà sempre svilupparsi ad una quota superiore rispetto alle sommità arginali tale da consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena.

2. Gli eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua arginati mediante guadi che abbassano la quota di coronamento dell'argine dovranno essere abbandonati e sostituiti con attraversamenti in sopraelevazione mediante ponti o passerelle.

Art. 82- Rilevati delle infrastrutture viarie

1. Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.

Art. 83- Pozzi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i pozzi dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni delle quali sono di pertinenza e posti a distanza non inferiore a:

  • 5 ml. da abitazioni;
  • 10 ml. da pozzi neri, fosse biologiche e fognature a completa tenuta;
  • 30 ml. da stalle, concimaie, depositi di immondizia, stoccaggio rifiuti, centri di raccolta e demolizione autoveicoli e da pozzi neri, fosse biologiche e fognature per le quali non è garantita la perfetta tenuta, impianti di smaltimento reflui;
  • 50 ml. da discariche di tipo A;
  • 100 ml. dai cimiteri;
  • 200 ml. da pozzi che erogano acqua a terzi mediante pubblico acquedotto, qualora non siano definite diverse fasce di rispetto, e da discariche di tipo B.

2. Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari dovranno essere realizzati, se richiesti, pozzi esclusivamente di tipo condominiale, in numero idoneo alle esigenze condominiali.

3. In corrispondenza di pozzi, sorgenti e punti di presa per approvvigionamento idrico destinato al consumo umano, per erogazione a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, sono istituite la zona di tutela assoluta e quella di rispetto, così come previsto dalla normativa in materia e dall'Autorità d'Ambito Ottimale.

Art. 84- Acquiferi vulnerabili

1. Nelle aree di fondovalle, caratterizzate da terreni a permeabilità alta con conseguente presenza di acquiferi vulnerabili poco profondi e non adeguatamente protetti (individuate nella tavola 6.0.i Carta delle isofreatiche del Piano Strutturale), dovranno essere limitate le attività potenzialmente inquinanti delle acque di sottosuolo quali ad esempio:

  • dispersione di fanghi e acque reflue in sistemi aperti;
  • accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • aree cimiteriali;
  • gestione di rifiuti;
  • stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose;
  • pozzi perdenti.

2. La realizzazione di opere connesse a tali attività è subordinata alla predisposizione di adeguati accorgimenti atti a garantire la non contaminazione della falda.

3. Non sono in ogni caso ammessi in tali aree:

  • l'apertura di cave;
  • stoccaggio di prodotti ovvero sostanze radioattive;
  • centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli.

Art. 85- Acque reflue e depurazione

1. In attuazione delle vigenti disposizioni normative relative all'obbligo di autorizzazione allo scarico di reflui domestici o assimilabili non recapitanti in pubblica fognatura, ogni intervento comportante aumento di carico urbanistico in zone non servite da pubblica fognatura deve ricorrere a sistemi di depurazione autonoma di tipo naturale (ad esempio fitodepurazione), caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico ed elevati rendimenti depurativi, sistemi che consentano il riutilizzo dei reflui depurati, nel rispetto delle condizioni locali di vulnerabilità idrogeologica.

2. Nei Piani Attuativi deve essere previsto un sistema di fognatura separata, preventivamente concordato con il gestore del servizio, fatte salve giustificate motivazioni tecniche da documentare adeguatamente.

In caso di non fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria e alla depurazione, le trasformazioni possono essere ritenute ammissibili solo se venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, previa preventiva valutazione dell'impatto dello scarico depurato sulla qualità del corpo idrico ricettore e a condizione che si escluda l'insorgenza di problemi igienico-sanitari connessi al sistema di smaltimento e una possibile interferenza con le risorse idriche sotterranee.

Art. 86- Risparmio idrico e razionalizzazione dei consumi

1. In tutti gli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica dovranno essere adottate soluzioni tecniche per il recupero delle acque meteoriche e l'utilizzo delle acque di riciclo.

2. Ove possibile dovranno essere realizzate reti idriche duali fra uso potabile e altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili.

3. In tutti gli interventi dovrà essere prevista la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile (quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto ecc.).

Capo IV- Suolo e sottosuolo

Art. 87- Impermeabilizzazione del suolo

1. Nella realizzazione di tutti i tipi di intervento si dovrà minimizzare l'impermeabilizzazione del suolo attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno; la realizzazione delle opere non dovrà alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

2. I nuovi spazi pubblici destinati a piazze, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, se di superficie superiore a 200 mq., dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale.

3. Il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua dovrà essere limitato, cercando di evitare il sovraccarico della rete scolante esistente e favorendo nel contempo l'infiltrazione nel suolo.

4. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente - nel caso di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia con incremento della Superficie Coperta o con demolizione e ricostruzione - e nella nuova edificazione dovrà essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della Superficie Fondiaria.

Le superfici permeabili dovranno essere progettate e realizzate in modo da risultare effettivamente funzionali agli obiettivi esposti; non potranno pertanto essere computate per la verifica delle dotazioni aree di piccola dimensione oppure molto frammentate.

5. Per gli interventi citati al comma 4 e più in generale per tutte le trasformazioni comportanti la realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente permeabili superiori a 200 mq. dovrà essere previsto il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili nel reticolo idrografico superficiale o, in seconda istanza, alla pubblica fognatura, comunque contenendo l'entità delle portate scaricate, se del caso con la realizzazione di vasche volano o di altri idonei accorgimenti atti a trattenere temporaneamente gli eccessi di portata meteorica (aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari, ...), così da ripristinare gli stessi livelli di sicurezza nel sistema di scolo esistente.

6. Anche ai fini della prevenzione del rischio idraulico, per favorire l'infiltrazione di acqua nel sottosuolo si dovranno assumere i seguenti criteri:

  • prevedere nella realizzazione di impianti arborei, così come di colture seminative, sistemazioni idraulico-agrarie atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali ed orientate a favorire l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione;
  • recapitare, nelle aree impermeabilizzate, le acque superficiali in appositi bacini di accumulo evitando il convogliamento diretto in fognatura o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.

Art. 88- Sbancamenti, scavi e rinterri

1. Negli scavi, al fine di assicurare la stabilità dei terreni e delle opere, in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata mediante le indagini geologiche.

2. Prima dell'inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione, dovrà essere individuato il sito di discarica ed i modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato.

3. Per ogni intervento che comporti un rimodellamento con modifica della pendenza di superfici preesistenti si devono calcolare le condizioni di stabilità delle nuove pareti e/o dei nuovi versanti in relazione alla prevista configurazione finale e alle variazioni indotte sulla stabilità delle strutture limitrofe. Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo devono prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali, mediante opere di rinaturalizzazione spontanea e/o guidata, con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Per i rinterri devono essere utilizzati materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco, ripristinando il grado di compattezza e di addensamento del terreno originario. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno.

5. Gli interventi su terreni agricoli che comportino movimenti di terra, modificazione dello stato e consistenza delle colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque superficiali e profonde, sono consentiti a condizione che la richiesta sia accompagnata da elaborati che individuino sia gli assetti definitivi che le sistemazioni intermedie, per garantire la realizzazione degli interventi senza alterazioni negative del paesaggio.

6. In tutti gli interventi dovranno essere evitate opere di forte rimodellamento del suolo (scavi e reinterri) che comportino una alterazione significativa della situazione preesistente.

I rimodellamenti delle aree dovranno limitare gli scavi ed i riporti mediamente ad 1 ml.; tale limite potrà essere superato esclusivamente nel caso di interventi per la realizzazione o l'adeguamento di tracciati viari e percorsi di importante interesse generale, fermo restando la necessità di verificarne il corretto inserimento paesistico.

7. Nel caso di edifici collocati in aree con terreno in pendio, nella sistemazione finale a monte potranno essere previsti scannafossi e/o elementi analoghi ma non sono consentite modifiche all'andamento naturale del suolo che portino a rendere seminterrati o fuori terra i locali che nella configurazione orografica originaria invece risulterebbero - rispettivamente - interrati o seminterrati. Non è ammessa la realizzazione di muri di contenimento di altezza superiore a 1,50 ml.; dovrà in ogni caso essere dimostrata la necessità di realizzare tali strutture ed accuratamente verificata l'assenza di alternative meno impattanti (ad esempio terre rinforzate rinverdite): tali interventi si configurano pertanto come soluzione limite, da adottare esclusivamente qualora sia inequivocabilmente impossibile mantenere la conformazione naturale del terreno oppure limitare la modifica di tale conformazione ad un modesto rimodellamento da realizzare senza strutture di sostegno. È ammessa la realizzazione di muri di altezza

superiore a 1,50 ml., purché comunque inferiore a 2,70 ml., esclusivamente se corrispondenti all'unico fronte libero, a valle, di volumi interrati (ad esempio autorimesse).

Art. 89- Costruzioni interrate

1. Nelle aree in cui sono presenti zone con falda acquifera superficiale la realizzazione di opere in sotterraneo è subordinata all'elaborazione di uno studio idrogeologico di dettaglio per valutare gli eventuali effetti negativi nelle aree limitrofe derivanti da una modifica del regime di falda. Tale studio dovrà essere basato sulla ricostruzione certa della litostratigrafia dell'area, e corredato dal monitoraggio diretto della falda ante e post operam.

Qualora da tale studio risultassero possibili interferenze negative il progetto dovrà contenere misure efficaci per superare le criticità indotte dalle trasformazioni.

2. Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale deve essere verificata la profondità del livello di falda e della sua escursione stagionale in relazione alla profondità del piano di posa delle fondazioni. Il piano di calpestio dei locali interrati deve comunque rimanere al di sopra del livello massimo di risalita della falda al fine di evitare la messa in opera di impianti di pompaggio per la depressione della tavola d'acqua.

3. La messa in opera di impianti di depressione della tavola d'acqua è consentita esclusivamente per la salvaguardia e la messa in sicurezza di edifici esistenti.

Art. 90- Reti tecnologiche sotterranee

1. Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle fognature, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse.

2. La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali; qualora l'intervento ne preveda la modifica del percorso, dovrà esserne indicato il nuovo andamento, garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

3. La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere in ogni caso la crescita ed il mantenimento degli apparati radicali delle essenze arboree e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione nelle zone agricole.

4. Allo scopo di coordinare le operazioni di scavo per gli interventi sugli impianti interrati, gli interventi stessi e ciascuna opera devono essere resi noti in anticipo a tutti i soggetti competenti e i lavori di chiusura degli scavi devono garantire la risistemazione del terreno (piantumato e non) o della pavimentazione.

Capo V- Fattibilità

Art. 91- Condizioni di fattibilità

1. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali del Regolamento Urbanistico sono differenziate secondo le categorie di fattibilità previste dalla normativa vigente ed in particolare dal Regolamento Regionale n. 53/R (D.P.G.R. n. 53/R del 25/10/2011).

In particolare sono definiti i seguenti criteri generali di fattibilità:

  • fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi;
  • fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza individuati e definiti in sede di Regolamento Urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

2. Secondo quanto previsto dalla normativa regionale le fattibilità degli interventi sono distinte in funzione delle pericolosità in relazione agli aspetti geologici, idraulici e sismici ai fini di una corretta definizione delle condizioni di attuazione delle previsioni.

3. Le condizioni di fattibilità per gli interventi, con le relative prescrizioni, sono definite nella Relazione di fattibilità e nelle Schede; per le aree urbane le condizioni di fattibilità sono rappresentate attraverso le classificazioni sopra citate nelle Carte di Fattibilità, mentre per il territorio aperto la fattibilità degli interventi è desumibile dagli abachi.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07