Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 50- Disposizioni generali

1. La destinazione d'uso in atto di un immobile è l'utilizzazione conforme a quella stabilita da licenza, permesso, autorizzazione o altro titolo abilitativo edilizio rilasciato.

Nel caso di assenza dei suddetti provvedimenti abilitativi, o di loro indeterminatezza, la destinazione d'uso sarà definita dalla classificazione catastale, ovvero dalla richiesta di revisione della stessa, legittimamente formulata prima della data di adozione del Regolamento Urbanistico.

2. In assenza della suddetta documentazione, si potrò fare riferimento all'utilizzazione effettiva in corso al momento dell'entrata in vigore delle norme, comprovabile da chiunque vi abbia interesse, anche mediante legittimi atti contrattuali concernenti l'immobile interessato.

3. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle categorie principali, che sono: residenza (R), attività industriali ed artigianali (I), attività commerciali all'ingrosso e i depositi (G), attività commerciali (C), attività turistico-ricettive (T), attività direzionali (D), attività di servizio (S), attività agricole (A), infrastrutture per la mobilità (M).

4. Si ha mutamento di destinazione d'uso quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 35% della SUL dell'unità stessa, o comunque per più di 30 mq., anche con più interventi successivi.

5. Il passaggio dall'una all'altra delle categorie principali oppure dall'una all'altra destinazione d'uso all'interno dell'articolazione di ciascuna categoria principale è possibile quando previsto e consentito dalle presenti Norme, fermo restando il rispetto della disciplina degli interventi e delle dotazioni richieste in termini di standard urbanistici e parcheggi privati.

6. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto a titolo abilitativo ed è oneroso se comporta incremento di carico urbanistico.

Art. 51- Distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Il presente Titolo ed il Titolo VIII (Sistemi ed ambiti funzionali) costituiscono la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ai sensi dell'art. 58 della L.R. 01/05, con validità quinquennale.

2. Sistemi funzionali ed ambiti individuano e definiscono gli usi caratterizzanti, ammessi ed esclusi, eventuali quantità massime compatibili e condizioni per la localizzazione di specifiche funzioni in alcuni contesti.

All'interno delle Unità Territoriali Organiche Elementari definite dal Piano Strutturale, in particolare, i Sistemi funzionali dei Luoghi centrali, della Residenza e della Produzione individuano i centri abitati corrispondenti alle principali aree urbane (Pian di Scò, Caselli, Palagio, Simonti, Faella, Casariccio e Casegrandi, Le Chiuse, Vaggio, Matassino, Ontaneto e Montalpero).

Prescrizioni relative a singoli complessi immobiliari o immobili o a parti di essi sono individuate nelle Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della destinazione d'uso è posizionata in alto a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) ed in tale caso la destinazione corrispondente alla sigla deve essere intesa come funzione esclusiva, oppure nelle discipline specifiche contenute al Titolo X ed al Titolo XI.

Art. 52- Residenza

1. La destinazione d'uso residenziale (R) comprende, oltre alle abitazioni ordinarie, collegi e convitti e strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca).

2. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo.

E' fatta eccezione per gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti ad uso agricolo.

Art. 53- Attività industriali ed artigianali

1. La destinazione d'uso per attività industriali ed artigianali (I) comprende:

  • Ii · attività industriali ed attività artigianali (fabbriche, officine e autofficine, compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio, spazi espositivi connessi; laboratori artigianali in genere; magazzini, depositi coperti e scoperti anche in assenza di opere di trasformazione permanente del suolo);
  • Ia · impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;
  • Ir · impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
  • Ie · attività estrattive;
  • Is · artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni (ad esempio laboratorio artistico, bottega artigiana, parrucchiere, estetista, panificio, pizza al taglio), con SUL non superiore a 300 mq.; oltre tale limite queste unità immobiliari sono assimilate alla destinazione commerciale per il carico urbanistico che possono indurre sulle infrastrutture della mobilità e le superfici aperte all'uso pubblico sono considerate Superfici di vendita.

Art. 54- Attività commerciali all'ingrosso e depositi

1. La destinazione d'uso per attività commerciali all'ingrosso e depositi (G) comprende attività commerciali all'ingrosso, attività commerciali con deposito di merci a cielo aperto, attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita, magazzini e depositi, sedi di corrieri ed aziende di autotrasporto.

Consistono in attività dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande oppure in attività di magazzino o deposito, cioè finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al dettaglio.

2. Sono compatibili con tali destinazioni e dunque ad esse assimilate ai fini della disciplina degli usi le attività di commercio al dettaglio non alimentari che richiedono ampie superfici di vendita o di magazzino, almeno superiori a 500 mq., quali rivenditori di materiali edili, concessionari di autoveicoli e vendita di mobili.

Art. 55- Attività commerciali

1. La destinazione d'uso per attività commerciali (C) comprende:

  • Ce · commercio al dettaglio corrispondente ad esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande (con superficie di vendita non superiore a 300 mq.);
  • Cm · commercio al dettaglio corrispondente a medie strutture di vendita (con superficie di vendita compresa tra 300 e 1.500 mq.).

2. Sono compatibili con la destinazione commerciale e dunque ad esse assimilate ai fini della disciplina degli usi anche le seguenti attività: attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale; artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni, con SUL superiore a 300 mq.

Art. 56- Attività turistico-ricettive

1. La destinazione d'uso per attività turistico-ricettive (T) comprende:

  • Tr · alberghi, residence, strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva;
  • Tc · campeggi.

2. Le strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità comprendono bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, se inseriti all'interno del complesso degli immobili.

Art. 57- Attività direzionali

1. La destinazione d'uso per attività direzionali (D) comprende uffici privati, studi professionali e altre forme assimilabili (centri fitness, palestre private...), agenzie bancarie, banche, centri di ricerca, assicurazioni, agenzie immobiliari e sedi di associazioni.

Art. 58- Attività di servizio

1. La destinazione d'uso per attività di servizio (S) comprende:

  • Su · servizi amministrativi (uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari, archivi);
  • Sb · servizi per l'istruzione di base (asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo);
  • Sh · servizi per l'assistenza sanitaria (centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati, compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi);
  • Sd · servizi culturali (musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni);
  • Ss · servizi sociali e ricreativi (centri sociali, centri ricreativi, ludoteche, centri polivalenti, mense); possono comprendere eventuali attività commerciali (Ce), limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, se ad uso esclusivo della struttura;
  • Sr · servizi per il culto (chiese, seminari, conventi, complessi religiosi);
  • Sc · servizi cimiteriali;
  • St · servizi tecnici (impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, edifici annonari, stazioni di sperimentazione per la flora e per la fauna, servizi di soccorso pubblico, servizi tecnologici, servizi innovativi);
  • Sf · servizi sportivi coperti (palestre, piscine, campi coperti); rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico al coperto; possono comprendere eventuali attività commerciali (Ce), limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, se ad uso esclusivo dell'impianto sportivo, e servizi sociali e ricreativi (Ss);
  • Sa · impianti sportivi all'aperto; rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico all'aperto;
  • Sv · parchi e giardini pubblici o di uso pubblico; sono aree prevalentemente alberate e sistemate a verde e organizzate per il tempo libero, il riposo, il gioco libero; all'interno di tali aree possono essere realizzati spazi attrezzati per il gioco, le attrezzature didattiche all'aperto, l'osservazione dell'ambiente naturale, lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto o contenute attrezzature per la pratica sportiva di base;
  • Svt · parchi territoriali;
  • So · orti urbani; sono aree caratterizzate da lotti di limitata dimensione individualmente coltivati;
  • Si · verde di regimazione idraulica (aree aperte interessate da interventi di regimazione idraulica per la difesa del territorio dal rischio idraulico);
  • Sz · piazze e spazi pedonali pubblici, compresi i percorsi pedonali all'interno delle aree urbane;
  • Sp · parcheggi pubblici a raso.

2. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso per attività di servizio le attività e le attrezzature pubbliche nonché le attività private che offrano servizi o attrezzature analoghi e che comunque rivestono interesse pubblico ed i servizi realizzati da associazioni e privati, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni.

3. Tali aree, qualora non adiacenti a spazi di parcheggio, dovranno comprendere all'interno delle proprie pertinenze gli spazi per la sosta dei veicoli.

All'interno delle aree destinate a parchi e giardini e delle aree destinate a piazze e spazi pedonali, in particolare, è ammessa la realizzazione di spazi per la sosta dei veicoli, purché la superficie adibita a parcheggio a raso sia limitata ad una quota minoritaria ed in ogni caso non superi il 25% della superficie complessiva.

4. Il passaggio dall'una all'altra delle precedenti destinazioni d'uso, ove tale destinazione d'uso esclusiva sia individuata nelle Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento, è ammesso senza comportare variante al presente Regolamento Urbanistico nei seguenti casi:

  • da servizi culturali (Sd) a servizi sociali e ricreativi (Ss) e viceversa;
  • da servizi tecnici (St) a servizi amministrativi (Su), servizi culturali (Sd), servizi sociali e ricreativi (Ss), servizi sportivi coperti (Sf).

Art. 59- Regole e criteri per la progettazione degli spazi per le attività di servizio

1. Al fine di garantire elevati livelli di accessibilità da parte di tutti i cittadini e utenti dei servizi e degli spazi di uso pubblico, i progetti per la realizzazione degli spazi per le attività di servizio o per successivi interventi di riqualificazione, adeguamento e/o ampliamento dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  • privilegiare soluzioni progettuali inclusive, in modo da rendere servizi e spazi compatibili con le esigenze del maggior numero possibile di utenti, rispetto alle soluzioni speciali, cioè dedicate ad uno specifico profilo di utenza;
  • elevato grado di comfort e di sicurezza, anche con particolare riferimento all'illuminazione;
  • assenza di barriere architettoniche (fisiche o percettive), in riferimento alla generalità degli utenti ed in particolare agli utenti deboli, cioè persone disabili, persone con traumi temporanei, donne in stato interessante, bambini, persone con bambini piccoli, persone anziane;
  • dotazione di elementi di sostegno e di linee guida nei percorsi per facilitarne la percorribilità;
  • predisposizione di idonei spazi per la sosta, anche per le biciclette;
  • individuazione di sistemi per la raccolta dei rifiuti, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo.

Inoltre essi dovranno essere specificamente orientati al contenimento delle esigenze e dei costi di manutenzione.

2. I parchi e giardini pubblici (Sv, Svt) dovranno inoltre rispettare i seguenti requisiti:

  • presenza di recinzione o di strutture di filtro e protezione rispetto alla viabilità ed in generale agli spazi carrabili, privilegiando elementi vegetazionali quali alberature e siepi, sempreché di altezza tale da non impedire la sorveglianza e la sicurezza; a seconda delle specifiche situazioni, il trattamento dei margini dovrà valutare le esigenze di schermatura o trasparenza visiva, di protezione dai venti, di protezione acustica, di penetrabilità pedonale ecc.;
  • individuazione di aree ombreggiate per maggiore comfort nei mesi estivi;
  • nel caso di spazi di grande dimensione, dotazione di servizi igienici accessibili;
  • coerenza dell'articolazione funzionale con la morfologia naturale del terreno e con la tutela del paesaggio e con i suoi elementi consolidati, comprese le specie vegetazionali autoctone o naturalizzate;
  • scelta di materiali vegetali adeguati, evitando in ogni caso quelli spinosi o velenosi.

3. Le piazze e gli spazi pedonali pubblici (Sz) dovranno rispettare inoltre i seguenti requisiti:

  • presenza di elementi di filtro e protezione rispetto alla viabilità ed in generale agli spazi carrabili oppure adozione di misure per garantire la sicurezza dei pedoni (regolamentazione della circolazione, segnaletica, dissuasori...), tenendo conto comunque dell'accessibilità ai mezzi di emergenza e dell'eventuale esigenza di spazi destinati al carico e scarico;
  • realizzazione di sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali.

4. I parcheggi pubblici a raso (Sp) dovranno rispettare inoltre i seguenti requisiti:

  • dotazione di alberature nella misura minima di un albero ogni 50 mq. di parcheggio, ad eccezione dei parcheggi realizzati lungo la viabilità pubblica esistente, riservando a ciascuna pianta adeguato spazio permeabile, eventualmente protetto da griglie, fatti salvi eventuali inderogabili motivi di tutela storica ed ambientale; impiego di specie di alberi funzionali all'ombreggiamento nel periodo estivo, prive di fruttificazione ed essudati e con apparato radicale contenuto e profondo;
  • realizzazione di sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
  • pavimentazione con materiali semipermeabili, in particolare per gli stalli, ove compatibile con il tipo prevalente di veicoli e con l'intensità d'uso.

5. Nelle piazze e negli spazi pedonali, nei parchi e nei giardini è ammessa l'installazione di chioschi e servizi igienici; tali strutture dovranno in ogni caso rispettare integralmente i requisiti di accessibilità.

6. Negli impianti sportivi all'aperto (Sa) è ammessa la realizzazione di gradinate e di costruzioni atte ad ospitre gli spogliatoi, i servizi igienici e sanitari, eventuali locali per l'accettazione e servizi di ristoro, se ad esclusivo uso dell'impianto sportivo. Nel complesso la Superficie Coperta delle costruzioni, ad esclusione delle coperture temporanee stagionali, non deve essere superiore al 10% dell'area complessiva dell'impianto.

7. Per le aree destinate agli orti urbani (So) è prescritta l'elaborazione di un progetto complessivo comprendente un regolamento inerente i manufatti di supporto, le sistemazioni esterne, le infrastrutture e le recinzioni, in modo da uniformare dimensioni, finiture, materiali e tecnologie costruttive e garantire un corretto inserimento nel contesto; dovrà inoltre essere previsto l'accorpamento dei manufatti per lotti confinanti e degli eventuali servizi comuni.

Oltre a piccoli manufatti a servizio delle unità ortive - per il rimessaggio degli attrezzi e dei materiali, spogliatoi, ecc. - potrà essere consentita la realizzazione di manufatti edilizi per attività sociali di associazioni o gruppi.

Art. 60- Attività agricole

1. La destinazione d'uso per attività agricole e funzioni connesse e complementari (A) comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, tra le quali le attività agrituristiche, le attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione, le attività faunistico-venatorie.

Comprende le abitazioni per gli imprenditori agricoli professionali, i loro coadiuvanti e dipendenti agricoli a tempo indeterminato, gli annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi, gli annessi per l'agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole, le serre non temporanee.

Art. 61- Infrastrutture per la mobilità

1. La destinazione d'uso ad infrastrutture per la mobilità (M) comprende:

  • Mc · impianti per la distribuzione dei carburanti;
  • Mt · attività di trasporto collettivo.

2. Nei nuovi impianti di distribuzione o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

Per i locali a servizio del mezzo, destinati ad attività commerciali o a servizio della persona è ammessa una altezza massima in gronda di 4,50 ml.; l'altezza massima delle pensiline, misurata all'estradosso, non deve superare i 7,00 ml.

Il Rapporto di Copertura dovrà essere inferiore a 0,20 e la Superficie Coperta complessiva non potrà in ogni caso superare 400 mq.

Gli impianti dovranno essere dotati di almeno due posti auto; in caso di attività commerciali dovranno essere previsti parcheggi nella misura stabilita per le attività commerciali.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07