Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 65- Filari (formazioni arboree lineari)

1. A garanzia di un corretto inserimento paesistico si farà riferimento per i filari campestri e di margine fra centri abitati e campagna alle formazioni vegetali della tradizione rurale, privilegiando il ricorso a specie tipiche di percorsi e delimitazioni poderali, mentre per i filari urbani sarà privilegiato il ricorso a specie idonee alla realizzazione di viali.

2. Sono specie appartenenti alla tradizione rurale: acero campestre (Acer campestre), carpino nero (Ostrya carpinifolia), cerro (Quercus cerris), ciavardello (Sorbus torminalis), cipresso (Cupressus sempervirens), gelso (Morus nigra), leccio (Quercus ilex), noce (Juglans regia), olmo (Ulmus minor), orniello (Fraxinus ornus), roverella (Quercus pubescens), salice (Salix viminalis, Salix caprea), carpino bianco (Carpinus betulus), tiglio (Tilia cordata), acero minore (Acer monspessulanum), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), albero di Giuda (Cercis siliquastrum).

3. Nella ristrutturazione di filari urbani esistenti e nei casi di nuovo impianto dovranno essere particolarmente curati la forma e la dimensione delle aree permeabili di impianto, privilegiando la messa a dimora su aiuola continua non pavimentata; in presenza di elementi che non consentano la realizzazione dell'aiuola continua, si dovrà prevedere al piede delle piante una superficie non pavimentata coperta con un grigliato.

4. È da escludere l'impianto di specie quali le conifere esotiche decontestualizzate.

Art. 66- Siepi e arbusti

1. Si definiscono siepi le formazioni vegetali formate prevalentemente da specie arbustive autoctone, insieme a specie arboree autoctone.

2. Sono specie autoctone: ligustro (Ligustrum vulgare), alloro (Laurus nobilis), viburno (Viburnum lantana), ginestra (Spartium junceum, Cytisus scoparius), prugnolo (Prunus spinosa), biancospino (Crataegus monogyna), olmo (Ulmus minor), cisto (Cistus salvifolius), erica (Erica scoparia), fusaggine (Euonymus europaeus).

3. È vietata la posa a dimora di specie diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario; in caso di sostituzione di elementi esistenti sono da privilegiare siepi plurispecifiche e ad elevato grado di copertura.

4. È da escludere l'impianto di specie quali Prunus laurocerasus, Cupressus leylandi, Pyttosporum spp. e conifere esotiche decontestualizzate.

Art. 67- Vegetazione ripariale

1. Sulle aree con vegetazione ripariale sono vietati i seguenti interventi:

  • dissodamenti che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  • introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  • alterazione geomorfologica del terreno ed escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione ripariale.

Art. 68- Aree boscate

1. Nelle aree boscate, così come definite dalle vigenti norme regionali in materia forestale, sono vietati i seguenti interventi:

  • realizzazione di nuove strade carrabili, eccetto quelle di servizio alla silvicoltura, ai piani operativi anti incendi boschivi ed alla tutela ambientale;
  • realizzazione di nuove costruzioni stabili di qualsiasi genere, ad eccezione di strutture e manufatti per servizi di prevenzione incendi;
  • realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero;
  • realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento delle attività di allevamento, a proteggere le produzioni vegetali ed i resedi delle abitazioni dai danni arrecati dalla fauna selvatica, con le modalità definite ai successivi artt. 137 e 140.

2. Le aree boscate costituiscono ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale. Le attività selvicolturali e gli interventi da realizzarsi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggetti alle disposizioni della L.R. 39/2000 e del Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R del 08/08/2003 ed alle relative procedure autorizzative. Tali norme si applicano a tutti i boschi, come definiti dalla norma, anche esterni al perimetro del vincolo idrogeologico.

Art. 69- Disciplina del Sito di Importanza Regionale Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno

1. Per le aree appartenenti al SIR Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno, pSIC e ZPS, Sito di Importanza Regionale compreso nella rete Natura 2000, si confermano gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli), dalla D.G.R. n. 644/2004 (norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale) e dalla D.G.R. n. 454/2008 (criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione).

Sono inoltre integralmente assunti i contenuti del Piano di Gestione approvato con D.C.P. n. 128 del 23/11/2006.

2. Per limitare l'impatto causato da infrastrutture e attività ricreative, dovranno essere previsti, con il supporto di ulteriori atti di governo del territorio:

  • la regolamentazione della circolazione su strade ad uso forestale e della loro gestione;
  • la regolamentazione delle attività sportive e di tempo libero quali in particolare quelle svolte mediante deltaplano o parapendio;
  • la localizzazione di eventuali aree di sosta lungo le strade ed i sentieri di accesso al sito e la razionalizzazione del carico turistico;
  • il mantenimento (anche in caso di interventi edilizi o forestali) delle strutture esistenti, naturali e artificiali, utilizzate o potenzialmente sfruttabili da specie animali per il ricovero, la riproduzione o lo svernamento (alberi cavitati, ruderi, solai, ecc.).

3. Qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative sul Sito deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza; tale procedura si applica sia agli interventi che ricadono all'interno del Sito, sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat protetti.

4. Specifiche indicazioni di salvaguardia e miglioramento di specie ed habitat di interesse comunitario e regionale del SIR dovranno integrare i contenuti dei Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale.

5. È vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva superiore a 20 kw.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07